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 : L sul registro dei tumori - 21 giugno 1994

 

Legge

sul registro dei tumori

(del 21 giugno 1994)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista l’iniziativa popolare elaborata in materia legislativa del 23 febbraio 1993 concernente la legge che istituisce il registro dei tumori;

visto il rapporto 2 maggio 1994 della Commissione speciale sanitaria;

richiamati gli art. 57 e 59 della Costituzione cantonale e la legge sull’iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954,

decreta:

Registro cantonale dei tumori

Art. 1[1]1È istituito il Registro cantonale dei tumori (di seguito Registro). Esso è diretto da un medico esperto in epidemiologia.

2Presso il Registro è inserito il Centro Programma Screening Ticino (di seguito CPST).

 

Scopo

Art. 2[2]Il Registro ha per scopo:

a)raccogliere e registrare in modo sistematico i dati concernenti i casi di patologia tumorali (maligne e semi maligne) atti ad accrescere le conoscenze sull’incidenza e la prevalenza delle malattie tumorali nell’intera popolazione del Cantone;

b)trasmettere i dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori;

c)elaborare e attuare misure di prevenzione e di diagnosi precoce assegnate dal Cantone;

d)sostenere la pianificazione sanitaria e la ricerca epidemiologica, in collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali.

Dati

Art. 2a[3]1Il Registro raccoglie i dati di base e i dati supplementari previsti dalla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali del 18 marzo 2016 (LRMT) e dall’ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali dell’11 aprile 2018 (ORMT).

2Su decisione del Consiglio di Stato il Registro raccoglie ulteriori dati a scopo di ricerca.

 

Obbligo di notifica

Art. 3[4]1Le persone soggette all’obbligo di notifica notificano gratuitamente i dati al Registro.

2In caso di mancato rispetto dell’obbligo di notifica il responsabile del Registro può infliggere una misura disciplinare ai sensi dell’art. 59 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan).

3Le decisioni del responsabile del Registro sono impugnabili ai sensi dell’art. 99a cpv. 1 LSan.

 

Registrazione dei dati

Art. 3a[5]1Il Registro registra e codifica i dati dei pazienti adulti domiciliati al momento della diagnosi nel Cantone Ticino. In caso di incompetenza il Registro trasmette i dati notificati al registro cantonale dei tumori competente o al registro dei tumori pediatrici.

2Per verificare, completare e rettificare i dati il Registro raccoglie dati presso:

a)persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica;

b)l’Ufficio federale di statistica (Sezione sanità);

c)i registri svizzeri dei tumori;

d)la banca dati sul movimento della popolazione (MovPop).

 

Comunicazione dei dati

Art. 3b[6]Il Registro comunica al CPST e ad altri programmi di diagnosi precoce rivolti all’intera popolazione del Cantone i dati necessari per la garanzia della qualità e il numero d’assicurato, a condizione che il paziente abbia preso parte al programma di diagnosi precoce.

 

Elaborazione dei dati

Art. 4[7]1La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative.

2È riservata la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP).

 

Art. 5[8]

 

Art. 6[9]

 

Vigilanza

Art. 7[10]1Il Registro è sottoposto alla vigilanza di una Commissione cantonale di vigilanza.

2Il Consiglio di Stato nomina la Commissione cantonale di vigilanza dopo avere sentito l’Ordine dei medici del Cantone Ticino. Della medesima deve far parte anche un esperto sulla protezione dei dati.[11]

3Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione cantonale di vigilanza.[12]

 

Art. 8[13]

 

Entrata in vigore

Art. 91La presente legge, se accolta in votazione popolare o - in caso di ritiro dell’iniziativa - trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[14]

 

 

Pubblicata nel BU 1994, 509.


[1]  Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[2]  Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[3]  Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[4]  Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[5]  Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[6]  Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[7]  Art. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[8]  Art. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[9]  Art. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[10]  Art. modificato dal R 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 552.

[11]  Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[12]  Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[13]  Art. abrogato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 249.

[14]  Entrata in vigore: 1° ottobre 1994 - BU 1994, 509.