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Regolamento

sull’interruzione della gravidanza

(del 27 marzo 2007)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati:

-gli art. 119 e 120 del Codice penale svizzero (CPS);

-gli art. 22 e 26 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989;

-la decisione presa dal Gran Consiglio il 24 gennaio 2005 con l’accoglimento della mozione «Consultori di gravidanza: uno strumento di prevenzione e di aiuto indispensabile»;

decreta:

Scopo

Art. 1Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le disposizioni del Codice Penale Svizzero relative all’interruzione non punibile della gravidanza. Esso definisce le autorità competenti in questa materia e precisa le procedure.

 

Autorizzazione

Art. 21Sono autorizzati d’ufficio a praticare l’interruzione della gravidanza e a fornire la relativa consulenza approfondita:

a)i medici in possesso del titolo federale di perfezionamento, o di quello estero riconosciuto, in ginecologia e ostetricia, autorizzati all’esercizio della professione nel Cantone, e

b)gli istituti di cura autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (LAMal), con mandato di prestazione in ginecologia.

2Il Medico cantonale può, in casi particolari, concedere autorizzazioni ad altri medici e istituti di cura, purché siano adempiti i requisiti di qualità necessari.

 

Interruzione dopo la 12ma settimana

Art. 31Il giudizio del medico che giustifica l’esecuzione di un’interruzione di gravidanza, al fine di evitare alla gestante un pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica (art. 119 cpv. 1 CPS), è formulato per iscritto e dev’essere conservato quale parte della cartella sanitaria.

2Solo i medici autorizzati in base all’articolo 2 possono emettere questo giudizio.

 

Vigilanza e formazione

Art. 41Il Medico cantonale vigila sull’esecuzione delle interruzioni di gravidanza e può emanare direttive ai medici ed agli istituti sanitari che le eseguono.

2Egli può organizzare appositi corsi di formazione e aggiornamento destinati ai medici autorizzati ai sensi dell’ art. 2 ed agli operatori dei centri di consulenza.

 

Informazione e consulenza

Art. 51Il Dipartimento della sanità e della socialità assicura che alle gestanti sia garantita un’informazione scritta (opuscolo informativo) sulle pertinenti disposizioni legali, sui rischi medici dell’intervento, sulle alternative all’interruzione di gravidanza e sugli aiuti materiali e morali forniti da enti pubblici e privati.

2Ogni medico autorizzato a praticare l’interruzione di gravidanza come pure le strutture socio-sanitarie pubbliche competenti, in particolare i Centri di pianificazione familiare, devono offrire alla gestante una consulenza adeguata a complemento e sostegno dell’opuscolo informativo.

 

Opuscolo informativo

(art. 120 cpv. 1 lett. b CPS)

Art. 61Il Medico cantonale è responsabile per l’allestimento dell’opuscolo informativo.

2Per la preparazione dello stesso egli si avvale della Commissione cantonale prevista dalla Legge d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza.

3L’opuscolo informativo deve essere redatto in una lingua comprensibile per le gestanti dei principali gruppi linguistici presenti sul territorio cantonale.

 

Statistica

Art. 71Il medico che esegue un’interruzione della gravidanza deve tempestivamente annunciarla al Medico cantonale, conformemente all’art. 119 cpv. 5 CPS e secondo le modalità stabilite tramite Direttiva.

2Il Medico cantonale pubblica annualmente la statistica delle interruzioni di gravidanza nel rendiconto d’attività del suo Ufficio e ne promuove la diffusione.

 

Revoca

Art. 81In caso di grave o ripetuta inadempienza dei propri obblighi da parte del medico, il Medico cantonale, sentita la Commissione di vigilanza (art. 21 Legge sanitaria), può revocarne l’autorizzazione fondata sull’art. 2.

2Contro la decisione di revoca è dato ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni di quest’ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

Abrogazione

Art. 9Il Regolamento sull’interruzione della gravidanza del 27 settembre 1994 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 10Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2007, 127 e 131.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 30 marzo 2007 - BU 2007, 128.