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Regolamento

del Centro di risorse didattiche e digitali

(del 3 dicembre 2014)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamato l’art. 67 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,

decreta:

Istituzione e compiti

Art. 11Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Centro di risorse didattiche e digitali (di seguito CERDD).

2Il CERDD è subordinato alla Divisione della scuola, lavora in stretta collaborazione con la Divisione della formazione professionale e si occupa:

a)di raccogliere, rendere fruibile e curare la produzione di risorse didattiche per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche grazie ai propri servizi di documentazione;

b)di definire e aggiornare il quadro di riferimento di valenza pedagogica del Dipartimento riguardo alle tecnologie e ai media elettronici;

c)di stimolare, promuovere e sostenere l’adozione delle risorse digitali per l’apprendimento (di seguito RDA), sulla base della ricerca-azione;

d)di progettare, realizzare e gestire le infrastrutture informatiche delle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con gli altri attori di cui all’art. 4, nonché fungere da «service desk» per istituti e docenti;

e)di progettare, realizzare e gestire i servizi e i materiali didattici in collaborazione con i docenti e gli esperti di materia;

f)di stimolare la collaborazione e la condivisione fra docenti e fra allievi a proposito di materiali didattici e RDA;

g)di collaborare a definire le necessità di formazione iniziale e continua dei docenti e dei quadri scolastici in merito alle RDA, individuando gli attori in grado di garantire la formazione necessaria e sorvegliandone l’operato;

h)di fungere da riferimento e sostegno per i docenti in ambito RDA e per la produzione di supporti multimediali;

i)di studiare l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento in merito alle RDA;

j)di seguire e valutare l’evoluzione dei dispositivi tecnici, dei servizi e delle infrastrutture in collaborazione con il Centro sistemi informativi;

k)di pianificare e gestire gli investimenti in tecnologia e RDA (personale, infrastrutture hardware e software) in collaborazione con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica;

l)di organizzare eventi culturali, esposizioni didattiche ecc.

 

Organizzazione

Art. 21Il CERDD è composto dai seguenti settori operativi:

a)servizi di documentazione e attività culturali;

b)risorse digitali per l’apprendimento;

c)servizi web e multimediali;

d)servizi informatici.

2Il direttore del CERDD:

a)ne dirige e coordina l’attività;

b)ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e i servizi che svolgono attività o ricerche utili agli scopi del centro;

c)lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;

d)ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri Cantoni e intercantonali.

 

Sede e sottosede

Art. 3La sede del CERDD è a Bellinzona e la sottosede nel Luganese.

 

Collaborazione

Art. 41Il CERDD collabora con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale, con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica.

2Il CERDD inoltre può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come esposizioni, conferenze o seminari.

 

Competenze decisionali in materia finanziaria[1]

Art. 5[2]Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

a)al direttore del CERDD fino a fr. 10’000.–;

b)al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.– e fino a fr. 30’000.–;

c)al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;

d)al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.

 

Entrata in vigore[3]

Art. 6Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

 

 

Pubblicato nel BU 2014, 505.

 

 


[1]  Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.

[2]  Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.

[3]  Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.