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 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 25 giugno 2008 (RLaLPChim)

Regolamento

della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

(RLaLPChim)

del 25 giugno 2008 (stato 17 marzo 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

viste

-la legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 15 dicembre 2000 (LPChim), nonché le relative ordinanze e direttive d’applicazione;

-la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 21 gennaio 2008 (LALPChim),

decreta:

Competenze del Dipartimento del territorio

Art. 1Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è responsabile del coordinamento dell’attuazione dei compiti in materia di protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi affidati a tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici e ai privati. In particolare, esso provvede al coordinamento delle attività rientranti nel campo di applicazione della LALPChim con quelle in materia di protezione dell’ambiente, di protezione della salute e dei lavoratori.

 

Competenze della Divisione dell’ambiente

Art. 1a[1]La Divisione dell’ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’art. 9 cpv. 2 LALPChim.

 

Competenze della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo

Art. 2La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS):

a)nell’ambito dell’applicazione della LALPChim, adotta i provvedimenti e prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;

b)è responsabile dei compiti di informazione e di formazione giusta gli art. 4 e 5 LALPChim ed emana le opportune direttive nell’ambito della protezione dell’ambiente;

c)è il servizio che esegue i controlli a campione presso i punti vendita ai sensi dell’art. 22 dell’ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti del 25 maggio 2022.[2]

 

Competenze della Sezione dell’agricoltura

Art. 3[3]La Sezione dell’agricoltura del Dipartimento finanze e dell’economia è competente per l’applicazione dell’art. 20 ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005.

 

Tasse

Art. 4[4]L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio.

 

Norma abrogativa

Art. 5Il decreto esecutivo d’applicazione della legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni del 3 gennaio 1974 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 6Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore[5] unitamente al suo allegato contemporaneamente alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 21 gennaio 2008 (LaLPChim).

 

 

Pubblicato nel BU 2008, 335.

 

 

Allegato[6]

 


[1]  Art. introdotto dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558.

[2]  Lett. reintrodotta dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91; precedente modifica: BU 2009, 558.

[3]  Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91.

[4]  Art. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.

[5]  Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 335.

[6]  Allegato abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.