416.110

 Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014

Regolamento

della formazione professionale e continua

del 1° luglio 2014 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Direzione generale della formazione professionale

Art. 11La direzione generale della formazione professionale compete al Consiglio di Stato, che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).

2Il Dipartimento esercita le competenze delegate per mezzo della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione) e delle unità ad essa sottoposti, in specie delle sezioni di formazione ovvero:

a)Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica;

b)Sezione della formazione commerciale e dei servizi;

c)Sezione della formazione sanitaria e sociale.[1]

 

Collaborazioni

Art. 21Nell’esecuzione dei suoi compiti di formazione professionale il Dipartimento si avvale anche della collaborazione dei Comuni.

2Il Dipartimento e i suoi servizi collaborano con tutti i servizi dello Stato confrontati con problemi di formazione professionale e continua, segnatamente nel campo della promozione dell’occupazione.

 

TITOLO II

Obbligo formativo[2]

 

Principio

Art. 2a[3]1Fino al compimento della maggiore età tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all’obbligo formativo.

2L’obbligo formativo è adempiuto se l’allievo alternativamente:

a)frequenta un pretirocinio ai sensi dell’art. 3;

b)frequenta una scuola postobbligatoria pubblica o privata autorizzata;

c)ha sottoscritto un contratto di tirocinio per una formazione professionale di base a tempo pieno o in modalità duale in azienda;

d)svolge un corso o un periodo dedicato allo studio di una lingua seconda;

e)ha sottoscritto un progetto formativo individuale ai sensi dell’art. 2b.

 

Progetto formativo individuale

Art. 2b[4]1Le persone astrette all’obbligo formativo hanno diritto a beneficiare di una consulenza e di un bilancio delle competenze e ad essere accompagnate attraverso un progetto formativo individuale.

2Il progetto formativo individuale definisce le misure d’accompagnamento, le facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto e lo scadenzario delle modalità e delle attività per la sua realizzazione.

3Le misure di accompagnamento sono segnatamente:

a)attività o stages d’orientamento e formativi previsti tramite accordi con scuole, aziende e enti senza scopo di lucro;

b)periodi formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento delle competenze di base necessarie per iniziare una formazione postobbligatoria di base;

c)azioni destinate a favorire il recupero o lo sviluppo dell’autonomia e delle competenze sociali della persona interessata.

4Il progetto formativo individuale è sottoscritto dalla persona astretta all’obbligo formativo e dalle persone responsabili del servizio designato giusta l’art. 2c, che si avvalgono della collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati.

 

Vigilanza e accompagnamento

Art. 2c[5]1Il riconoscimento, il coordinamento e la vigilanza in materia di obbligo formativo sono esercitati dal Dipartimento tramite la Divisione.

2Il Dipartimento designa il servizio incaricato della consulenza e dell’accompagnamento dei giovani di cui all’art. 2b.

 

Conseguenze dell’obbligo formativo

Art. 2d[6]1Le persone astrette all’obbligo formativo sono contattate appena possibile dal servizio designato dal Dipartimento unitamente ai loro genitori per un colloquio.

2Il colloquio, che serve a discutere della situazione, è obbligatorio; se necessario, il servizio decide di organizzarne altri, anch’essi obbligatori, eventualmente coinvolgendo professionisti esterni.

 

Sanzioni

Art. 2e[7]1Se la persona astretta all’obbligo formativo e/o i suoi genitori, senza validi motivi, non si presentano a uno o più colloqui, rispettivamente non danno seguito alle misure previste dal progetto formativo individuale, il servizio incaricato emette un ammonimento.

2La persona astretta all’obbligo formativo e/o i suoi genitori devono essere sentiti.

3Dopo l’ammonimento, in caso di rifiuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 6, il Dipartimento può infliggere ai genitori multe fino a 1’000 franchi.

4Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.

 

TITOLO III[8]

Formazione professionale di base

Capitolo primo

Pretirocinio

 

Principi

Art. 31Il pretirocinio è destinato ad allievi di ambo i sessi che, assolto l’obbligo scolastico, non sono in grado di iniziare un tirocinio.

2Esso dura di regola un anno e si articola, a seconda delle ragioni alla base dell’impossibilità di iniziare il tirocinio, in tre tipologie:

a)pretirocinio di orientamento, per allievi che non hanno maturato una scelta definitiva di formazione professionale o non hanno trovato un posto di tirocinio;

b)pretirocinio di motivazione, per allievi al beneficio di provvedimenti della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);

c)pretirocinio di integrazione, per allievi immigrati con difficoltà linguistiche.

3Il pretirocinio alterna periodi di formazione scolastica teorica, a pratica in laboratori scolastici e stage in aziende o corsi interaziendali.

4Nell’arco dell’anno la parte di pratica deve raggiungere di regola mediamente tre giorni su cinque della settimana.

 

Procedura di ammissione

Art. 41La domanda di ammissione al pretirocinio deve essere presentata alla Divisione.

2Alla domanda di ammissione devono essere allegati, a seconda dell’indirizzo:

a)per gli allievi che hanno frequentato le scuole cantonali, il giudizio motivato dell’orientatore professionale sull’opportunità di seguire tale corso;

b)le attestazioni dei servizi cantonali del mercato del lavoro;

c)il rapporto delle autorità scolastiche attestante l’iter scolastico seguito dal richiedente.

3La Divisione esamina la domanda, se del caso chiede informazioni alle autorità scolastiche che conoscono il richiedente e decide sull’ammissione al pretirocinio dandone comunicazione alle parti interessate.

 

Insegnamento e periodi di pratica

Art. 51L’insegnamento viene impartito da docenti particolarmente qualificati nell’ambito di un istituto scolastico specifico.

2Esso comprende materie di cultura generale e di orientamento professionale, secondo un programma commisurato alle attitudini degli allievi e si conclude con una valutazione.

3Alla fine dell’anno scolastico l’istituto trasmette alla Divisione un rapporto dettagliato che attesta il grado di preparazione nelle materie scolastiche e le possibilità di collocamento professionale degli allievi.

4I periodi di pratica (stages professionali) si possono tenere in aziende pubbliche o private, come pure nei centri professionali riconosciuti dall’autorità cantonale.

 

Frequenza

Art. 6L’allievo ammesso al pretirocinio deve presenziare regolarmente alle attività scolastiche e lavorative proposte.

 

Orientamento e collocamento

Art. 71L’allievo in pretirocinio compie ogni sforzo d’intesa con i docenti, gli orientatori professionali ed eventualmente gli ispettori del tirocinio, affinché entro il termine dell’anno possa stipulare un contratto di tirocinio.

2Se durante il corso, prima della fine dell’anno scolastico, egli sottoscrive un contratto di tirocinio, viene esonerato dalla frequenza al pretirocinio.

 

Attestato

Art. 8Alla fine del corso la Divisione rilascia all’allievo un attestato di frequenza in cui sono indicati i giorni di scuola, le materie trattate, gli stages seguiti e le valutazioni della parte scolastica e della parte pratica valutabile.

 

Capitolo secondo

Contratto di tirocinio e ordinanza in materia di formazione

 

Termine di assunzione

Art. 91L’assunzione di una persona in formazione deve avvenire al più tardi con l’inizio dell’anno scolastico.

2Per fondati motivi l’assunzione può avvenire più tardi, fino al 31 ottobre; successivamente ciò è possibile solo con l’autorizzazione della Divisione.

 

Contratto

Art. 101Il contratto di tirocinio per l’assunzione di una persona in formazione deve essere inoltrato alla Divisione in tre esemplari sui moduli ufficiali prima dell’inizio del tirocinio.

2La Divisione, dopo aver provveduto d’intesa con le parti alle eventuali correzioni o completazioni, approva il contratto e ne rinvia una copia a ciascuna delle parti. La terza copia del contratto resta alla Divisione e fa stato in caso di contestazioni.

3Ogni successiva modifica del contratto di tirocinio convenuta tra le parti deve essere notificata alla Divisione per approvazione.

 

Deroghe all’età minima

Art. 111Il contratto di tirocinio per l’assunzione di una persona in formazione che non ha compiuto 15 anni ma li compie entro l’anno civile deve essere corredato di un certificato medico.

2L’approvazione del contratto di tirocinio e l’inizio della formazione pratica sono subordinate alla decisione dell’autorità cantonale in materia di legislazione sul lavoro.

 

Ordinanza in materia di formazione e documentazione dell’apprendimento

Art. 121Le scuole professionali o le organizzazioni del mondo del lavoro (di seguito OML) competenti consegnano alle persone in formazione una copia dell’ordinanza in materia di formazione e la documentazione dell’apprendimento, le presentano e ne promuovono la regolare consultazione.

2Il formatore in azienda segue regolarmente l’allestimento della documentazione dell’apprendimento da parte della persona in formazione, concedendogli il tempo necessario per la stesura, controlla e firma la documentazione nei termini stabiliti dalla Divisione.

3Se l’ordinanza, rispettivamente il piano di formazione, prescrive la tenuta del libro di lavoro, il formatore in azienda lo mette a disposizione gratuitamente, concede il tempo necessario per la stesura e lo controlla regolarmente.

4La Divisione tiene la raccolta dei regolamenti, rispettivamente delle ordinanze sulla formazione e dei piani di formazione.

 

Rapporto di formazione

Art. 131Nelle professioni dove non è previsto uno specifico rapporto di formazione, la Divisione invia semestralmente alle aziende formatrici i moduli per la stesura del rapporto di formazione standard.

2Il formatore in azienda allestisce il rapporto sulla scorta della documentazione dell’apprendimento, lo discute con la persona in formazione e, se questa è minorenne, lo invia firmato da entrambi al rappresentante legale affinché lo sottoscriva e ne rinvii una copia firmata al formatore in azienda.

3I rapporti di formazione devono essere mostrati all’ispettore del tirocinio nel corso di ogni visita.

4Se ritenuto necessario il rapporto può essere inviato alla Divisione per sollecitarne l’intervento; a sua volta la Divisione può sollecitarne la presa di conoscenza.

5Le direzioni di istituto definiscono le persone che sono autorizzate a consultare il rapporto di formazione presso la Divisione.

 

Capitolo terzo

Norme durante il tirocinio

 

Tempo di prova

Art. 141La durata del tempo di prova, che deve essere indicata nel contratto, è compresa nella durata del tirocinio e non è inferiore a un mese né superiore a tre.

2La durata massima del tempo di prova può essere eccezionalmente prolungata, prima della scadenza, per un ulteriore periodo fino a 3 mesi con l’accordo delle parti e l’approvazione della Divisione.

 

Orario di lavoro

Art. 151L’orario settimanale di lavoro della persona in formazione non può superare quello degli altri lavoratori dello stesso ramo che operano nell’azienda formatrice.

2La Divisione pubblica annualmente sul Foglio ufficiale e sul suo sito la distinta degli orari settimanali delle persone in formazione, rilevati dai contratti collettivi di lavoro, da altre convenzioni o dall’uso locale.

 

Retribuzione

Art. 161La Divisione pubblica annualmente sul Foglio ufficiale e sul suo sito internet la distinta delle retribuzioni delle persone in formazione convenute con le OML.

2Nella procedura di approvazione del contratto la Divisione verifica la retribuzione delle persone in formazione e interviene per invitare le parti ad attenersi a quelle pubblicate.

 

Prestazioni assicurative in caso di infortunio

Art. 17In caso di infortunio alla persona in formazione sono assicurate le prestazioni minime definite dal Cantone con le compagnie assicurative.

 

Vacanze

Art. 18Alla persona in formazione devono essere concesse almeno due settimane di vacanza consecutive.

 

Capitolo quarto

Scioglimento del contratto di tirocinio

 

Durante il periodo di prova

Art. 19Durante il periodo di prova il contratto di tirocinio può essere sciolto, anche unilateralmente, con un preavviso di sette giorni e immediata notifica alla Divisione.

 

Dopo il periodo di prova

Art. 201Dopo il periodo di prova il contratto può essere sciolto:

a)di comune accordo tra le parti;

b)unilateralmente per cause gravi;

c)d’ufficio, da parte della Divisione, se appare dubbio il successo del tirocinio o per altre inadempienze dell’una o dell’altra delle parti.

2In ogni caso, prima dello scioglimento la Divisione deve essere informata; essa cerca, qualora lo ritenesse opportuno, un’intesa per la continuazione del rapporto.

3Se l’intesa non può essere ristabilita, la Divisione ratifica lo scioglimento e provvede, se necessario e per quanto possibile, affinché la persona in formazione possa concludere il tirocinio presso un’altra azienda formatrice.

4Se un nuovo contratto di tirocinio non può essere concluso, l’interruzione della formazione è registrata appena possibile, ma al più tardi entro due mesi, nella banca dati GAGI.[9]

 

Capitolo quinto

Considerazione dei bisogni individuali

 

Modifica della durata del tirocinio

Art. 21Su proposta delle parti o della direzione di istituto, la Divisione può:

a)abbreviare la durata del tirocinio, segnatamente se la persona in formazione ha già una formazione preliminare, ed esonerare in parte o totalmente la persona in formazione dalla frequenza scolastica o dei corsi interaziendali;

b)prolungare la durata del tirocinio, se gli obiettivi di formazione non possono essere presumibilmente conseguiti nella durata normale.

 

Capitolo sesto

Aziende formatrici

 

Autorizzazione ad assumere persone in formazione

Art. 221La domanda per formare persone in formazione per la prima volta deve essere inoltrata alla Divisione corredata:

a)della descrizione sommaria dell’attività dell’azienda;

b)dei certificati professionali e del curriculum vitae del formatore in azienda.

2L’idoneità dell’azienda a formare persone in formazione è verificata dalla Divisione di regola con la visita di un ispettore del tirocinio.

3La Divisione è competente ad autorizzare un’azienda a formare persone in formazione, a porre e modificare le condizioni per l’autorizzazione nei casi di deroga previsti dalle norme federali e a revocare l’autorizzazione.

4L’azienda formatrice è tenuta a informare tempestivamente la Divisione di ogni modifica nel suo stato connessa con l’autorizzazione a formare persone in formazione.

5L’azienda formatrice che intende superare il numero massimo di persone in formazione ammesso deve presentare domanda preventiva alla Divisione.

 

Rappresentante del formatore

Art. 231I formatori in azienda sono persone designate come tali dall’azienda formatrice e il loro nome figura nel contratto di tirocinio.

2I formatori in azienda possono incaricare il personale qualificato presente in azienda dell’insegnamento della pratica professionale alle persone in formazione. È considerato personale qualificato di regola unicamente chi ha concluso una formazione professionale di base nel settore o che è titolare di un diploma equivalente.

 

Cessazione dell’attività

Art. 24Se un’azienda formatrice cessa l’attività durante il periodo di formazione della persona in formazione, la Divisione provvede a garantire la continuità della formazione.

 

Capitolo settimo

Reti di aziende formatrici

 

Costituzione

Art. 251Possono essere costituite reti di aziende formatrici:

a)spontaneamente, su richiesta di un gruppo di aziende;

b)per iniziativa di OML o di altri enti;

c)d’ufficio, per consentire l’autorizzazione ad assumere persone in formazione ad aziende che non dispongono di tutti i requisiti o che hanno un andamento stagionale.

2Nel quadro della loro attività gli ispettori del tirocinio:

a)appurano l’esigenza di una rete per completare la formazione di una persona in formazione;

b)si adoperano per trovare una o più aziende che in rete soddisfino i requisiti per l’autorizzazione.

 

Capitolo ottavo

Corsi interaziendali

Sezione 1

In generale

 

Organizzazione

Art. 261I corsi interaziendali (di seguito corsi) sono organizzati nel rispetto delle norme federali dalle OML, di regola imprenditoriali o paritetiche, per il tramite delle commissioni dei corsi istituite dalle organizzazioni stesse.

2La parte di formazione che è svolta nei centri aziendali o interaziendali esentati dai corsi interaziendali ed è equivalente ai contenuti di questi ultimi è soggetta a contributi cantonali e federali.

3Nelle professioni non rappresentate da un’OML la Divisione s’incarica, con la collaborazione delle aziende formatrici, dell’organizzazione dei corsi istituendo la commissione o, se del caso, delegandola a una scuola professionale.

 

Tipologia

Art. 27Sono considerati corsi interaziendali:

a)i corsi regolamentati sul piano federale;

b)i corsi organizzati solo nel Cantone in assenza della regolamentazione federale;

c)i corsi supplementari, di consolidamento o di sviluppo delle conoscenze delle persone in formazione, considerando le specificità territoriali e aziendali della regione linguistica;

d)i corsi integrativi per le persone in formazione;

e)i corsi per ripetenti;

f)i corsi per candidati singoli alle procedure di qualificazione secondo l’art. 33 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002.

 

Composizione delle commissioni dei corsi

Art. 28[10]Le commissioni dei corsi sono composte di rappresentanti delle OML e da un rappresentante della Divisione oppure, ove queste non esistono, da formatori in azienda, da due rappresentanti della Divisione e da un rappresentante delle scuole professionali designato dalla rispettiva Sezione di formazione.

 

Vigilanza

Art. 291La vigilanza sui corsi è esercitata dalla Divisione tramite le sezioni dipartimentali competenti, che hanno libero accesso a tutta la documentazione didattica e amministrativa e possono convocare in riunione la direzione e i formatori dei corsi.[11]

2La Divisione assicura che la formazione nei corsi sia coordinata con l’insegnamento nelle scuole professionali.

 

Sezione 2

Disposizioni organizzative

 

Direzione e segreteria

Art. 301Per lo svolgimento del loro mandato le commissioni dei corsi si avvalgono di una direzione e di una segreteria, che possono essere esercitate congiuntamente.

2Durante lo svolgimento dei corsi, direzione e segreteria devono essere costantemente raggiungibili.

 

Calendario

Art. 311Il calendario annuale di massima dei corsi viene stabilito dalla commissione dei corsi entro il 30 giugno antecedente l’anno scolastico di riferimento e comunicato alla sezione della formazione e alle scuole professionali competenti.[12]

2Di regola il calendario dei corsi segue quello dell’anno scolastico.

 

Sede

Art. 321I corsi si svolgono:

a)nei centri di formazione delle OML;

b)nei centri di formazione aziendali o interaziendali;

c)nei laboratori o nelle officine delle scuole professionali;

d)in aziende formatrici, qualora non fossero date le possibilità precedenti.

2La sede dei corsi deve essere raggiungibile con mezzi pubblici e, nel limite del possibile, trovarsi nelle vicinanze di un ristorante scolastico o di un servizio analogo.

 

Attrezzature didattiche

Art. 33Le infrastrutture tecniche e le attrezzature didattiche delle sedi dei corsi devono corrispondere per livello di qualità a quelle delle aziende formatrici ed essere aggiornate allo sviluppo tecnologico.

 

Programma

Art. 341Sulla scorta di quanto previsto dai piani di formazione federali, le Commissioni dei corsi elaborano un programma di dettaglio, coordinato con l’insegnamento professionale.

2Il programma è inviato alla sezione della formazione competente che lo mette a disposizione degli enti interessati.[13]

 

Durata

Art. 351Per i corsi regolamentati sul piano federale fa stato la durata prevista dal piano di formazione definito dalla legislazione federale.

2La sezione della formazione competente, sentita la commissione dei corsi, approva lo svolgimento di corsi supplementari o integrativi.[14]

 

Numero di persone in formazione

Art. 361Il numero minimo di corsisti per formatore attivo nei corsi interaziendali è di regola di 10 unità.

2Nelle professioni con un numero esiguo di persone in formazione, per raggiungere l’effettivo previsto al cpv. 1, i corsisti di differenti anni di formazione possono essere raggruppati in un unico corso.

 

Convocazione

Art. 371La convocazione ai corsi è effettuata dalle commissioni dei corsi, mediante avviso alle aziende formatrici e alla persona in formazione almeno un mese prima dell’inizio, sulla base degli elenchi messi a disposizione dalle scuole professionali o dalle sezioni della formazione competenti.[15]

2Alla convocazione sono allegati:

a)il programma generale del corso;

b)l’elenco degli eventuali attrezzi individuali necessari;

c)eventuali indicazioni particolari (abiti di lavoro, dispositivi di protezione individuali, occhiali di protezione, scarpe di sicurezza, protezioni auricolari ecc.);

d)le modalità di segnalazione delle assenze.

 

Sezione 3

Formatori attivi nei corsi interaziendali

 

Assunzione

Art. 38I formatori attivi nei corsi interaziendali sono assunti con l’approvazione della Divisione:

a)dall’OML organizzatrice, sentito il preavviso della commissione dei corsi;

b)dalla commissione dei corsi nel caso non esista un’OML organizzatrice.

 

Requisiti

Art. 391I formatori attivi nei corsi interaziendali devono possedere al momento della loro assunzione i requisiti professionali definiti dalla legislazione federale e disporre di adeguate competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche.

2Eccezionalmente possono essere assunti senza tali requisiti, ma con l’obbligo di seguire il più presto possibile la formazione definita dalla Divisione e impartita dall’Istituto universitario federale per la formazione professionale.

3Le commissioni dei corsi provvedono alla designazione e alla formazione di uno o più sostituti dei formatori titolari.

4I formatori attivi nei corsi interaziendali sono tenuti a frequentare le apposite occasioni di formazione continua organizzate da istituzioni pubbliche, OML o altri enti atte ad aggiornare costantemente le loro conoscenze e capacità professionali.

 

Rapporto di lavoro

Art. 401Sono considerati a tempo pieno i formatori attivi nei corsi interaziendali che sono impiegati dalle OML per 52 settimane all’anno, di cui almeno 40 effettive, calcolato un onere di 40 ore a settimana.

2I formatori attivi nei corsi interaziendali con un grado di occupazione inferiore al 50% sono assunti su mandato.

 

Sezione 4

Svolgimento dei corsi

 

Orario giornaliero e trasferte

Art. 411L’orario dei corsi è di 8 ore giornaliere, comprensive di una pausa di un quarto d’ora al mattino e al pomeriggio.

2La persona in formazione frequenta i corsi utilizzando di principio i mezzi pubblici.

 

Assenze e ritardi

Art. 421È fatto obbligo alla persona in formazione di segnalare l’assenza al formatore attivo nei corsi interaziendali e all’azienda formatrice, che in seguito la giustificherà per iscritto.

2Il formatore attivo nei corsi interaziendali verifica le presenze e la puntualità delle persone in formazione per ogni mezza giornata di corso e in caso di assenza prende contatto il più presto possibile con il formatore in azienda.

 

Piano di lavoro

Art. 431L’istruzione delle persone in formazione avviene secondo un piano di lavoro giornaliero elaborato dal formatore attivo nei corsi interaziendali; la parte di attività di carattere prettamente teorico del piano di lavoro giornaliero può comprendere mediamente al massimo un’ora.

2Il piano di lavoro, con l’indicazione degli obiettivi di formazione, deve essere presentato alle persone in formazione e tenuto sempre a disposizione dei membri della commissione dei corsi o dei rappresentanti della Divisione.

 

Coordinamento con l’insegnamento professionale

Art. 441Per coordinare i piani di lavoro con l’insegnamento professionale il formatore attivo nei corsi interaziendali stabilisce adeguati contatti con i docenti di conoscenze professionali, in particolare con il rappresentante della Divisione in seno alla commissione dei corsi.

2Le commissioni dei corsi, in accordo con la sezione della formazione competente, convocano almeno una volta all’anno una riunione di coordinamento a cui partecipano tutti i formatori attivi nei corsi interaziendali e i docenti di conoscenze professionali interessati.[16]

 

Attività del formatore dei corsi

Art. 451L’istruzione delle persone in formazione avviene con la costante assistenza del formatore attivo nei corsi interaziendali; questi può assentarsi dal corso solo se è stato preventivamente autorizzato dalla direzione dei corsi, per giustificati motivi e alla condizione che sia idoneamente sostituito.

2In caso di assenza sono applicabili per analogia le disposizioni del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt).[17]

3Durante i giorni di frequenza scolastica il formatore attivo nei corsi interaziendali con un grado d’occupazione pari o superiore al 50% svolge attività di preparazione o di verifica dei corsi.

4Quando i corsi si svolgono in un centro di formazione di un’OML, ogni formatore attivo nei corsi interaziendali con un impiego pari o superiore al 50% prepara il materiale per gli esami pratici intermedi e finali in collaborazione con il capoperiti come parte delle sue attività regolari.

 

Attività della persona in formazione

Art. 46Durante i corsi la persona in formazione si impegna a conseguire gli obiettivi di formazione previsti dal piano di lavoro, adeguandosi alle indicazioni del formatore attivo nei corsi interaziendali e mantenendo un comportamento irreprensibile, in conformità con i regolamenti e con le direttive vigenti.

 

Copertura assicurativa

Art. 47Durante lo svolgimento dei corsi vale per la persona in formazione la copertura assicurativa stipulata dalle aziende formatrici.

 

Lavori di riordino e di pulizia

Art. 481Compatibilmente con le caratteristiche della professione, le persone in formazione, sotto la guida dei formatori attivi nei corsi interaziendali, svolgono giornalmente le attività di riordino delle attrezzature individuali e comuni, rispettivamente di pulizia dei laboratori.

2Le pulizie correnti degli altri spazi del centro di formazione sono organizzate dalla direzione dei corsi e, nei limiti degli importi riconosciuti a preventivo, affidate a personale specializzato.

 

Visita del corso

Art. 49Le commissioni dei corsi fissano nel programma una giornata durante la quale i formatori in azienda possono visitare il corso; un invito in tal senso è inserito nella convocazione ai corsi.

 

Rapporti

Art. 501I formatori attivi nei corsi interaziendali redigono un rapporto annuale sullo svolgimento dei corsi all’indirizzo della commissione; copia del rapporto è inviata anche alla sezione della formazione competente.[18]

2Essi redigono, per le persone in formazione al beneficio del sostegno individuale, dei rapporti specifici sui risultati conseguiti durante i corsi interaziendali che vengono inviati all’incaricato del sostegno individuale e all’ispettore del tirocinio.

 

Sezione 5

Valutazione, frequenza e sanzioni

 

Valutazione delle persone in formazione

Art. 51[19]1Al termine di ogni corso il formatore attivo nei corsi interaziendali comunica la valutazione alla persona in formazione.

2Nel caso in cui le norme federali prevedano una valutazione sommativa, la nota è comunicata al formatore in azienda e alla persona in formazione, rispettivamente al suo rappresentante legale se minorenne, come pure alla direzione di istituto e alla sezione della formazione competente secondo le direttive definite dalla Divisione.

3Se le norme federali prevedono una valutazione formativa, il formatore attivo nei corsi interaziendali indica sull’apposito formulario elaborato dalla Divisione d’intesa con le commissioni dei corsi, una  valutazione individuale dell’attività svolta da ogni persona in formazione, esprimendo in particolare un apprezzamento sul grado di conseguimento degli obiettivi di formazione contemplati dal piano di lavoro.

4La valutazione formativa è comunicata al formatore in azienda e alla persona in formazione, rispettivamente al suo rappresentante legale se minorenne, come pure alla sezione della formazione competente, il quale, se del caso, prende i necessari provvedimenti coinvolgendo gli ispettori del tirocinio.

 

Esonero, mancata frequenza e ripetizione

Art. 52[20]1Le persone in formazione che beneficiano di una riduzione del tirocinio, di regola, sono tenuti a frequentare tutti i corsi previsti.

2Se l’azienda formatrice e la persona in formazione richiedono l’esonero da un corso, decide la sezione della formazione competente su preavviso della direzione dei corsi.

3Se per giustificati motivi un corso non può essere frequentato, esso deve essere recuperato, possibilmente entro l’anno.

4Le commissioni dei corsi sono tenute a segnalare alla sezione della formazione competente i casi di assenze ingiustificate al termine di ogni corso.

5Le persone in formazione che prolungano la durata del tirocinio, di regola, sono tenute a frequentare nuovamente il corso dell’anno di tirocinio che ripetono; ai fini dell’allestimento dell’attestato delle note finali, sono tenute in considerazione le ultime note conseguite.

 

Sanzioni disciplinari

Art. 53[21]1Un comportamento riprovevole da parte di una persona in formazione nei corsi interaziendali è oggetto di un colloquio chiarificatore con il formatore attivo nei corsi interaziendali o con il direttore dei corsi.

2Se del caso, considerata la natura e la gravità dell’accaduto, il formatore attivo nei corsi interaziendali può richiedere l’intervento della sezione della formazione competente.

3In casi gravi d’indisciplina, il formatore attivo nei corsi interaziendali, sentito il direttore dei corsi, può adottare secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a)l’ammonimento;

b)la sospensione dai corsi fino a 3 giorni effettivi.

4La sezione della formazione competente, sentito il direttore dei corsi, può, per gravi motivi, escludere dai corsi una persona in formazione.

5Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla persona in formazione, al rappresentante legale se minorenne, all’azienda formatrice e alla sezione della formazione competente.

6L’adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta del corso interaziendale.

7Una persona in formazione che deve ripetere un corso interaziendale in seguito ad una sanzione disciplinare può essere chiamata a partecipare alle spese fino ad una somma pari a due mesi dello stipendio riconosciuto nell’anno di formazione nel quale ripete il corso.

 

Capitolo nono

Procedura di qualificazione, esami parziali e finali

 

Organizzazione e collaborazione

Art. 541L’organizzazione della procedura di qualificazione secondo le normative federali in vigore è affidata alla Divisione, che funge d’autorità d’esame.

2La Divisione si avvale della collaborazione delle OML.

 

Delega

Art. 55Il Consiglio di Stato può delegare per convenzione l’organizzazione della procedura di qualificazione o di parte di essa a un’OML che ne faccia richiesta.

 

Iscrizione alla procedura di qualificazione

Art. 561Le persone in formazione che stanno frequentando l’ultimo anno di una scuola professionale sono iscritte d’ufficio alle procedure di qualificazione.[22]

2Candidati alla procedura di qualificazione da praticanti o da privatisti e ripetenti senza contratto di tirocinio si iscrivono direttamente presso la Divisione.

 

Esonero parziale dalla procedura di qualificazione

Art. 57La Divisione può esonerare da una parte della procedura di qualificazione candidati che ne fanno richiesta e dimostrano di aver altrimenti acquisito le competenze previste.

 

Sede

Art. 581La sede degli esami è stabilita dalla Divisione indipendentemente dal luogo di tirocinio o dalla sede della scuola professionale frequentata.

2Per la definizione della sede la Divisione tiene in considerazione i criteri fissati dalle normative federali; di regola gli esami si svolgono nei locali dei corsi interaziendali o nelle sedi scolastiche.

 

Periti d’esame

Art. 591Sentite le OML, la Divisione nomina i periti d’esame, che devono essere attivi nella professione o nell’insegnamento professionale e soddisfare i requisiti previsti dalle norme federali.

2L’incarico dei periti è quadriennale e scade il 31 agosto dell’anno successivo al rinnovo del Consiglio di Stato.

3Per ogni professione la Divisione nomina un capoperito con compiti di sovrintendenza da essa stabiliti.

4Nel caso in cui l’organizzazione della procedura di qualificazione è delegata, la relativa convenzione definisce le responsabilità di capoperito.

5La Divisione, in collaborazione con le OML, promuove l’organizzazione di corsi di formazione per periti d’esame.

6La Divisione può rendere obbligatoria la partecipazione di periti ai corsi.

 

Assenza dalla procedura di qualificazione

Art. 60[23]1Se un candidato non si presenta alla procedura di qualificazione è tenuto ad avvisare immediatamente l’autorità d’esame e a motivare la sua assenza; se la stessa è giustificata, essa provvede alla sua riconvocazione a una successiva sessione.

2Se l’autorità d’esame considera l’assenza ingiustificata, può ritenere la procedura come non superata o riconvocare il candidato a una successiva sessione per la quale lo stesso è tenuto a risarcire le spese.

 

Comportamenti illeciti alla procedura di qualificazione

Art. 61[24]1I comportamenti illeciti in sede di procedura di qualificazione devono essere segnalati dai periti all’autorità d’esame.

2L’autorità d’esame, considerata la natura e la gravità dell’accaduto, decide nei confronti del candidato coinvolto:

a)una diminuzione della nota per la parte della procedura di qualificazione in oggetto;

b)la mancata assegnazione della nota per la parte della procedura di qualificazione in oggetto;

c)l’esclusione dal seguito della procedura di qualificazione;

d)l’annullamento a posteriori del campo di qualificazione in oggetto o dell’intera procedura di qualificazione e l’obbligo della sua ripetizione.

 

Pubblicità

Art. 62[25]Le procedure di qualificazione non sono pubbliche; l’autorità d’esame può accordare deroghe.

 

Certificati e titoli

Art. 63[26]1La Divisione rilascia gratuitamente il certificato delle note alla persona in formazione e all’azienda formatrice.

2Il Dipartimento rilascia gratuitamente i certificati di formazione pratica e gli attestati federali di capacità. Su richiesta e dietro pagamento di una tassa di fr. 200.- possono essere rilasciati in forma calligrafica degli attestati cantonali che ne confermano il conseguimento.

3Duplicati sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr. 50.-.

 

Spese per le procedure di qualificazione

Art. 64Le spese per le procedure di qualificazione e il materiale d’esame sono assunte dal Fondo cantonale per la formazione professionale.

 

Locali, attrezzature e materiali

Art. 65[27]1I locali e le attrezzature dei corsi interaziendali sono messi a disposizione gratuitamente per le procedure di qualificazione.

2Se la procedura di qualificazione si svolge nell’azienda formatrice, gli spazi, le attrezzature e il materiale sono messi a disposizione gratuitamente da quest’ultima.

3Se la procedura di qualificazione si svolge in un’altra azienda, le spese per l’uso degli spazi e delle infrastrutture sono assunte dal Fondo cantonale per la formazione professionale.

 

Rimborso delle spese della procedura di qualificazione

Art. 66[28]L’azienda formatrice rimborsa le spese di viaggio e di vitto alla persona in formazione di cui il domicilio e il luogo di tirocinio distano più di 5 km dalla sede della procedura di qualificazione; se la persona in formazione non può rincasare rimborsa anche le spese di alloggio.

 

Capitolo decimo

Vigilanza sul tirocinio

 

Ispettori del tirocinio

Art. 671Gli ispettori del tirocinio vigilano per conto della Divisione sulla formazione nelle aziende formatrici visitandole d’ufficio almeno una volta all’anno o su richiesta delle parti.

2Nel corso della visita, o secondo altre modalità appropriate, l’ispettore:

a)tiene un colloquio personale con ogni persona in formazione;

b)verifica la situazione alla luce dell’ordinanza di formazione, del piano di formazione, di eventuali rapporti di formazione e della documentazione dell’apprendimento in genere;

c)controlla il rispetto delle condizioni per l’autorizzazione ad assumere persone in formazione, in particolare il rispetto dei requisiti del formatore aziendale e per la costituzione di una rete di aziende;

d)consiglia il formatore aziendale sui vari aspetti della formazione pratica;

e)si adopera per risolvere eventuali contenziosi fra le parti.

3Sulla visita l’ispettore del tirocinio redige un rapporto all’intenzione delle parti e della Divisione.

4Gli ispettori del tirocinio visitano pure i corsi interaziendali, almeno una volta per corso annuale.

5Gli ispettori del tirocinio collaborano con altri servizi dello Stato, segnatamente:

a)con l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale nel collocamento dei giovani a tirocinio;

b)con la Sezione del lavoro nella formazione e nel collocamento degli adulti;

c)con l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro.

 

Obbligo di informazione

Art. 68L’ispettore del tirocinio può chiedere al formatore aziendale tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della sua funzione e questi è tenuto a fornirle.

 

TITOLO IV[29]

Formazione continua

Capitolo primo

Principi e competenze

 

Principi e competenze

Art. 69[30]Ai fini del presente regolamento si intende per formazione continua l’insieme delle attività di formazione a carattere formale e non formale intraprese dagli individui nell’arco della vita, incluso lo sviluppo e il recupero delle competenze da parte degli adulti come definite dall’art. 13 e segg. della legge federale sulla formazione continua del 20 giugno 2014.

 

Capitolo secondo

Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti[31]

 

Ambito di intervento

Art. 69a[32]1Il Cantone sostiene l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, ai sensi dell’art. 6 della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform).

2Le competenze di base degli adulti costituiscono i requisiti preliminari per partecipare all’apprendimento nel corso della vita; esse riguardano le conoscenze fondamentali e le attitudini nei campi della lettura e scrittura, della matematica elementare e dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

Modalità di intervento

Art. 69b[33]1La Divisione promuove, tramite l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione, l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti mediante azioni di:

a)rilevamento dei fabbisogni;

b)sensibilizzazione e animazione della domanda;

c)sostegno a interventi finalizzati a supportare l’apprendimento;

d)accompagnamento e monitoraggio degli interventi realizzati;

e)coordinamento con l’insieme degli interventi disposti al medesimo scopo dall’Amministrazione cantonale sulla base di leggi di settore.

2Tali azioni consistono in un’offerta di misure che considerano segnatamente temi sociali, economici e giuridici significativi per la vita quotidiana e che favoriscono l’accesso a percorsi di qualificazione professionale.

 

Capitolo terzo

Formazione professionale superiore

 

Formazione professionale superiore relativa agli esami federali

Art. 70La Divisione promuove, tramite l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione, la formazione superiore relativa agli esami federali mediante:

a)il rilevamento del fabbisogno nei settori professionali;

b)lo stimolo delle OML responsabili dell’organizzazione dei corsi di preparazione;

c)la consulenza e l’aiuto nella programmazione amministrativa e didattica;

d)la traduzione dei materiali didattici;

e)l’accompagnamento e il monitoraggio dei corsi di preparazione;

f)il sostegno a corsi di recupero per candidati non promossi agli esami.

 

Capitolo quarto

Formazione per adulti

 

Corsi per adulti

Art. 71Il servizio di formazione per adulti organizzato dal Cantone è svolto dai Corsi per adulti.

 

Vigilanza e collaboratori

Art. 721La vigilanza sui corsi è svolta da ispettori della formazione continua e da esperti di materia incaricati o nominati.

2I docenti, gli animatori locali e gli altri collaboratori esterni dei Corsi per adulti sono assunti nella forma del mandato, limitatamente a un anno scolastico e a dipendenza della frequenza dei partecipanti ai corsi.

3Il tariffario dei compensi e delle indennità è stabilito dal Consiglio di Stato.

 

Tasse

Art. 731La Divisione stabilisce le tasse d’iscrizione ai corsi.

2Le tasse sono fissate con l’obiettivo dell’autofinanziamento.

 

Regolamento interno

Art. 741I particolari sulla frequenza e sul funzionamento dei Corsi per adulti sono disciplinati da un regolamento interno emanato dalla Divisione.

2Il regolamento interno ha valore di base contrattuale per gli utenti e i collaboratori.

 

Capitolo quinto

Aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionali

 

Collaborazioni

Art. 751Per l’attuazione di provvedimenti di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionali il Cantone si avvale della collaborazione di OML, scuole professionali, aziende e altri istituti.

2La Divisione, l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale e la Sezione del lavoro collaborano nella promozione, nell’attuazione e nella vigilanza sulla formazione professionale continua offerta nell’ambito delle misure di sostegno all’occupazione.

 

Capitolo sesto

Vigilanza sulla formazione continua

 

Ispettori della formazione continua

Art. 761Le attività di formazione continua, segnatamente di quella professionale, sono sorvegliate da ispettori designati dalla Divisione sentiti eventuali altri servizi interessati e sono attribuiti all’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione.

2La funzione di ispettore della formazione continua può essere cumulata con quella di ispettore del tirocinio.

3Previo avviso agli enti interessati, agli ispettori è dato libero accesso alle attività di formazione continua.

 

Requisiti dei formatori di adulti

Art. 771Gli enti che organizzano attività di formazione continua tengono a disposizione l’elenco aggiornato dei formatori impiegati con le loro qualifiche professionali e pedagogiche.

2La Divisione allestisce l’elenco dei titoli abilitanti alla formazione di adulti.

 

Dovere d’informazione

Art. 781Gli enti che allestiscono regolarmente un’offerta di formazione professionale continua riconosciuta sono tenuti ad annunciarla alla Divisione.

2La Divisione predispone l’allestimento e l’aggiornamento di una banca dati dell’offerta di formazione professionale continua riconosciuta, accessibile per l’utenza.

 

Coordinamento

Art. 79Qualora per una stessa attività di aggiornamento, perfezionamento, o riqualificazione professionali fossero presentate offerte di più enti, la Divisione interviene in funzione di mediazione e se ciò non fosse possibile può ridurre o negare i contributi.

 

TITOLO V[34]

Servizi

Capitolo primo

Sostegno individuale

 

Istituzione e compiti

Art. 801È istituito il Servizio di sostegno individuale, che si occupa di persone con difficoltà d’apprendimento nella formazione professionale di base, prevalentemente nei tirocini biennali.

2Le sue attività si svolgono presso l’istituto scolastico della formazione professionale di base.

3Esso è gestito nell’ambito di un istituto scolastico specifico. Il responsabile del servizio informa regolarmente le unità dipartimentali competenti delle attività del servizio stesso.[35]

 

Incaricati del sostegno individuale

Art. 811Il sostegno individuale è svolto da incaricati con lo statuto di docente.

2Gli incaricati sono scelti dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso o per chiamata.

3La Divisione, sentito il responsabile del servizio, può affidare l’incarico direttamente a docenti già nominati o incaricati per l’insegnamento professionale.

4Nello svolgimento dei loro compiti gli incaricati rispondono per gli aspetti pedagogico-didattici al responsabile del servizio e per gli aspetti d’ordine scolastico alla direzione di istituto di sede.

5Il responsabile del servizio, d’intesa con le unità dipartimentali competenti, promuove la formazione degli incaricati. Essi sono convocati a una riunione plenaria almeno una volta all’anno dalla Divisione per trattare temi d’interesse comune.[36]

 

Avvio dell’intervento

Art. 821L’intervento di sostegno individuale può essere avviato:

a)dall’inizio del tirocinio biennale, sulla scorta delle indicazioni del contratto di tirocinio, degli orientatori o delle scuole precedenti;

b)nel corso del tirocinio, su richiesta di uno o più docenti dell’insegnamento professionale, rispettivamente dell’ispettore del tirocinio;

c)alla fine di ogni semestre, sulla scorta delle valutazioni.

2La decisione di avviare, rispettivamente di concludere il sostegno individuale per una persona in formazione è presa con atto formale dal responsabile del servizio sulla base dei preavvisi più opportuni; essa è comunicata alle parti del contratto di tirocinio.

3In aggiunta a interventi di sostegno individuale formalizzati come al cpv. 2, l’incaricato può assumere, per un periodo di tempo limitato al massimo a un mese, interventi di sostegno individuale su richiesta e decisione della Direzione di istituto di sede.

 

Modalità di intervento

Art. 831L’incaricato del sostegno individuale svolge di regola il suo intervento:

a)d’intesa con i docenti titolari, in locali separati dall’insegnamento professionale regolare, durante l’insegnamento professionale stesso;

b)in casi particolari, d’intesa con il docente titolare, in aula, durante l’insegnamento professionale;

c)fuori dell’insegnamento professionale, di regola nella sede scolastica più vicina all’azienda formatrice;

d)nell’azienda formatrice per affrontare problemi di formazione pratica.

2Non sono ammessi interventi in altri luoghi, segnatamente al domicilio della persona in formazione.

 

Rapporti

Art. 841Al termine di ogni intervento l’incaricato del sostegno individuale annota quanto svolto in un sintetico rapporto all’intenzione del responsabile del servizio.

2I rapporti sono trasmessi, di regola semestralmente, alla sezione della formazione competente; se l’incaricato lo ritiene opportuno, la trasmissione può avvenire in ogni momento.[37]

 

Capitolo secondo

Case management formazione professionale

 

Istituzione e compiti

Art. 851È istituito il Servizio Case management formazione professionale per seguire i gruppi di giovani a rischio nella formazione.

2Esso è gestito nell’ambito di un istituto scolastico specifico. Il responsabile del servizio informa regolarmente le unità dipartimentali competenti delle attività del servizio stesso.[38]

3Il servizio ha l’obiettivo di far ottenere ai giovani seguiti un titolo professionale di base nel secondario II.

 

Onere di lavoro dei case manager

Art. 85a[39]Ai case manager si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

 

Capitolo terzo

Provvedimenti per regioni e gruppi sfavoriti

 

Tipologia

Art. 861I provvedimenti a favore di regioni sfavorite sono in particolare:

a)i corsi di formazione continua in loco;

b)la facilitazione dell’accesso all’insegnamento a distanza.

2Fra i provvedimenti a favore di gruppi sfavoriti sono compresi, in particolare:

a)corsi di recupero per l’illetteratismo e la promozione delle competenze di base;[40]

b)corsi e attività di reinserimento professionale per adulti.

 

Capitolo quarto

Procedure di qualificazione degli adulti[41]

 

Istituzione e compiti

Art. 87[42]1È istituito il Servizio per le procedure di qualificazione degli adulti, che si occupa della consulenza per la raccolta, il bilancio e la certificazione delle competenze agli adulti che intendano conseguire una qualificazione di base attraverso l’ammissione diretta all'esame finale, la validazione degli apprendimenti acquisiti o l’accesso alla formazione professionale di base abbreviata o ordinaria.

2Nel servizio operano esperti dell’insegnamento professionale agli adulti e orientatori scolastici e professionali. Il servizio comprende l’effettuazione del bilancio iniziale delle competenze, il sostegno alla preparazione della documentazione, l’istruttoria delle procedure di ammissione agli esami o alla validazione delle competenze.

3Per le tariffe delle prestazioni erogate il servizio si conforma a quelle adottate intercantonalmente.

4La Divisione definisce:

a)le regole di ammissione, svolgimento e conclusione della procedura, nonché le tariffe ad esse applicabili;

b)i casi in cui la consulenza e l’effettuazione del bilancio delle competenze sono affidate a terzi.

 

Riconoscimento degli apprendimenti

Art. 88[43]1Il Cantone vigila affinché gli apprendimenti acquisiti nell’ambito di percorsi formativi non formali siano riconosciuti ai fini della formazione formale, assicurando a tal fine l’implementazione di procedure trasparenti, secondo quanto disposto dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla formazione continua del 20 giugno 2014.

2L’autorità competente per decidere sul riconoscimento degli apprendimenti acquisiti è:

a)la Divisione per le decisioni sulla riduzione del ciclo di formazione con contratto di tirocinio per la persona in formazione;

b)le direzioni di istituto in tutti gli altri casi.

 

Capitolo quinto

Servizio di documentazione e sussidi didattici

 

Istituzione e compiti

Art. 891È istituito il Servizio per documentazione e sussidi didattici della formazione professionale, che predispone la traduzione, l’elaborazione e la stampa di sussidi didattici.

2Il servizio opera su mandato di prestazione della Divisione sulla base del principio dell’autofinanziamento e con l’obiettivo di prezzi alla portata delle persone in formazione e delle aziende formatrici.

3Esso è autorizzato a prelevare nelle scuole professionali contributi fissi per allievo per coprire i costi delle prestazioni del servizio.

4La traduzione o l’elaborazione di sussidi didattici può essere affidata a docenti delle scuole professionali.

 

Capitolo sesto

[44]

 

Art. 90[45]

 

Capitolo settimo

Controllo della qualità

 

Sistemi di qualità riconosciuti

Art. 911Sono riconosciuti ai fini dell’erogazione di sussidi i sistemi per la gestione e lo sviluppo della qualità certificati secondo:

a)le rispettive norme ISO per le attività di formazione professionale di base, nonché per le attività di formazione superiore scolastica;

b)la norma eduQua per le attività di formazione superiore non scolastica e di formazione continua.

2La Divisione può riconoscere altri sistemi.

 

TITOLO VI[46]

Certificazioni

Capitolo primo

Titoli cantonali

 

Attestati di partecipazione

Art. 92[47]La Divisione, in comune con l’ente organizzatore, rilascia su richiesta attestati di partecipazione ad attività di formazione al beneficio di contributi cantonali. Essa definisce altresì gli standard necessari a favorire il riconoscimento degli apprendimenti acquisiti ai fini della loro spendibilità nei cicli di formazione formali e vigila sulla loro applicazione.

 

Diploma cantonale

Art. 931I diplomi cantonali sono titoli di studio conseguibili attraverso un esame o altri sistemi di qualificazione, retti da specifici regolamenti approvati dal Dipartimento.

2Questi ultimi definiscono in particolare:

a)la composizione della commissione esaminatrice;

b)la procedura d’iscrizione all’esame o alla procedura di qualificazione;

c)le condizioni di ammissione all’esame o alla procedura di qualificazione;

d)le materie e l’oggetto dell’esame o della procedura di qualificazione, come pure la natura e la durata degli stessi;

e)le modalità di assegnazione delle note;

f)le condizioni per il superamento dell’esame o della procedura di qualificazione;

g)la denominazione esatta del titolo cantonale conferito.

3Una domanda di approvazione di un nuovo regolamento deve essere inoltrata alla Divisione, la quale istruisce la pratica all’indirizzo del Dipartimento.

4Il titolare del diploma cantonale è autorizzato a utilizzare il titolo rilasciato con la menzione «diplomato cantonale».

 

Capitolo secondo

Altre certificazioni

 

Autorità competente

Art. 941Il riconoscimento, il coordinamento e la vigilanza in materia di certificazione di titoli di studio e abilitazioni per professioni o per interi settori professionali sono esercitate dal Dipartimento tramite la Divisione.

2La Commissione cantonale per la formazione professionale è istanza obbligatoria di preavviso.

3Istanze di singole persone sono decise direttamente dalla Divisione, avuto riguardo di non pregiudicare le decisioni di carattere generale di competenza del Dipartimento e riservate le funzioni di riconoscimento di competenza federale e intercantonale.

 

Equivalenze

Art. 951Per il riconoscimento di titoli di studio o di abilitazioni l’Autorità cantonale verifica anzitutto le possibilità di equivalenza con titoli di studio o abilitazioni riconosciuti dal diritto federale o dagli accordi intercantonali.

2La Divisione promuove la domanda di equivalenza presso le competenti istanze federali o intercantonali.

 

Principio della protezione degli utenti

Art. 96Per il conseguimento di un’abilitazione, i requisiti richiesti ai candidati devono rispettare il principio della protezione degli utenti, in particolare:

a)pretendere una capacità di esecuzione secondo le regole dell’arte;

b)garantire competenza in merito alla sicurezza generale;

c)garantire competenza nella tutela della salute;

d)garantire competenza nella salvaguardia ambientale.

 

Certificazione di moduli o di unità di insegnamento

Art. 971Le certificazioni di moduli o di altre unità d’insegnamento ai fini del conseguimento di titoli di studio o di abilitazioni sono delegate per principio a istanze federali o intercantonali riconosciute dal Cantone; se richiesto il Cantone formula un preavviso.

2In assenza della possibilità di ricorrere a istanze federali o intercantonali, queste certificazioni sono decise dalla Divisione, su preavviso facoltativo della Commissione della formazione professionale, sulla base di criteri riconosciuti a livello nazionale.

 

Procedura

Art. 981Le domande di riconoscimento o di equivalenze di titoli di studio o di abilitazioni, generali o singole, devono essere inoltrate alla Divisione.

2Esse devono comprendere:

a)il titolo di studio o dell’abilitazione di cui si chiede il riconoscimento;

b)la descrizione del curricolo per l’ottenimento del titolo di studio o dell’abilitazione;

c)i programmi di formazione seguiti;

d)le prescrizioni d’esame, in particolare le modalità, i contenuti e le durate degli esami;

e)nel caso di domande singole, i risultati che consentono il possesso del titolo di studio o dell’abilitazione;

f)ogni altro documento utile all’evasione della domanda.

3La domanda di equivalenza di un titolo di studio o di un’abilitazione con titoli di studio o abilitazioni già riconosciuti deve comprendere gli stessi elementi.

4Le domande di certificazione di moduli o di unità d’insegnamento devono comprendere l’indicazione:

a)degli obiettivi di formazione;

b)della durata di tali moduli o unità;

c)dei requisiti d’ingresso chiesti agli utenti;

d)del profilo richiesto ai formatori;

e)dei sussidi didattici impiegati;

f)dei metodi delle valutazioni intermedie e finali dei candidati;

g)delle modalità di controllo della qualità dell’insegnamento.

 

Obblighi inerenti all’offerta di titoli

Art. 991Ogni ente che offre pubblicamente la possibilità di conseguire un titolo di studio deve indicare specificatamente nell’offerta:

a)la situazione quanto allo stato del riconoscimento di tale titolo;

b)il curricolo per conseguirlo, conformato ai criteri per la certificazione di moduli o di unità d’insegnamento.

2Se il Dipartimento, d’ufficio o su segnalazione di terzi, riscontra indizi di inganno nell’offerta, può intervenire per:

a)chiedere la rettifica delle denominazioni;

b)informare gli utenti in merito.

 

TITOLO VII[48]

Formazione dei responsabili della formazione professionale

 

Corsi per formatori in azienda

Art. 1001La Divisione organizza, tramite un istituto specifico, se del caso in collaborazione con le OML, i corsi di formazione di base e continua per i formatori in azienda.

2Su domanda, l’organizzazione può essere delegata eccezionalmente dalla Divisione, sotto la sua vigilanza, a OML o ad altri enti.

3La durata dei corsi di formazione è, di regola, di quaranta ore-lezione d’aula.

4L’attestato di frequenza o di esonero dalla stessa, quest’ultimo da richiedere per iscritto, è rilasciato in ogni caso dalla Divisione, che tiene l’elenco aggiornato dei formatori in azienda formati o esonerati.

5La Divisione organizza pure il percorso formativo individuale per l’ottenimento del diploma federale per formatori in azienda.

6Per la frequenza dei corsi ai partecipanti viene chiesta una tassa a copertura delle spese, dedotti i contributi della Confederazione o di terzi e la partecipazione del Cantone.

 

Corsi per altri responsabili della formazione

Art. 101I corsi per altri responsabili della formazione professionale, segnatamente promotori di posti di tirocinio, ispettori del tirocinio, funzionari cantonali della formazione professionale, sono organizzati dal medesimo istituto.

 

TITOLO VIII[49]

Finanziamento della formazione professionale

 

Domanda

Art. 1021OML, aziende o altri enti che intendono chiedere contributi al Cantone e alla Confederazione per attività della formazione professionale di cui agli articoli 31 e seguenti Lorform devono inoltrare una domanda alla Divisione.

2La domanda deve contenere le indicazioni seguenti relativamente all’attività prevista:

a)scopo, genere e durata;

b)progetto e piano d’attuazione;

c)numero probabile degli utenti;

d)sede di attuazione;

e)nome dell’ente richiedente e del responsabile;

f)nome e qualifica dei formatori;

g)obiettivi di formazione ed eventuali titoli di studio o abilitazioni perseguiti;

h)eventuali sussidi didattici utilizzati;

i)metodi di valutazione degli utenti;

l)modalità di accompagnamento e di valutazione;

m)preventivo dettagliato di spesa e d’investimento e piano di finanziamento.

3Per i corsi interaziendali, con il preventivo l’ente richiedente indica pure i volumi di frequenza previsti per la determinazione della quota giornaliera per persona in formazione e per professione delle spese residue non coperte da contributi cantonali e federali o da mezzi di terzi.

 

In caso di investimenti per immobili

Art. 102a[50]1Prima di procedere all’acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture della formazione professionale o all’elaborazione di progetti per la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento delle stesse, OML, aziende o altri enti che intendono chiedere contributi al Cantone e alla Confederazione devono inoltrare una domanda preliminare alla Divisione corredata dai seguenti documenti:

a)la descrizione di massima del progetto;

b)il numero di persone in formazione, personale docente e amministrativo e le professioni coinvolte;

c)il costo stimato;

d)la lista delle procedure d’appalto previste;

e)il piano di copertura finanziaria.

2Se la domanda preliminare viene accolta, il richiedente può poi presentare una domanda definitiva di contributi corredata dai seguenti documenti in quattro copie:

a)il progetto definitivo;

b)la relazione tecnica;

c)il preventivo dettagliato;

d)il piano di finanziamento.

 

In caso di attività ricorrenti

Art. 1031In caso di attività ricorrenti, come i corsi interaziendali, il preventivo per l’anno civile delle spese e dei ricavi, nonché delle uscite e delle entrate per investimenti, deve essere inoltrato entro la fine del primo semestre dell’anno precedente tale attività.

2Sulla base dei crediti a disposizione, lo stanziamento dei contributi è deciso dall’autorità competente e comunicato nel corso del secondo semestre dell’anno precedente quello di attività.

 

Anticipo dei contributi cantonali

Art. 1041Allo scopo di evitare oneri d’interesse, l’autorità competente può decidere il versamento di anticipi sui contributi presumibilmente riconosciuti in sede di consuntivo.

2Tali anticipi non possono eccedere i 4/5 dell’importo massimo presumibilmente riconosciuto.

 

Rendiconto

Art. 1051Entro due mesi dalla conclusione dell’attività, l’ente richiedente deve inoltrare alla Divisione il rendiconto delle spese e dei ricavi, rispettivamente delle uscite e delle entrate per investimenti, corredato dei giustificativi.

2La Divisione analizza la documentazione, prepara la decisione e la trasmette all’autorità competente a decidere.

 

Autorità competenti a decidere

Art. 1061Per decidere sui i contributi alla gestione corrente, compreso il riversamento dei sussidi federali, è competente:

a)fino a fr. 20’000.– l’Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo;

b)fino a fr. 60’000.– la Divisione;

c)fino a fr. 200’000.– il Dipartimento;

d)oltre il Consiglio di Stato.

2Per decidere sui contributi agli investimenti, compreso il riversamento dei sussidi federali depositati nel fondo di cui all’art. 34 cpv. 4 Lorform, è competente:

a)fino a fr. 20’000.– l’Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo;

b)fino a fr. 60’000.– la Divisione;

c)fino a fr. 200’000.– il Dipartimento;

d)fino a fr. 500’000.– il Consiglio di Stato;

e)oltre il Gran Consiglio.

 

Spese e uscite computabili

Art. 107Per i contributi cantonali, obbligatori o facoltativi, sono computabili le spese e le uscite per:

a)le retribuzioni, di regola senza gli oneri sociali, comprese quelle di direzione e del personale amministrativo, per ogni attività contemplata dalla Lorform;[51]

b)le retribuzioni di eventuali supplenti dei formatori;

c)la promozione, la progettazione, l’allestimento e la diffusione di sussidi didattici o di materiale informativo;

d)le trasferte ai fini della formazione;

e)le tasse di frequenza a corsi che, in mancanza di equivalenti possibilità di formazione in Ticino, possono essere assunte fino alla quota massima richiesta dall’organizzatore del corso ai partecipanti non domiciliati nel Cantone dove si svolge l’attività didattica;

f)l’introduzione di nuove tecnologie, di nuovi macchinari, di nuovi sistemi di produzione e di organizzazione aziendale;

g)la formazione dei formatori;

h)le pigioni, comprese le spese accessorie e di pulizia, gli affitti e i leasing;

i)le costruzioni, le infrastrutture tecniche e il primo arredamento;

l)le attrezzature scientifiche, didattiche e dimostrative;

m)il materiale scolastico, di laboratorio e d’officina d’uso generale e personale.

 

Entità dei contributi obbligatori

Art. 1081Richiamata la possibilità di cui all’art. 32 cpv. 3 lett. d Lorform, quando eroga contributi obbligatori il Cantone partecipa nella misura minima del 50%, fino all’assunzione totale delle spese:

a)alle spese del personale, compresi gli oneri sociali, dei corsi e centri interaziendali;

b)al costo delle pigioni degli spazi adibiti allo svolgimento dei corsi interaziendali; nel casi in cui in questi spazi si svolgono anche gli esami finali di tirocinio e le attività di formazione continua, il costo è assunto totalmente.

2Esso partecipa nella misura massima del 50% alle singole altre spese di gestione o alle uscite per investimenti per le altre attività previste dall’art. 32 cpv. 1 Lorform.

 

Entità dei contributi facoltativi

Art. 109[52]Riservata la possibilità di cui all’art. 32 cpv. 3 lett. d Lorform, l’aliquota dei contributi facoltativi è:

a)al massimo del 50% sulle singole spese di gestione corrente e sulle uscite per investimenti computabili delle OML o degli altri enti pubblici e privati d’interesse pubblico per le attività di cui all’art. 32 cpv. 2 lett. a) Lorform;

b)del 50% sulle spese di gestione corrente e sulle uscite per investimenti computabili delle reti di aziende;

c)del 30% delle spese computabili delle singole aziende per le attività di cui all’art. 32 cpv. 2 lett. b) Lorform.

 

Costi residui dei corsi interaziendali

Art. 1101La quota giornaliera per persona in formazione e per professione delle spese residue non coperte da contributi cantonali e federali o da mezzi di terzi dei corsi interaziendali va a carico del Fondo cantonale per la formazione professionale.

2Se l’ente organizzatore dei corsi ottiene l’esenzione dalla partecipazione al Fondo cantonale per la formazione professionale, esso deve provvedere al finanziamento della quota non finanziata dai contributi cantonali con mezzi propri. Non è ammesso il ricorso a risorse dei dipendenti.

3Nella quota delle spese residue è calcolato anche l’ammortamento della quota non finanziata dal Cantone relativa alle spese d’investimento.

 

Gratuità delle infrastrutture e spese rimborsabili

Art. 111Per le infrastrutture messe a disposizione gratuitamente, il Cantone o il Comune possono chiedere il rimborso delle spese per la presenza del custode, per il materiale di consumo e per le pulizie.

 

Attività svolte direttamente dal Cantone

Art. 1121Se una delle attività di formazione professionale contemplate dalla Lorform è organizzata e attuata direttamente dal Cantone, l’autorizzazione è rilasciata dall’autorità cantonale competente secondo l’art. 97 del presente regolamento.

2Nella decisione è definito l’ammontare del contributo a carico di terzi.

 

Inventario

Art. 1131L’ente organizzatore che dispone delle infrastrutture tecniche e delle attrezzature scientifiche, didattiche e dimostrative deve tenerne un inventario aggiornato a disposizione della Divisione in ogni momento.

2L’alienazione dell’inventario o di una sua parte è possibile solo previo consenso della Divisione.

 

Riserve e accantonamenti

Art. 114Nel caso di attività al beneficio di contributi di formazione professionale di base, superiore o continua che si estendono su più anni, le OML o gli altri enti organizzatori possono costituire, con l’accordo della Divisione, riserve e accantonamenti segnatamente per stabilizzare le quote a carico dei partecipanti o per successivi investimenti.

 

Direttive per il computo e la gestione dei contributi

Art. 115Per il computo dei contributi cantonali e la loro gestione da parte degli enti richiedenti, la Divisione può, in aggiunta alle prescrizioni federali o intercantonali, emanare direttive con la definizione di importi fissi o importi massimi computabili, segnatamente per:

a)lo svolgimento dei corsi interaziendali;

b)il funzionamento dei centri di formazione aziendali o interaziendali e delle reti d’aziende;

c)le procedure di qualificazione degli adulti;

d)la realizzazione nelle aziende delle attività di ricerca applicata e sviluppo e di trasferimento di tecnologia.

 

Riversamento dei contributi federali

Art. 1161Il riversamento dei contributi federali è effettuato all’aliquota massima del 50% delle spese o delle uscite considerate computabili di cui all’art. 107 del presente regolamento.

2La quota del contributo federale sulle spese di gestione per i corsi interaziendali è interamente incamerata dal Cantone.

 

Progetti di terzi ai sensi degli articoli 54 e 55 LFPr

Art. 117Richieste da parte di enti terzi non cantonali di contributi federali per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità e per prestazioni particolari di interesse pubblico sono inoltrati alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione per il tramite della Divisione, che può esprimere un parere non vincolante.

 

TITOLO IX[53]

Commissione cantonale per la formazione professionale

 

Composizione

Art. 118[54]1La Commissione cantonale per la formazione professionale è composta di principio da:

a)4 rappresentanti dello Stato, fra cui il presidente;

b)9 rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriali;

c)6 rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro sindacali;

d)1 rappresentante delle scuole professionali;

e)1 rappresentante del Consiglio cantonale dei giovani;

f)1 rappresentante della Conferenza cantonale dei genitori.

2Per l’esame di temi specifici la Commissione può costituire sottocommissioni permanenti allargate alla partecipazione di membri esterni, segnatamente nel campo:

a)dell’orientamento e delle transizioni;

b)della formazione di base;

c)della formazione continua.

3Il direttore della Divisione, il capo dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale e il capo della Sezione dell’insegnamento medio partecipano alle riunioni della Commissione con parere consultivo.

4La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno; può essere ulteriormente riunita per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno 5 membri.

5La Divisione e l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale informano la Commissione mediante periodici rapporti, sulla loro attività e su ogni aspetto d’interesse della Commissione.

 

TITOLO X[55]

Rimedi giuridici e norme penali

 

Reclami e ricorsi

Art. 1191Il reclamo verso l’istanza decisionale è ammesso nel termine di 15 giorni. Contro l’esito dell’esame finale di tirocinio il reclamo è possibile per il candidato e per l’azienda formatrice.[56]

2Contro le decisioni su reclamo delle sezioni della formazione e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni.[57]

 

Norme penali

Art. 120[58]Le infrazioni alla legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 e alle relative disposizioni esecutive sono perseguite in applicazione della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010; l’avvertimento o la multa sono pronunciati dalla Divisione.

 

TITOLO XI[59]

Disposizioni finali

 

Abrogazioni

Art. 121I seguenti regolamenti sono abrogati:

regolamento della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1° aprile 2008;

regolamento sul pretirocinio del 4 settembre 2001;

regolamento sul sostegno individuale dell’11 settembre 2007;

regolamento sui corsi interaziendali del 7 settembre 2010.

 

Entrata in vigore

Art. 122Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2014.

 

 

Pubblicato nel BU 2014, 344.


[1]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[2]  Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[3]  Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[4]  Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[5]  Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[6]  Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[7]  Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[8]  Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[9]  Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[10]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[11]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[12]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[13]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[14]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[15]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[16]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[17]  Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 364; precedente modifica: BU 2014, 480.

[18]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[19]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[20]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[21]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[22]  Cpv. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.

[23]  Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.

[24]  Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.

[25]  Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.

[26]  Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.

[27]  Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.

[28]  Art. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 395.

[29]  Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172; precedente modifica: BU 2016, 423.

[30]  Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[31]  Capitolo modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[32]  Art. introdotto dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[33]  Art. introdotto dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[34]  Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[35]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[36]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[37]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[38]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[39]  Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 188.

[40]  Lett. modificata dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[41]  Capitolo modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[42]  Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[43]  Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[44]  Capitolo abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 8.7.2022 - BU 2022, 187.

[45]  Art. abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 8.7.2022 - BU 2022, 187.

[46]  Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[47]  Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[48]  Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[49]  Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[50]  Art. introdotto dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 303.

[51]  Lett. modificata dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[52]  Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[53]  Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[54]  Art. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 364.

[55]  Titolo modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

[56]  Cpv. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[57]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.

[58]  Art. modificato dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

[59]  Titolo introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.