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Regolamento

della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

(del 16 dicembre 2014)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti il messaggio 11 marzo 1966 n. 1353 del Consiglio di Stato e l’art. 3 cpv. 2 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986,

decreta:

Art. 1Il presente regolamento ha lo scopo di definire l’attività della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst (di seguito Pinacoteca).

 

Art. 2[1]La Pinacoteca ha il compito di concorrere a promuovere e animare la vita culturale del Cantone nel settore delle arti figurative attraverso:

a)la conservazione e valorizzazione delle opere d’arte ad essa affidate, con particolare riferimento alla cultura artistica regionale e lombarda antica e moderna;

b);

c)la mediazione culturale, la collaborazione con le scuole, gli enti, le associazioni e le persone che operano nel settore delle arti figurative con scopi di interesse pubblico.

 

Art. 31La Pinacoteca è affidata alla responsabilità di un direttore-conservatore (di seguito direttore) ed è attribuita al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).

2La sua attività è esaminata, in modo autonomo, da una commissione scientifica consultiva designata dal Consiglio di Stato.[2]

 

Art. 4[3]Il direttore dirige e coordina l’esecuzione dei compiti affidati alla Pinacoteca, in accordo con la politica museale del Cantone.

 

Art. 5[4]1La commissione scientifica vigila sulle attività della Pinacoteca collaborando con il direttore. In particolare:

a)verifica e approva il programma espositivo annuale o pluriennale;

b)sostiene la Pinacoteca presso le autorità;

c)favorisce le relazioni con altri musei cantonali, svizzeri ed esteri;

d)esprime il proprio parere sulle acquisizioni e sul prestito di opere d’arte appartenenti alla collezione;

e)prende posizione su eventuali contestazioni circa l’attività della Pinacoteca;

f)suggerisce attività espositive o culturali.

2La commissione scientifica si compone di 7 membri, fra cui un presidente, designati ogni 4 anni dal Consiglio di Stato. Essa comprende esperti riconosciuti nel campo delle arti figurative e della museologia, un rappresentante della città di Mendrisio, il direttore del Museo d’arte della Svizzera italiana, un delegato della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU).

3La commissione è convocata dal presidente, sentito il direttore della Pinacoteca, almeno due volte all’anno. Essa trasmette il verbale delle sue riunioni alla DCSU e redige un rapporto annuale all’indirizzo del Consiglio di Stato.

 

Art. 61Richiamato l’art. 14 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014 le eventuali acquisizioni di opere d’arte da parte della Pinacoteca avvengono secondo le disponibilità a preventivo.

2Le attività espositive e di mediazione culturale sono finanziate da stanziamenti decisi in sede di preventivo annuale e da liberalità di terzi, enti pubblici o privati.

3Le altre spese sono assunte dal Cantone.

4Il direttore, d’accordo con la commissione scientifica, preavvisa l’accettazione di donazioni, la cui decisione compete al Consiglio di Stato.

 

Art. 7[5]La competenza decisionale in base al valore per le eventuali acquisizioni di opere d’arte destinate alla collezione cantonale su proposta del direttore della Pinacoteca è attribuita:

a)al direttore della Pinacoteca per le opere di un valore fino a fr. 5’000.–;

b)alla DCSU per le opere di un valore superiore a fr. 5’000.– e fino a fr. 30’000.–;

c)al Dipartimento per le opere di un valore superiore a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;

d)al Consiglio di Stato per le opere di un valore oltre fr. 100’000.–.

 

Art. 8Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2014, 564.

 

 


[1]  Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.

[2]  Cpv. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.

[3]  Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.

[4]  Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.

[5]  Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.