Legge
sul cinema
(del 9 novembre 2005)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-richiamata la legge federale sulla produzione e la cultura cinematografica del 14 dicembre 2001,
-visto il messaggio 19 novembre 2003 n. 5444 del Consiglio di Stato,
-visto il rapporto 26 ottobre 2005 n. 5444 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Scopo
Art. 1La presente legge ha lo scopo di promuovere la cultura e l’offerta cinematografica e di definire i principi relativi alla libertà di proiezione.
Promozione della cultura cinematografica
Art. 21Il Cantone promuove la cultura cinematografica.
2In particolare esso può:[1]
a)contribuire finanziariamente alla produzione di film ad opera di ticinesi o interessanti il Ticino;
b)sussidiare l’attività di enti pubblici e privati aventi per scopo la conoscenza e la divulgazione dell’arte cinematografica;
c)favorire l’educazione cinematografica nei programmi scolastici e nei corsi postscolastici;
d)sussidiare manifestazioni durante le quali si proiettano film di particolare interesse o valore.
3Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.
Promozione dell’offerta
Art. 31Il Cantone sostiene e favorisce le proiezioni, assegnando contributi alle imprese di proiezione.
2In particolare esso può:[2]
a)sussidiare le imprese di proiezione che si trovano in difficoltà economiche tali da comprometterne la continuazione dell’attività;
b)sussidiare gli interventi di miglioria e di ristrutturazione;
c)sussidiare nuove imprese di proiezione limitatamente agli impianti tecnologici per la produzione e la diffusione delle immagini e del suono;
d)sussidiare attività riguardanti la promozione dell’esercizio cinematografico nel suo insieme.
3I contributi di cui al cpv. 1 sono assegnati:
a)per il cpv. 2 lett. a), a copertura dell’eventuale disavanzo;
b)per il cpv. 2 lett. b), c) e d) nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.
Imposta sugli spettacoli cinematografici
Art. 4[3]Conformemente agli articoli 34 e 35 della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un’imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.
Libertà di proiezione.
Proiezioni pubbliche ai minori
Art. 51Ai minori di sedici anni compiuti è vietato assistere alla proiezione pubblica di film con un contenuto tale da poter esercitare un’influenza traumatizzante o pericolosa sulla loro educazione: in particolare sono ritenuti tali i film che esaltano la violenza, offendono la dignità umana, invogliano a compiere reati, e dove hanno una parte rilevante la pornografia, il razzismo, la giustificazione delle droghe.
2L’autorità competente stabilisce quali sono i film compresi dal divieto di cui al capoverso precedente, con possibilità di fissare un’età minima inferiore per assistere alla proiezione pubblica o di elevarla a diciotto anni compiuti quando il pericolo di un’influenza negativa è particolarmente grave.
3Durante le proiezioni accessibili anche ai minori di sedici anni è vietato presentare spezzoni di film ed esporre in sala e nei vani d’aspetto e di disimpegno, immagini o scritti pubblicitari con un contenuto che rientra nei divieti di cui ai capoversi 1 e 2.
Documentazione dell’età
Art. 6[4]La direzione dell’impresa di proiezione risponde del mancato rispetto da parte degli spettatori dei requisiti d’età previsti dalla legge; agli spettatori può essere richiesto di documentare l’età.
Sorveglianza
Art. 7Secondo le modalità fissate dal regolamento, possono essere effettuati dei controlli del programma mensile di proiezione e può essere richiesta la visione preventiva di un film.
Competenza
Art. 8Il Consiglio di Stato stabilisce il Dipartimento competente.
Commissioni
Art. 9Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione film giovani; può istituire altre commissioni con il compito di preavvisare le domande di sussidiamento e ne stabilisce la composizione.
Contravvenzioni
Art. 101Chi contravviene alle norme della presente legge e del regolamento d’applicazione è punito con una multa fino a fr. 10'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[5]
2È riservata l’azione penale.
Rimedi di diritto
Art. 11[6]1Contro le decisioni dell’autorità competente è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.
2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti il Tribunale cantonale amministrativo.
Norma abrogativa
Art. 12È abrogata la legge sui cinematografi del 26 maggio 1986.
Entrata in vigore
Art. 131Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.[7]
Pubblicata nel BU 2006, 35.
[1] Frase modificata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.
[2] Frase modificata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.
[3] Art. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.
[4] Art. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536.
[5] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
[6] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.
[7] Entrata in vigore: 1° marzo 2006 - BU 2006, 37.