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 : Convenzione conc. i trasporti di polizia - 23 giugno 1909

 

Convenzione

concernente i trasporti di polizia[1]

(del 23 giugno 1909)

 

IL DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

E

LE DIREZIONI DI POLIZIA DI TUTTI I CANTONI

 

hanno stipulato in merito ai trasporti di polizia la seguente convenzione:

 

§ 1[2]1Al novero dei trasporti di polizia di cui alla presente convenzione appartengono tutti i trasporti ordinati dalla polizia, compresi i trasporti d’indigenti, sani o malati, rimandati o rimpatriati da un Cantone all’altro (Cantone d’origine) o all’estero, oppure dall’estero al Cantone d’origine svizzero.

2Rimangono riservate le disposizioni del regolamento sul trasporto degl’indigenti svizzeri a cura delle imprese svizzere di trasporto.

 

§ 21L’autorità che ordina un trasporto di polizia provvede:

a)a che la persona da trasportare sia prima riconosciuta trasportabile e resa eventualmente tale, esente cioè da malattie cutanee e da insetti, e convenientemente vestita;

b)a che la sua identità sia possibilmente accertata;

c)a che le sue carte di legittimazione e i suoi effetti vengano aggiunti al trasporto.

2Ogni trasporto di polizia, scortato o no, dev’essere accompagnato da un ordine di trasporto steso secondo un formulario uniforme.

 

§ 3Riguardo alla ripartizione delle spese di viaggio, i trasporti di polizia ordinati dai Cantoni si dividono in tre categorie:

I.Le spese di trasporto sono sopportate dal Cantone destinatario:

a)quando la persona trasportata sia stata da lui richiesta o debba essere da lui penalmente processata;

b)quando attinenti svizzeri, sani o malati, espulsi o rimandati dall’estero, giungano al confine, e vengano di là diretti al loro Cantone d’origine.

II.Le spese di trasporto delle persone, sane o malate, rimandate o rimpatriate dalla Svizzera all’estero, sono sopportate dalla Confederazione.

III.Le spese degli altri trasporti sono a carico del Cantone speditore. Appartengono, fra altri, a questa categoria tutti i rimpatri d indigenti svizzeri, sani o malati, dal Cantone di dimora o di domicilio in quello d’origine.

 

§ 41La spedizione dei trasporti di polizia viene eseguita, senza previo pagamento di tasse e in base a una legittimazione[3] , dalle amministrazioni ferroviarie che ne presentano in seguito il conto alle autorità cantonali di polizia.

2 e 3...[4]

4Le autorità di polizia sono le sole competenti a rilasciare buoni di trasporto.[5]

 

§ 51Il conto di tutti i buoni di trasporto utilizzati sull’intera rete ferroviaria svizzera viene trasmesso ogni mese dal controllo degl’introiti delle ferrovie federali in Berna ai Cantoni; i trasporti di cui alla Ia categoria (salvo però il ritorno della scorta, vedi § 6 cpv. 2 e 3), saranno posti in conto al Cantone destinatario, tutti gli altri al Cantone speditore. Serviranno da documenti giustificativi i buoni di trasporto utilizzati. L’ammontare dei conti rispettivi dev’essere versato alla Cassa principale delle Strade ferrate federali[6] in Berna entro il termine di un mese dalla trasmissione dei conti stessi. Le Strade ferrate federali[7] s’incaricano di regolare i conti colle altre imprese svizzere di ferrovie e di battelli a vapore.

2Gli uffici contabili dei Cantoni sono le direzioni cantonali di polizia.

3Per i trasporti di cui alla IIa categoria incombenti alla Confederazione, i Cantoni ne trasmettono il conto ogni tre mesi, con i documenti giustificativi, al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

4Ove un individuo, non detenuto, rimandato all’estero, sia in grado di pagare in tutto o in parte le spese di trasporto, il Cantone speditore dedurrà dal conteggio col Dipartimento federale di giustizia e polizia, la somma di cui potè venire rimborsato.

 

§ 61Se il trasporto è scortato, le spese della scorta vanno nella Ia categoria (§ 3 qui sopra) a carico del Cantone destinatario, nella IIa categoria a carico della Confederazione e nella IIIa categoria a carico del Cantone speditore. Un trasporto non sarà scortato se non quando ciò appaia necessario a causa del carattere pericoloso o dello stato della persona da trasportare (giovinezza, vecchiaia, infermità, malattia). Per ogni singolo caso, la necessità della scorta sarà giustificata, per iscritto, all’atto della produzione del conto delle spese.[8]

2Le riduzioni di tassa accordate alle scorte in conformità delle prescrizioni concernenti i trasporti di polizia sulle ferrovie svizzere, si applicano anche al personale accompagnante tutti i trasporti di polizia a’sensi del § 1 della presente convenzione, quindi anche aglinfermieri ed alle infermiere. ...[9]

3Il Cantone speditore trasmette, per la Ia categoria al Cantone destinatario e per la IIa categoria alla Confederazione, il conto delle spese di scorta, che comprende:

  1.   un’indennità di via (per l’andata) in ragione di 20 centesimi per ogni chilometro per i primi trenta chilometri di ferrovia e di percorso in automobile, di 10 centesimi per ogni chilometro successivo e di 60 centesimi per ogni chilometro percorso a piedi, al minimo 4 franchi, al massimo 24 franchi.[10]

Se una scorta deve ricondurre al luogo di partenza la persona trasportata, oppure se deve condurvi un’altra persona, l’ammontare minimo dell’indennità di via è di 6 franchi, se il ritorno, per motivi ufficiali, si protrae in modo tale che la scorta deve prendere un pasto principale all’esterno. Se la protrazione la costringe a prendere due pasti principali, l’ammontare minimo dell’indennità di via è di franchi 9,75. Il tempo d’attesa dev’essere confermato dall’autorità competente del luogo nel quale è avvenuta la protrazione;[11]

2.nel caso di pernottamento della scorta, un’indennità di alloggio di 12 franchi per ogni notte;[12]

3.le spese di viaggio di andata e ritorno, alla metà del prezzo del biglietto ordinario di prima o di seconda classe.[13]

Le autorità devono fissare i trasporti a un’ora tale che la scorta sia in grado, nel limite del possibile, di ritornare alla stazione di partenza il giorno stesso in cui il trasporto viene effettuato.

Il conto viene trasmesso di volta in volta per ogni singolo caso.[14]

 

§ 71I trasporti di polizia vengono ordinati ed effettuati direttamente dal luogo di partenza a quello di destinazione. Conseguentemente i buoni di trasporto saranno rilasciati dal luogo di partenza per tutto il tragitto.

2Si considera come luogo di destinazione:

a)per i rimandi di attinenti svizzeri al loro comune d’origine, il capoluogo del distretto in cui questo comune si trova, oppure una stazione ferroviaria indicata nell’ordine di trasporto come luogo di consegna, d’intesa col Cantone destinatario;

b)per i rimandi di stranieri, la stazione designata all’uopo;

c)per le persone ricercate o requisite dalla polizia, la sede dell’autorità requirente o, eventualmente, una stazione di consegna nel singolo caso specialmente convenuta.

 

§ 8Quando la consegna del trasporto al confine od al luogo di destinazione incontri difficoltà, l’autorità speditrice è tenuta a riprenderlo a proprie spese.

 

§ 91Lo sbarco (trasbordo) di un trasporto da un treno sopra un altro (o sopra un battello a vapore) dev’essere eseguito a cura degli organi di polizia del Cantone in cui si trova la stazione di sbarco, senza che si possa pretendere per esso alcuna indennità. Per facilitare questo servizio i treni che trasportano individui non scortati sono limitati, di regola, a quattro per giorno in ogni direzione. Ogni qualvolta si tratti d’introdurre un nuovo orario, le amministrazioni ferroviarie indicheranno alle autorità cantonali di polizia i treni di questa specie che interessano il loro territorio.

2Rimangono ferme le disposizioni speciali relative al traffico lungo le linee su cui circolano vetture per i trasporti di polizia.

 

§ 10La persona da trasportare dev’essere nutrita prima della partenza ed anche durante il viaggio, se questo è lungo, nelle stazioni importanti, a cura dei rispettivi posti di polizia. Ove il trasporto non possa essere effettuato in un sol giorno, la persona trasportata sarà alloggiata durante il viaggio (di regola nel capoluogo del Cantone o del distretto) e nutrita con cibi caldi la sera e al domani mattina. Nelle stazioni di sussistenza e d’alloggio si dovrà poter disporre occorrendo, di assistenza e cura medica.

 

§ 111I Cantoni interessati presenteranno ogni tre mesi al Dipartimento federale di giustizia e polizia la distinta delle spese di sussistenza, ed eventualmente di alloggio e assistenza medica dei trasporti della Ia , IIa e IIIa categoria. Il Dipartimento esamina la distinta, ripartisce la totalità delle spese fra tutti i Cantoni partecipanti alla presente convenzione, in proporzione della popolazione rispettiva, e stabilisce il conteggio generale.

2Per la cooperazione del personale di polizia alla sussistenza ed all’alloggio dei trasportati non si può mettere in conto alcuna indennità.

 

§ 121Per i trasporti effettuati sul territorio di un solo Cantone, questo non può iscrivere nel conto intercantonale di sussistenza le spese di sussistenza durante il viaggio ed eventualmente di alloggio e d’assistenza medica.

2Ove si tratti di trasporti ordinati dalla Confederazione, il Cantone che ne è incaricato deve pagare in contanti, per conto del Dipartimento federale di giustizia e polizia, le spese di sussistenza durante il viaggio, di alloggio e d’assistenza medica.

 

§ 131Le stazioni di sussistenza e d’alloggio saranno designate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, udite le direzioni cantonali di polizia.

2Ogni pasto durante il viaggio, così come ogni alloggio fornito ad una persona trasportata sarà annotato sull’ordine di trasporto mediante apposizione del bollo locale della stazione rispettiva; per i pasti durante il viaggio si adoprerà un bollo rotondo, per l’alloggio (con sussistenza) un bollo quadrangolare.

 

§ 14Per i trasporti ordinati dalle autorità federali(estradizioni, espulsioni dal territorio della Confederazione, trasporti in transito) i Cantoni presentano il relativo conto in ogni singolo caso al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Questo conto comprende:

1.le spese di viaggio (vedi § 4 cpv. 3);

2.le spese di scorta secondo la tariffa stabilita nel § 6 capoverso 3;

3.le spese di sussistenza, di alloggio e d’assistenza medica durante il viaggio (vedi § 12 cpv. 2).

 

§ 15I trasporti saranno, se appena fattibile, organizzati per modo che possano compiersi in un sol giorno. Non devono giungere a destinazione o alla stazione d’alloggio dopo le 8 di sera. Non si effettueranno trasporti di polizia, nei giorni di domenica, di Capo d’anno, del Venerdì Santo, dell’Ascensione, né del Natale.

 

§ 16Le persone di sesso femminile non devono essere trasportate in cella con uomini. Ove non si possa assegnare loro una cella speciale, saranno trasportate in vetture di IIIa[15] classe e scortate, occorrendo, da agenti di polizia in civile. Rimane riservato il trasporto in comune di coniugi e di genitori coi propri figli.

 

§ 17Gli organi di polizia veglieranno a che le celle di trasporto ed eventualmente le vetture speciali di trasporto, nonché i locali adibiti all’alloggio od all’arresto delle persone trasportate siano in buono stato, puliti e, se fa freddo, riscaldati.

 

§ 18Gli ordini di trasporto eseguiti saranno conservati nel luogo di destinazione del trasporto per un anno a disposizione degli uffici di controllo della Confederazione e dei Cantoni. Tostoché il trasporto sia giunto a destinazione, una ricevuta staccata dal formulario sarà immediatamente ritornata all’autorità speditrice; per i trasporti scortati, la ricevuta verrà consegnata alla scorta.

 

§ 19 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia esercita il controllo generale sui trasporti di polizia. Esso decide sulle divergenze e sui reclami a cui potesse dar luogo l’applicazione della presente convenzione.

 

§ 20La presente convenzione è conchiusa sotto riserva di ratificazione da parte delle competenti autorità federali e cantonali.[16]

 

§ 21Il Consiglio federale fisserà la data dell’entrata in vigore di questa convenzione.[17]

 

§ 22La presente convenzione può essere denunciata dalle Parti contraenti alla fine di ogni anno e la denuncia avrà effetto un anno dopo questo termine.

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 1909, 328.

 

 


[1]  RS 354.1

[2]  Vedi anche il cap. 2 n. 20 e 28 (Trasporti di polizia) e il cap. 4 n. 40 e 46 (Indigenti) della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° novembre 1964.

[3]  Nuova denominazione giusta i cap. 2 (Trasporti di polizia) e 4 (Indigenti) della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° novembre 1964.

[4]  Privi d’oggetto.

[5]  Adesso sono competenti a concedere le legittimazioni, che comprendono anche i buoni di trasporto, gli Uffici autorizzati giusta i cap. 2 n. 28 (Trasporti di polizia) e 4 n. 46 (Indigenti) della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° novembre 1964.

[6]  Adesso: Ferrovie federali svizzere, conformemente all’art. 1 della LF del 13 giugno 1944 (RS 742.31).

[7]  Adesso: Ferrovie federali svizzere, conformemente all’art. 1 della LF del 13 giugno 1944 (RS 742.31).

[8]  L’ultimo periodo è stato introdotto dall’allegato al DCF del 17 dicembre 1935 (RU 1951, 997).

[9]  Periodo abrogato (cap. 2 - Trasporti di polizia - della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° novembre 1964).

[10]  Nuovo testo giusta l’ordinamento provvisorio stabilito dal DFGP, d’intesa con le Direzioni cantonali di polizia, il 1° agosto 1942. Nuovo ammontare delle indennità giusta la circolare del DFGP del 23 marzo 1965.

[11]  Numero introdotto dall’ordinamento provvisorio stabilito dal DFGP, d’intesa con le direzioni cantonali di polizia, il 1° agosto 1942. Nuovo ammontare dell’indennità giusta la circolare della Direzione federale di polizia del 1° dicembre 1953.

[12]  Nuovo ammontare dell’indennità giusta la circolare della Divisione federale di polizia del 1° dicembre 1953.

[13]  Nuovo testo (cap. 2 - Trasporti di polizia - della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° novembre 1964).

[14]  Nuovo testo giusta l’allegato al DCF del 17 dicembre 1935 (RU 1951, 997).

[15]  Adesso: di II classe (Foglio ferroviario ufficiale del 2 maggio 1956, Com. n. 244, pag. 283).

[16]  La Convenzione vincola la Confederazione e tutti i Cantoni.

[17]  Entrata in vigore: 1° gennaio 1910 - BU 1909, 328.