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 : R sul credito a disposizione degli istituti scolastici - 8 luglio 1992

 

Regolamento

sul credito a disposizione degli istituti scolastici[1]

(dell’8 luglio 1992)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamato l’art. 24 cpv. 3 e 4 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,[2]

decreta:

Definizione, scopo e destinazione

(art. 24 cpv. 3 Lsc)

Art. 11Il credito annuale per la realizzazione di attività didattiche e culturali è un importo attribuito all’istituto scolastico.

2Il credito è destinato a finanziare totalmente o parzialmente:

a)attività didattiche complementari e integrative dell’insegnamento, in particolare lo scambio di classi, le uscite di studio (compresa un’indennità ai docenti e un compenso fino a un massimo di 30 franchi al giorno per docente);

b)attività culturali principalmente destinate alle componenti della scuola, in particolare conferenze, seminari, mostre, spettacoli;

c)acquisti di libri e riviste;

d)cerimonie di consegna dei titoli di studio;

e)spese di rappresentanza, spese per un collegio dei docenti annuo o altre spese fino ad un importo massimo di 2’000 franchi annui.[3]

 

Stanziamento

(art. 24 cpv. 4 Lsc)

Art. 2Il credito annuale è stanziato dal Cantone, rispettivamente dai comuni, in sede di preventivo.

 

Ammontare

a) istituti cantonali

(art. 24 cpv. 4 Lsc)

Art. 3[4]Il credito degli istituti cantonali è attribuito in base ai seguenti parametri:

a)scuole medie e scuole speciali importo base di 16’000 franchi per istituto più 130 franchi per allievo;

b)scuole medie superiori importo base di 18’000 franchi per istituto più 90 franchi per allievo;

c)scuole professionali importo base di 18’000 franchi per istituto più 60 franchi per allievo a tempo pieno e 30 franchi per allievo della formazione duale.

 

b) trasferimenti di credito

Art. 4[5]1Per gli istituti cantonali il credito annuale è iscritto a preventivo in una voce contabile.

2È ammesso il trasferimento di credito totale o parziale dal centro costo d’un istituto a un altro o all’interno del proprio centro costo per genere di spesa simile.

 

c) istituti comunali

Art. 5Il credito degli istituti comunali è attribuito in base a parametri stabiliti dalle autorità comunali.

 

Utilizzazione

(art. 26 cpv. 4 e art. 37 cpv. 1 Lsc)

Art. 6[6]1Il credito è utilizzato in modo autonomo dall’istituto, secondo le competenze stabilite dagli art. 26 e 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

2La direzione di istituto presenta a fine anno civile all’autorità che ha stanziato il credito il consuntivo sulle attività finanziate con il credito annuo.

3Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull’andamento dell’istituto redatta dalla direzione di istituto.

 

Art. 7[7]

 

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1993.

 

 

Pubblicato nel BU 1992, 245.

 

 


[1]  Titolo modificato dal DE 26.10.1993; in vigore dal 29.10.1993 - BU 1993, 392.

[2]  Ingresso modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

[3]  Cpv. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378; precedente modifica: BU 2010, 215; BU 2015, 55.

[4]  Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378; precedenti modifiche: BU 1995, 561; BU 2001, 175; BU 2002, 58; BU 2003, 375 e 397.

[5]  Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

[6]  Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

[7]  Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 375.