Regolamento
concernente l’esercizio della podologia[1]
(del 15 ottobre 1975)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli art. 16, 17 e 19 della Legge sanitaria del 18 novembre 1954,[2]
decreta:
Autorizzazioni
Art. 1[3]Per esercitare professionalmente la podologia è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio di sanità (di seguito Ufficio).
Definizioni
Art. 2[4]La podologia è limitata all’eliminazione dei calli, duroni, alla cura delle unghie, alla cura incruenta di unghie deformate od incarnate ed al massaggio del piede restando escluso ogni ulteriore intervento chirurgico od ortopedico.
Art. 3…[5]
Art. 4…[6]
Art. 5…[7]
Locali
Art. 6[8]Il locale nel quale la professione è esercitata deve rispondere a tutte le esigenze dell’igiene. All’apertura di uno studio per la podologia detti locali devono essere esaminati dall’ispettore dell’Ufficio di sanità.
Art. 7…[9]
Entrata in vigore
Art. 8Il presente regolamento entra in vigore[10] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e abroga quello del 2 luglio 1968.
Pubblicato nel BU 1975, 235.
[1] Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
[2] Ora legge sulla promozione della salute del 18 aprile 1989.
[3] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
[4] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
[5] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
[6] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
[7] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
[8] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
[9] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 340.
[10] Entrata in vigore: 21 ottobre 1975 - BU 1975, 235.