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Regolamento

concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili

(del 18 febbraio 2003)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati:

-gli art. 4, 26, 28, 32, 33, 41, 42 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

decreta:

Scopo

Art. 1Per combattere la diffusione di malattie trasmissibili, il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) promuove la vaccinazione della popolazione contro le seguenti malattie:

-difterite

-tetano

-pertosse

-poliomielite

-morbillo

-parotite

-rosolia

-haemophilus influenzale tipo b

-epatite B

-influenza

 

Vaccinazioni straordinarie

Art. 2In caso di pericolo d’epidemia, il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale, può ordinare ai sensi dell’art. 41, cpv. 2, della Legge sanitaria, vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del Cantone.

 

Direttive del Medico cantonale

Art. 3Il Medico cantonale emana apposite direttive tecnico-scientifiche, nelle quali sono stabilite le indicazioni mediche per le vaccinazioni e le modalità della loro esecuzione.

 

Valutazione della copertura vaccinale

Art. 41Il Medico cantonale valuta periodicamente la copertura vaccinale della popolazione per ogni malattia per la quale il Dipartimento promuove la vaccinazione.

2A tale scopo egli può avvalersi del Servizio di medicina scolastica e della collaborazione di specialisti esterni.

 

Norma abrogativa ed entrata in vigore

Art. 5Questo regolamento abroga e sostituisce quello del 26 marzo 1991 ed entra in vigore[1] con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

 

 

Pubblicato nel BU 2003, 76.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 21 febbraio 2003 - BU 2003, 71.