Accordo intercantonale
sulle università
(del 20 febbraio 1997)
Sezione 1: Disposizioni generali
Scopo
Art. 11L’accordo regola, a livello intercantonale, l’accesso alle università nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione da versare ai cantoni universitari.
2Esso favorisce in questo modo la realizzazione di una politica universitaria svizzera coordinata.
Definizioni
Art. 21È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all’accordo. È definito cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini.
2È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un’università riconosciuta o un istituto universitario sovvenzionato dalla Confederazione che offre una formazione iniziale completa (art. 2 della legge del 22 marzo 1991 sull’aiuto alle università).
Principi
Art. 31I cantoni debitori versano ai cantoni universitari un contributo annuale per i costi di formazione dei loro cittadini.
2I cantoni universitari garantiscono agli studenti provenienti dai cantoni contraenti lo stesso trattamento di quello riservato ai propri.
Politica universitaria
Art. 41I cantoni universitari coordinano la politica universitaria. Essi coinvolgono i cantoni non universitari ai lavori e alle decisioni in modo appropriato e garantiscono loro un posto negli organi comuni.
2I cantoni universitari collaborano con la Confederazione e coordinano la loro politica con quella dei cantoni e della Confederazione in materia di scuole universitarie professionali.
3Gli accordi di portata nazionale, che i cantoni universitari concludono in applicazione del capoverso 1, sono sottoposti per preavviso alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
4I cantoni universitari informano periodicamente la Commissione dell’Accordo sulle università (art. 16) e la CDPE.
Principato del Liechtenstein
Art. 5Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. Ad esso spettano i diritti e incombono i doveri di un cantone contraente.
Cantoni partecipanti al finanziamento di un’università
Art. 6I cantoni contraenti che partecipano al finanziamento di un’università non sono tenuti a versare al cantone universitario in questione i contributi ai sensi del presente accordo, nella misura in cui la loro partecipazione finanziaria raggiunge o supera l’ammontare dei contributi previsti alla sezione 4.
Cantone debitore
Art. 71È considerato debitore il cantone contraente in cui lo studente ha il domicilio civile (art. 23 - 26 CC) al momento del rilascio dell’attestato che lo abilita ad accedere agli studi universitari.
2Nel caso in cui uno studente, dopo aver ottenuto un titolo universitario (licenza, diploma o altro certificato), intraprende un nuovo studio universitario, è considerato debitore il cantone contraente dove egli ha il domicilio civile al momento dell’inizio del nuovo studio (inizio del semestre).
Sezione 2: Studenti
Definizione di studente
Art. 81È uno studente ai sensi di questo accordo la persona immatricolata presso un’università o un altro istituto universitario di un cantone contraente giusta l’articolo 2.
2I contributi sono versati per i seguenti gradi di studio:
a.fino al primo diploma: cicli di studio che portano alla licenza o al diploma e cicli di studio che portano a certificati non accademici;
b.dottorato: cicli di studio che portano al dottorato.
3Per studenti in congedo non sono versati contributi.
Determinazione dell’effettivo degli studenti
Art. 91L’effettivo degli studenti è stabilito secondo i criteri del sistema d’informazione universitario svizzero dell’Ufficio federale della statistica.
2Gli studenti sono attribuiti a uno dei tre gruppi di facoltà seguenti:
a.Gruppo di facoltà I: scienze umane e scienze sociali;
b.Gruppo di facoltà II: scienze esatte, naturali e tecniche, farmacia, ingegneria, e i primi due anni di medicina umana, dentaria e veterinaria;
c.Gruppo di facoltà III: medicina umana, dentaria e veterinaria dal terzo anno in poi (formazione clinica).
3In caso di dubbio, la Commissione dell’Accordo sulle università decide in merito all’attribuzione a uno dei tre gruppi di facoltà.
4I cantoni contraenti hanno il diritto di consultare le liste nominative degli studenti per i quali pagano i contributi.
Sezione 3: Accesso alle università e parità di trattamento
Parità di trattamento in caso
di restrizioni per l’ammissione agli studi
Art. 101Nel caso di restrizioni per l’ammissione agli studi, gli studenti di tutti i cantoni contraenti beneficiano degli stessi diritti degli studenti del cantone universitario.
2Ogni cantone universitario che rilascia restrizioni per l’ammissione agli studi richiede il preavviso della Commissione dell’Accordo sulle università.
3Se la disponibilità di posti per una disciplina è insufficiente in una o più università, gli studenti possono essere trasferiti in altre università, nella misura in cui vi siano posti disponibili. La Commissione dell’Accordo sulle università designa il servizio addetto ai trasferimenti.
Trattamento degli studenti di cantoni non contraenti
Art. 111Gli studenti di cantoni non contraenti non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento.
2Essi sono ammessi ad un’università solo nella misura in cui vi sono posti sufficienti per gli studenti dei cantoni contraenti.
3Essi dovranno pagare tasse supplementari corrispondenti almeno all’ammontare dei contributi giusta l’articolo 12.
Sezione 4: Contributi
Ammontare dei contributi
Art. 121I contributi forfettari per studente sono i seguenti:
Anno |
Gruppo di facoltà I fr. |
Gruppo di facoltà II fr. |
Gruppo di facoltà III fr. |
1999 |
9’500 |
17’700 |
22’700 |
2000 |
9’500 |
19’467 |
30’467 |
2001 |
9’500 |
21’233 |
38’233 |
2002 |
9’500 |
23’000 |
46’000 |
2003 |
9’500 |
23’000 |
46’000 |
2La metà dei contributi sopra menzionati è dovuta per gli studenti del semestre d’inverno, l’altra metà per gli studenti del semestre d’estate.
Riduzione per perdita dovuta a migrazione elevata
Art. 131I contributi dovuti dai cantoni di Uri, Vallese e Giura sono ridotti del 10 per cento; quelli dei cantoni Glarona, Grigioni e Ticino del 5 per cento.
2La riduzione per perdita dovuta a migrazione è a carico dei cantoni universitari, proporzionalmente alla percentuale dei contributi per studenti extra-cantonali ad essi versati.
Durata dell’obbligo di pagamento
Art. 141L’obbligo di pagamento è limitato:
a.a 12 semestri per studenti immatricolati nelle discipline dei gruppi di facoltà I e II;
b.a 16 semestri per gli studenti immatricolati nelle discipline del gruppo di facoltà III.
2È presa in considerazione la durata totale di immatricolazione a una o più università e istituti universitari svizzeri.
3Se uno studente intraprende un nuovo studio dopo aver ottenuto un diploma o una licenza universitari (art. 7 cpv. 2), il calcolo del numero di semestri riparte da zero. Il dottorato nella stessa disciplina non è considerato un nuovo studio.
Riduzione per tasse d’iscrizione elevate
Art. 15I cantoni universitari possono riscuotere tasse d’iscrizione individuali eque. Se esse sorpassano la soglia massima fissata dalla Commissione dell’Accordo sulle università, i contributi stabiliti all’articolo 12 sono ridotti dell’importo eccedente.
Sezione 5: Esecuzione
Commissione dell’Accordo sulle università
Art. 161La Commissione dell’Accordo sulle università controlla l’esecuzione del presente accordo.
2Essa è nominata in modo paritetico dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF); si compone di quattro rappresentanti di governo di cantoni universitari e di quattro rappresentanti di governo di cantoni non universitari.
3Un rappresentante della Confederazione partecipa alle riunioni con voto consultivo.
4La Commissione dell’Accordo sulle università ha in particolare i seguenti compiti:
a.sorveglia l’attività del segretariato dell’accordo;
b.prende le decisioni correnti necessarie per l’esecuzione dell’accordo;
c.presenta proposte di soluzione su questioni importanti ai governi dei cantoni contraenti; previamente sono di regola sentiti i comitati della CDPE e della CDF.
Segretariato
Art. 17Il Segretariato della CDPE funge da segretariato dell’accordo. Esso tratta gli affari correnti dell’accordo.
Termine di pagamento
Art. 181La Commissione dell’Accordo sulle università fissa i termini di versamento e di accredito dei contributi.
2Essa può fissare un interesse moratorio per i pagamenti tardivi. L’interesse moratorio non può essere più elevato di quello riscosso nell’ambito dell’imposta federale diretta.
Compensazione
Art. 19I contributi che un cantone contraente deve versare ad un altro cantone contraente sono compensati con i crediti che esso vanta nei confronti del medesimo cantone in virtù del presente accordo.
Interessi sui contributi
Art. 201I costi di esecuzione del presente accordo sono finanziati con il ricavo derivante dagli interessi sui contributi versati.
2La Commissione dell’Accordo sulle università può decidere di utilizzare il ricavo derivante dagli interessi per altri compiti connessi con l’esecuzione dell’accordo.
Sezione 6: Istanze di ricorso
Istanza d’arbitrato
Art. 21Un’istanza d’arbitrato nominata dalla Commissione dell’Accordo sulle università statuisce definitivamente sui litigi concernenti l’effettivo degli studenti, l’attribuzione degli studenti a uno dei tre gruppi di facoltà e l’obbligo contributivo dei cantoni.
Tribunale federale
Art. 22Il Tribunale federale giudica su azione di diritto pubblico giusta l’articolo 83 lettera b della legge federale sull’organizzazione giudiziaria i litigi che potrebbero nascere tra cantoni in ragione del presente accordo. Resta riservato l’articolo 21.
Sezione 7: Disposizioni finali
Adesione
Art. 23L’adesione all’accordo è comunicata al Segretariato generale della CDPE.
Proroga e denuncia
Art. 241L’accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di due anni.
2L’accordo può essere denunciato, la prima volta, per il 31 dicembre 2003.
3Se l’accordo non è denunciato, esso si ritiene prorogato di anno in anno.
Numero minimo di cantoni contraenti
Art. 25Il presente accordo esplica i suoi effetti allorquando almeno la metà dei cantoni universitari e la metà dei cantoni non universitari vi hanno aderito, e sin quando tale quorum è garantito.
Adattamento dei contributi e delle riduzioni
Art. 261La Commissione dell’Accordo sulle università può:
a.adattare l’importo dei contributi in funzione dell’evoluzione dei costi della formazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004;
b.adattare l’importo delle riduzioni per perdite dovute a migrazione elevata nella misura in cui subentra una modifica importante della situazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004.
2L’adattamento dei contributi non può essere superiore al rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo.
3La decisione di adattare gli importi dei contributi e delle riduzioni deve essere approvata da almeno cinque membri.
4La Commissione dell’Accordo sulle università comunica la sua decisione almeno due anni e mezzo prima dell’entrata in vigore della stessa.
Durata degli obblighi in caso di denuncia
Art. 27Un cantone che denuncia l’accordo è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dallo stesso a favore degli studenti immatricolati al momento del suo ritiro.
Bern/Lausanne, den 20. Februar 1997
Schweizerische KonferenzSchweizerische Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektorender kantonalen Finanzdirektoren
Der Präsident: SchmidDer Präsident: Marty
Der Sekretär: Arnet Der Sekretär: Stalder
Entrata in vigore
L’Accordo intercantonale sulle università è entrato in vigore il 1° gennaio 1999
Pubblicato nel BU 2014, 55. DL di approvazione del 20.4.1998 - BU 1998, 186.