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 Regolamento per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 16 giugno 2009

Regolamento

per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

del 16 giugno 2009 (stato 31 marzo 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 1[1]Il presente regolamento disciplina l’uso degli spazi scolastici esterni e interni, nonché la messa a disposizione a pagamento degli spazi scolastici (di seguito spazi) e degli impianti sportivi dello Stato (di seguito impianti) quali palestre, piscine e infrastrutture sportive all’aperto. Locatore è la Repubblica e Cantone Ticino per il tramite dell’Istituto scolastico o del Servizio competente (di seguito locatore).

 

Ordine e sicurezza

Art. 1a[2]La Direzione scolastica può emanare direttive per assicurare l’ordine e la sicurezza degli spazi scolastici esterni e interni.

 

Criteri per la messa a disposizione[3]

Art. 2[4]1La scuola ha la priorità d’uso su tutti gli spazi e gli impianti.

2Per l’uso degli impianti vanno considerate in ordine di priorità le esigenze dell’educazione fisica scolastica, dell’Ufficio dello sport, delle attività giovanili nell’ambito dei programmi Gioventù e Sport e delle attività sportive delle federazioni. Per le attività delle federazioni la priorità è riconosciuta unicamente qualora gli impianti siano utilizzati in stretta relazione con la disciplina esercitata.[5]

3Gli spazi e gli impianti sono messi a disposizione di associazioni, società o altre organizzazioni, a pagamento e all’infuori dell’orario scolastico. I servizi dello Stato, nell’ambito della loro attività istituzionale, sono esentati dal pagamento della tassa d’uso.

4In casi motivati gli spazi e gli impianti possono essere messi a disposizione di singoli utilizzatori per allenamenti sportivi o artistici e in casi eccezionali possono anche essere usati per scopi commerciali.[6]

 

Uso regolare

Art. 3Una regolare utilizzazione può creare un diritto di precedenza rispetto ad altri richiedenti.

 

Sublocazione

Art. 4[7]La sublocazione da parte del locatario è vietata.

 

Capitolo secondo

Procedura

 

Richieste d’uso

Art. 5Le richieste devono essere presentate per iscritto al locatore.

 

Convenzioni d’uso

Art. 61Le convenzioni d’uso (in seguito convenzioni) possono essere stipulate per ogni singola manifestazione o per un determinato periodo tramite i formulari ufficiali, sui quali il locatario deve in particolare indicare il nominativo del responsabile nei confronti del locatore.

2Le convenzioni di lunga durata sono di regola stipulate per un intero anno scolastico.

3Una copia della convenzione, corredata del documento attestante l’avvenuto pagamento della tassa d’uso, deve essere trasmessa alla Sezione amministrativa del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport al più tardi entro la fine dell’anno scolastico di competenza.[8]

4La rinuncia ad un uso regolare dell’impianto deve essere tempestivamente segnalata al locatore.

 

Incasso tasse d’uso

Art. 71Le tasse d’uso sono calcolate in base all’occupazione e riscosse anticipatamente dal locatore.

2Salvo casi eccezionali e motivati, non sono ammessi rimborsi per gli spazi e impianti locati e non utilizzati e in caso di rescissione anticipata della convenzione d’uso per i motivi previsti dall’art. 8 lett. a) e dall’art. 16.[9]

 

Rescissione anticipata della convenzione d’uso

Art. 8La convenzione d’uso stipulata per un determinato periodo può essere rescissa anticipatamente:

a)quando non sono rispettate le condizioni previste dal regolamento;

b)quando gli spazi e impianti riservati non sono utilizzati senza preventiva e giustificata segnalazione al locatore;[10]

c)in caso di necessità scolastiche.

 

Capitolo terzo

Utilizzazione degli impianti

Utilizzazione

 

Impianti

Art. 91Nella convenzione sono compresi l’uso delle attrezzature sportive fisse e mobili (ad eccezione del piccolo materiale), gli spogliatoi, le docce, come pure gli impianti esterni; il locatore può inoltre mettere a disposizione il suo materiale.

2L’uso delle apparecchiature tecniche è disciplinato direttamente dal locatore nella convenzione.

 

Sostituzioni

Art. 10Quando un determinato impianto non è disponibile per lavori di manutenzione e/o altre esigenze particolari, il locatore può mettere a disposizione altri impianti analoghi. Se la messa a disposizione di un altro impianto non fosse possibile, il locatario non può rivendicare alcun indennizzo.

 

Orari d’uso

 

Principio

Art. 111Gli impianti sono disponibili da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 22.00, fino alle 20.30 per le piscine. Se le attività scolastiche lo permettono, gli impianti possono essere messi a disposizione anche prima, in particolare il mercoledì pomeriggio.

2Nell’attribuzione delle unità didattiche le attività giovanili hanno la priorità di scelta della fascia oraria.

3Nei fine settimana gli orari sono definiti nelle singole convenzioni.

 

Orari autorizzati

Art. 121L’orario d’uso è indicato nella convenzione; gli impianti attribuiti possono essere utilizzati esclusivamente negli orari stabiliti.

2In casi eccezionali il locatore può, su richiesta scritta, autorizzare l’uso degli impianti anche fuori dagli orari stabiliti dall’art. 11.

3L’uso degli impianti può essere concesso, salvo casi particolari, al massimo per 1 ora e 30 minuti (unità didattica) al giorno per ogni sua singola sezione.[11]

 

Vacanze scolastiche

Art. 13Gli impianti sono aperti tutto l’anno ad eccezione delle vacanze scolastiche. Durante le vacanze scolastiche gli impianti sono, nel limite del possibile, messi a disposizione e le relative spese di sorveglianza e di pulizia sono a carico del locatario.

 

Capitolo quarto

Amministrazione degli spazi e degli impianti[12]

 

Controllo, ritiro e consegna

Art. 14[13]1Il locatario è responsabile degli spazi o impianti locati durante il tempo d’uso. Essi sono aperti, controllati e chiusi dal responsabile designato dal locatario. Il locatore ha in ogni caso un diritto di sorveglianza nei confronti del locatario.

2Per il ritiro e la consegna fanno stato le direttive specifiche per ogni singolo spazio o impianto.

 

Annunci

Art. 151Se durante l’uso si verifica un danno al mobilio, alle apparecchiature tecniche, all’arredo o alle infrastrutture fisse, il locatario è tenuto a notificarlo immediatamente al locatore mediante l’apposito formulario.[14]

2Parimenti devono essere segnalati manchevolezze, danneggiamenti e sporcizia.

 

Infrazioni

Art. 161Se il locatario non mantiene l’ordine e/o contravviene in altro modo alle disposizioni in vigore, lo stesso viene ammonito dal locatore.[15]

2In caso di ripetuta infrazione la convenzione è rescissa.

 

Capitolo quinto

Obblighi del locatario

 

Infrastrutture

Art. 171Tutte le infrastrutture devono essere trattate con la massima cura e attenzione.

2Agli spazi e impianti locati non possono in nessun caso essere apportate delle modifiche. Le attrezzature devono essere utilizzate unicamente allo scopo per cui sono state concepite. Le riparazioni possono essere ordinate esclusivamente dal locatore.[16]

 

Materiale privato

Art. 18[17]Qualora ci fosse sufficiente spazio, il deposito di materiale privato è possibile nei posti debitamente attribuiti.

 

Disposizioni particolari per gli impianti

Art. 19[18]1Gli attrezzi delle palestre non possono essere portati all’esterno.

2Le palestre sono accessibili unicamente calzando scarpette con suola bianca destinate esclusivamente per l’interno. Le scarpette utilizzate per gli impianti all’aperto devono essere tolte prima di accedere all’interno.

3Negli impianti esterni l’uso di scarpe con tacchetti fissi o intercambiabili è in generale vietato.

4Ogni locatario deve provvedere al necessario materiale sanitario in relazione alle sue specifiche esigenze e normative.

 

Ordine e pulizia

Art. 20[19]Il locatario che sporca in modo eccessivo deve provvedere alla fine dell’attività alla pulizia degli spazi, degli attrezzi e degli impianti. Qualora il locatario non procedesse alla necessaria pulizia, allo stesso saranno fatturate separatamente le conseguenti spese.

 

Impianti all’aperto

Art. 211Il locatore decide sull’utilizzazione dei campi in erba in caso di tempo incerto e/o terreno molle.

2[20]

3Quando due o più utilizzatori sono attivi contemporaneamente nelle palestre di un istituto, gli stessi devono accordarsi circa l’uso degli impianti esterni, a meno che non esistano disposizioni specifiche.

 

Art. 22[21]

 

Pubblicità

Art. 23[22]Negli impianti è vietata l’esposizione di materiali pubblicitari o simili inerenti merci che possono generare dipendenza.

 

Cibo, bevande e fumo

Art. 24[23]1Salvo specifica deroga, negli spazi e impianti è proibito portare e consumare cibo, mentre le bevande possono essere trasportate solo negli appositi contenitori (vetro escluso).

2In ogni caso è vietato fumare.

 

Responsabilità e assicurazioni

Art. 251Il locatario è responsabile nei confronti dello Stato per eventuali danni agli stabili e agli impianti causati volontariamente o per negligenza e/o per i danneggiamenti da lui causati che non rientrano nella normale usura.

2Il locatario è responsabile per l’uso inappropriato delle attrezzature fisse e mobili.[24]

3Il locatario e i suoi membri devono assumersi privatamente i rischi derivanti da infortuni, incidenti e/o da eventuali danni da loro causati. A tale scopo il locatario deve stipulare un’assicurazione Responsabilità Civile.

4Il locatore non si assume alcuna responsabilità per infortuni, incidenti e danni derivanti dall’utilizzazione degli impianti.

 

Capitolo sesto

Tasse e spese

 

Principio e definizioni

Art. 261Le tasse d’uso e le spese sono riscosse anticipatamente dal locatore. Può inoltre essere richiesta una cauzione adeguata, quando vi è rischio accresciuto o vi sono stati precedenti casi di danni.

2Per le attività previste sull’arco di una intera giornata, la tassa d’uso deve essere almeno pari a tre volte la tassa d’uso per unità didattica di cui all’art. 27, fatte salve le spese di pulizia e di sorveglianza previste dall’art. 29.

3Per le manifestazioni commerciali la tassa d’uso e le spese di pulizia e sorveglianza sono fissate di volta in volta dal locatore.

4L’unità didattica ha una durata di 1 ora e 30 minuti.

 

Tasse d’uso[25]

Art. 27[26]Le tasse d’uso sono le seguenti:

aule scolastiche 15 franchi per unità didattica;

aule scolastiche attrezzate (laboratori, informatica ecc.) 100 franchi per unità didattica;

aule magne normali 50 franchi per unità didattica;

aula magna SUPSI Lugano Trevano e Scuola cantonale di commercio da 250 a 500 franchi per unità didattica;

palestre 20 franchi per unità di campo per unità didattica;

piscine coperte 30 franchi per unità didattica;

cucina d’applicazione Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo (SSSAT) da 50 a 150 franchi per unità didattica;

ristorante d’applicazione SSSAT da 50 a 150 franchi per unità didattica;

palasport da 165 a 300 franchi al giorno, per occupazioni di più giorni viene stipulato un contratto speciale.

 

Esenzioni e riduzioni

Art. 281Le attività organizzate nell’ambito dei programmi Gioventù e sport, quelle assimilabili ad attività Gioventù e sport, nonché quelle promosse in ambito federativo con giovani di età inferiore ai 20 anni, sono esentate dal pagamento della tassa d’uso per le palestre e le piscine.

2Per le attività sportive non contemplate al cpv. 1, l’importo della tassa d’uso per unità didattica è ridotto del 20% se l’uso dell’impianto è superiore ai quattro mesi consecutivi. Per le aule scolastiche questa riduzione è pari al 50%.

3Le corporazioni di diritto pubblico (comuni, patriziati, parrocchie, consorzi) sono esentate dal pagamento delle tasse d’uso delle aule magne per l’organizzazione di manifestazioni di interesse generale.

 

Spese di pulizia e di sorveglianza

Art. 291Per l’utilizzo durante le vacanze scolastiche, nei giorni festivi infrasettimanali e di fine settimana (sabato e domenica) a tutti gli utenti è richiesto il pagamento, in aggiunta di quanto stabilito all’art. 27, delle spese supplementari di pulizia e di sorveglianza, così stabilite:

Piscine CP Trevano, Liceo di Lugano 1fr. 270.– nei giorni festivi

fr. 180.– nei giorni feriali

Piscine altre sedifr.   85.–

Palestre - per unità di campofr.   55.–

2Le spese per la pulizia giornaliera sono indipendenti dalle ore di utilizzo dell’impianto. Le stesse saranno proporzionalmente ripartite nel caso in cui l’impianto fosse usato, nello stesso giorno, da più locatari.

3Se necessario, a giudizio della Direzione scolastica, possono essere aggiunte le spese di sorveglianza eseguite da terzi.

 

Capitolo settimo

Disposizioni finali e transitorie

 

Abrogazione diritto vigente

Art. 30È abrogato il regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 5 agosto 1997.

 

Entrata in vigore

Art. 31Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° luglio 2009.

 

 

Pubblicato nel BU 2009, 255.


[1]  Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169; precedente modifica: BU 2012, 310.

[2]  Art. introdotto dal R 3.7.2012; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2012, 310.

[3]  Nota marginale modificata dal R 3.7.2012; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2012, 310.

[4]  Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[5]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 472.

[6]  Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 126.

[7]  Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[8]  Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[9]  Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[10]  Lett. modificata dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[11]  Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[12]  Titolo modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[13]  Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[14]  Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[15]  Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[16]  Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[17]  Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[18]  Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[19]  Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[20]  Cpv. abrogato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[21]  Art. abrogato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[22]  Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[23]  Art. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[24]  Cpv. modificato dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[25]  Nota marginale modificata dal R 18.3.2014; in vigore dal 1.4.2014 - BU 2014, 169.

[26]  Art. modificato dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 93; precedente modifica: BU 2014, 169.