813.640

 : R conc. l’ esercizio della pedicura - 15 ottobre 1975

 

Regolamento

concernente l’esercizio della podologia[1]

(del 15 ottobre 1975)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli art. 16, 17 e 19 della Legge sanitaria del 18 novembre 1954,[2]

decreta:

Autorizzazioni

Art. 1[3]Per esercitare professionalmente la podologia è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio di sanità (di seguito Ufficio).

 

Definizioni

Art. 2[4]La podologia è limitata all’eliminazione dei calli, duroni, alla cura delle unghie, alla cura incruenta di unghie deformate od incarnate ed al massaggio del piede restando escluso ogni ulteriore intervento chirurgico od ortopedico.

 

Art. 3[5]

Art. 4[6]

Art. 5[7]

 

Locali

Art. 6[8]Il locale nel quale la professione è esercitata deve rispondere a tutte le esigenze dell’igiene. All’apertura di uno studio per la podologia detti locali devono essere esaminati dall’ispettore dell’Ufficio di sanità.

 

Art. 7[9]

 

Entrata in vigore

Art. 8Il presente regolamento entra in vigore[10] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e abroga quello del 2 luglio 1968.

 

 

Pubblicato nel BU 1975, 235.

 


[1]  Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.

[2]  Ora legge sulla promozione della salute del 18 aprile 1989.

[3]  Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.

[4]  Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.

[5]  Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.

[6]  Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.

[7]  Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.

[8]  Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.

[9]  Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.

[10]  Entrata in vigore: 21 ottobre 1975 - BU 1975, 235.