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 : L sull' EOC (Ente ospedaliero cantonale) - 19 dicembre 2000

 

Legge

sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale)

(del 19 dicembre 2000)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982;

-visto il messaggio 19 gennaio 2000 no. 4965 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 5 dicembre 2000 no. 4965 R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Titolo I

Generalità

 

Ragione sociale,

personalità giuridica, sede

Art. 1Sotto la denominazione “EOC” è istituita una azienda cantonale, indipendente dall’Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico e sede a Bellinzona.

 

Scopi

Art. 21L’EOC provvede alla direzione e alla gestione di ospedali pubblici garantendo alla popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari.

2L’EOC gestisce gli ospedali con criteri di efficienza e economicità nel rispetto della promozione continua della qualità delle cure e dell’equità d’accesso alle cure.

 

Missione e mandati di prestazioni

Art. 31La missione e i mandati di prestazione all’EOC sono definiti dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia.

2Altri mandati speciali possono essergli attribuiti dal Consiglio di Stato.

 

Ospedali pubblici

Art. 4L’EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia.

 

Assistenza sanitaria

Art. 5Gli ospedali dell’EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai mandati di prestazione, a ogni paziente:

a)uguale qualità di assistenza medica e sanitaria indipendentemente dal tipo di contratto assicurativo;

b)un trattamento sanitario conforme allo stato della scienza ed adeguato ai mezzi disponibili, nel rispetto della propria dignità e libertà e nell’ossequio del principio dell’informazione e del consenso;

c)in casi urgenti il diritto di essere curato nelle strutture stazionarie e ambulatoriali degli ospedali pubblici.

 

Patrimonio

Art. 61Il patrimonio dell’EOC è costituito dai beni di sua proprietà.

2Lo Stato ne garantisce gli impegni.

 

Esenzione fiscale

Art. 7L’EOC è esente da imposte e tasse cantonali e comunali.

 

Rapporti di lavoro

Art. 81I rapporti di lavoro dell’EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato.

2Nell’assunzione del personale, l’EOC, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Esso tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.[1]

 

Titolo II

Organizzazione

Capitolo I

Organi

 

Organi

Art. 9Gli organi dell’EOC sono:

a)il Consiglio di amministrazione;

b)la Direzione generale;

c)le Direzioni locali.

 

A. Il Consiglio di amministrazione

 

Composizione

Art. 101Il Consiglio di amministrazione si compone di 7 membri tra i quali un rappresentante del Consiglio di Stato.

2Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente.

 

Incompatibilità

Art. 11Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione:

a)i dipendenti dell’EOC e i loro rappresentanti;

b)i funzionari dello Stato;

c)gli amministratori, gli azionisti, i proprietari di stabili, i medici e il personale di strutture ospedaliere concorrenti;

d)i rappresentanti dei grossi fornitori;

e)i membri del Gran Consiglio.[2]

 

Collisione d’interesse

Art. 12Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della LOC, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.

 

Nomina e durata

Art. 131I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.

2Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al massimo due volte.

 

Art. 14[3]

 

Competenze

Art. 15Il Consiglio di amministrazione esercita l’alta direzione dell’EOC, gestisce l’azienda e decide su qualunque oggetto che la legge od i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra autorità o ad altri organi dell’azienda.

 

Compiti generali

Art. 16Il Consiglio di amministrazione in particolare:

a)decide la politica e la strategia dell’EOC;

b)adotta i regolamenti relativi all’organizzazione e alla gestione dell’EOC;

c)stabilisce le deleghe di competenza e le attribuzioni alla Direzione generale e agli altri organi;

d)stabilisce i diritti di firma.

 

Compiti amministrativi

Art. 17Il Consiglio di amministrazione in particolare:

a)stipula i contratti tipo di lavoro con il personale;

b)assume, sospende, revoca i membri della Direzione generale, i membri delle Direzioni locali, l’ispettore del controllo, i medici primari e vice-primari;

c)esercita l’alta sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.

 

Compiti finanziari

Art. 18Il Consiglio di amministrazione in particolare:

a)stipula con il Consiglio di Stato i mandati di prestazione;

b)stipula con il Consiglio di Stato il contratto relativo all’ammontare annuale del contributo globale;

c)elabora la relazione annuale sulla gestione all’attenzione del Gran Consiglio;

d)contrae i prestiti necessari;

e)decide circa l’alienazione di beni;

f)decide l’accettazione di donazioni.

 

Convocazione e sedute

Art. 191Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio o del Direttore.

2Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno quattro membri.

3Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.

4In caso di parità decide il voto del Presidente.

5Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

 

Responsabilità

Art. 20In deroga alla Legge sulla responsabilità civile degli agenti dello Stato gli artt. 752 a 761 CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo.

 

B. La Direzione generale

 

Compiti

Art. 211La Direzione generale provvede alla gestione operativa dell’EOC e assume le funzioni che le vengono delegate dal Consiglio di amministrazione sulla base del regolamento interno.

2Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso.

3Esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione.

4La Direzione generale vigila sull’attività dei singoli ospedali ed adotta i provvedimenti urgenti.

 

C. La direzione locale

 

Compiti

Art. 221La Direzione locale esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale dell’EOC.

2La Direzione locale dipende dalla Direzione generale dell’EOC.

3La Direzione locale consulta regolarmente i rappresentanti del personale.

 

Capitolo II

Revisione dei conti

 

Competenze

Art. 23Il Consiglio di Stato designa l’organo preposto alla revisione esterna che:

a)verifica la conformità della contabilità, del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia;

b)presenta annualmente il suo rapporto al Gran Consiglio parallelamente ai conti consuntivi.

 

Titolo III

Autorità superiori

 

 

Autorità

Art. 24Le autorità superiori dell’EOC sono:

a)il Gran Consiglio;

b)il Consiglio di Stato.

 

Competenze del Gran Consiglio

Art. 25Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

a)nomina i membri del Consiglio di amministrazione dell’EOC;

b)approva l’ammontare del contributo globale ai sensi dell’art. 66d della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal).[4]

c)approva la relazione annuale sulla gestione dell’EOC.

 

Competenze del Consiglio di Stato

- Generali

Art. 26Il Consiglio di Stato:

a)vigila sull’attività dell’EOC;

b)rappresenta l’EOC di fronte al Gran Consiglio.

 

Competenze finanziarie

Art. 27Il Consiglio di Stato:

a)attribuisce all’EOC i mandati di prestazione nell’ambito della pianificazione ospedaliera;

b)stipula con l’EOC il contratto di prestazione relativo all’ammontare annuale del contributo globale;

c)concede all’EOC le fideiussioni necessarie.

 

Competenze di nomina

Art. 28Il Consiglio di Stato:

a)designa l’organo di revisione;

b)designa l’organo del Dipartimento preposto al controlling dei mandati di prestazione;

c)fissa gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio di amministrazione.

 

TITOLO IIIA[5]

Rimedi di diritto

 

Autorità di ricorso

Art. 28a[6]Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’EOC è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Titolo IV

Finanziamento

 

Principi

Art. 29[7]1Il finanziamento delle prestazioni dell’EOC ai sensi dell’art. 66c della LCAMal, è assicurato da tutte le entrate d’esercizio connesse ai mandati e dal contributo globale dello Stato.

2Il finanziamento delle altre attività dell’EOC, in ambito stazionario e ambulatoriale, è assicurato dalle entrate d’esercizio ad esse relative, compresi gli utili delle gestioni estranee.

 

Art. 30...[8]

 

Titolo V

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 31La Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, il Decreto legislativo concernente le assunzioni di ospedali da parte dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1983, il Decreto legislativo concernente l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1993 e il Decreto legislativo concernente i contratti con i medici e l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 22 aprile 1986 sono abrogati.

 

Art. 32...[9]

 

Entrata in vigore

Art. 331Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[10]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2001, 33 e 50.

 

 


[1]  Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 118.

[2]  Lett. introdotta dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 200.

[3]  Art. abrogato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13.

[4]  Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.

[5]  Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

[6]  Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

[7]  Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.

[8]  Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.

[9]  Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307; precedente modifica: BU 2001, 33.

[10]  Entrata in vigore: 13 febbraio 2001 - BU 2001, 37.