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Regolamento

sull’orientamento scolastico e professionale

(del 1° luglio 2014)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform);

decreta:

Capitolo primo

Organizzazione

 

Dipartimento competente

Art. 11Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’organizzazione dell’orientamento scolastico e professionale.

2Esso vi provvede tramite l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (di seguito ufficio) della Divisione della scuola.

 

Direzione dell’ufficio

Art. 2Il direttore dell’ufficio:

a)dirige e coordina l’attività delle sedi regionali, del servizio di orientamento alle scuole universitarie e del servizio di documentazione;

b)designa il responsabile del servizio di documentazione;

c)assicura le relazioni con enti e servizi che svolgono attività o ricerche utili per l’orientamento;

d)rappresenta l’ufficio nei rapporti con i diversi settori scolastici e con il mondo dell’economia;

e)cura i rapporti con i servizi di orientamento scolastico e professionale degli altri cantoni;

f)presiede il collegio degli orientatori.

 

Sedi regionali

Art. 31Le sedi regionali sono istituite secondo necessità dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce il luogo, il comprensorio e ne designa i capisede.

2Le sedi regionali assicurano nel loro comprensorio d’attività:

a)l’orientamento degli allievi nella scuola media;

b)la consulenza agli allievi delle scuole professionali interessati all’orientamento e allo sviluppo di carriera (perfezionamento, frequenza di scuole specializzate superiori o di scuole universitarie, formazione continua);

c)la consulenza ai giovani e agli adulti che intendono cambiare professione, specializzarsi o avviarsi verso una nuova formazione.

3Il caposede assicura il buon funzionamento della sede regionale, collabora con la direzione dell’ufficio e la rappresenta nei confronti delle autorità, delle istituzioni regionali e comunali e delle associazioni.

 

Servizio di orientamento alle scuole universitarie

Art. 4Il servizio di orientamento alle scuole universitarie è organizzato all’interno dell’ufficio ed ha lo scopo di informare e prestare consulenze:

a)agli allievi delle scuole medie superiori e, in collaborazione con le sedi regionali, agli allievi delle scuole professionali interessati a frequentare una scuola universitaria;

b)agli studenti delle scuole universitarie e alle persone interessate a studi accademici o di livello equivalente.

 

Servizio di documentazione

Art. 51Il servizio di documentazione è organizzato all’interno dell’ufficio ed assicura l’informazione su professioni, formazioni e mondo del lavoro.

2In particolare, il servizio:

a)redige testi e documenti informativi destinati alle scuole e alle persone interessate;

b)gestisce i siti internet e le banche dati relative all’informazione documentaria dell’orientamento;

c)svolge attività di informazione verso il pubblico.

3Il responsabile del servizio dirige i progetti e coordina le relative procedure di realizzazione.

 

Collegio degli orientatori

Art. 6Il collegio degli orientatori si riunisce almeno due volte all’anno per esaminare problemi di ordine generale relativi all’orientamento scolastico e professionale e per elaborare proposte all’intenzione dell’ufficio.

 

Capitolo secondo

Compiti

 

Consulenza

Art. 71La consulenza individuale ha lo scopo di fornire, a giovani e adulti, elementi di conoscenza su attitudini, interessi, capacità personali o sulle esigenze delle diverse vie di formazione, in modo da favorire scelte consapevoli e responsabili e aiutare nella definizione di progetti di carriera e di formazione continua.

2Essa consiste in uno o più colloqui, che possono venir completati, previo consenso della persona interessata, da specifici esami psicodiagnostici e da eventuali stage di orientamento.

3La consulenza può essere prestata anche collettivamente, in forma di bilancio di competenze o di orientamento, segnatamente nel caso di adulti, e in corsi di preparazione a procedure di qualificazione.

4Le prestazioni di cui allart. 29 cpv. 3 lett. c) della legge sullorientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 e quelle a favore di giovani e adulti domiciliati in Svizzera ma non in Ticino sono a pagamento. La tariffa oraria è di fr. 80.; le modalità di prelievo sono definite dal Dipartimento. Sono esclusi dal pagamento i giovani che stanno frequentando una scuola ticinese nella quale è presente la figura dellorientatore.[1]

 

Informazione scolastica e professionale

Art. 81L’informazione collettiva ha lo scopo di presentare ai giovani l’insieme delle possibilità formative e professionali che si offrono alla loro scelta.

2Essa avviene mediante incontri, visite aziendali e a centri professionali, serate o dibattiti sulle scuole e sul mondo del lavoro, pubblicazioni e utilizzazione di supporti multimediali.

3A livello individuale le sedi regionali assicurano l’informazione sulle possibilità di formazione e di perfezionamento nelle singole professioni e sull’evoluzione del mercato del lavoro.

 

Collocamento a tirocinio

Art. 91L’ufficio e le sedi regionali possono stabilire accordi di collaborazione con le associazioni professionali, con le scuole e con le aziende per l’opera di informazione e per l’aiuto al collocamento a tirocinio dei giovani.

2Essi collaborano con la Divisione della formazione professionale nell’indagine annuale sul collocamento a tirocinio.

 

Capitolo terzo

Collaborazioni

 

Collaborazioni:

a) con la scuola media

Art. 101Nel secondo biennio di scuola media l’informazione collettiva nelle scuole si svolge di regola con la collaborazione del docente di classe o di un’altra persona designata dalla direzione di istituto e con il coordinamento dell’ufficio e delle sedi regionali.

2L’ufficio e le sedi regionali:

a)elaborano e forniscono il materiale informativo necessario;

b)assicurano l’informazione e la formazione alle persone incaricate della sensibilizzazione dei giovani, della preparazione alla scelta e dell’informazione collettiva.

 

b) con altri enti

Art. 111L’ufficio offre la collaborazione a enti pubblici e privati preposti alla formazione professionale e continua e al reinserimento professionale.

2Le modalità della collaborazione e le persone designate sono stabilite dalla direzione dell’ufficio.

 

Capitolo quarto

Disposizioni finali

 

Entrata in vigore

Art. 12Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2014.

 

 

Pubblicato nel BU 2014, 338.

 

 


[1]  Cpv. modificato dal R 29.4.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 211.