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Decisione

relativa alla remunerazione e alle indennità versate alle

persone minorenni collocate o detenute negli stabilimenti

concordatari di detenzione

(del 31 ottobre 2013)

 

La Conferenza del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino

(Di seguito: «la Conferenza»)

Visti:

Gli articoli 1, 2 e 27 della legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (diritto penale minorile, DPMin);

Gli articoli 74, 83, 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP);

L’articolo 45 della legge federale di diritto processuale minorile (PPMin del 20 marzo 2009);

L’articolo 7, 3° paragrafo del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino;

Considerato che:

L’art. 1 cpv. 2 DPMin rende applicabile per analogia numerose disposizioni del Codice penale, con particolare riferimento agli art. 74 (principi dell’esecuzione) e 83 (retribuzione). Il capoverso 3 precisa che allorquando si applicano queste disposizioni del Codice penale, i principi enunciati all’art. 2 DPMin - a sapere il carattere determinante della protezione e l’educazione nell’applicazione del diritto - devono essere presi in considerazione così come l’età ed il grado di sviluppo del minore devono andare a suo favore;

Il diritto federale pone il principio secondo il quale la persona detenuta ha diritto ad una retribuzione. L’art. 27 DPMin, ai suoi capoversi 2 e 3 stabilisce che la privazione della libertà deve essere eseguita in un istituto per minori nel quale a ogni minore siano garantiti un sostegno educativo conforme alla sua personalità e segnatamente, la preparazione all’integrazione sociale dopo la liberazione. L’istituto deve essere adatto a promuovere lo sviluppo della personalità del minore. Nell’istituto il minore deve avere la possibilità di iniziare, proseguire e terminare una formazione o un’attività lucrativa qualora la frequentazione di una scuola, un tirocinio o un’attività lucrativa non sia possibile all’esterno;

Il principio dell’esecuzione nello stabilimento di attività professionali, scolari, culturali e sportive, deve dunque essere considerato alla medesima stregua di un lavoro nel senso più ampio del termine che dà luogo ad una retribuzione;

Per quel che concerne la formazione, il congruo compenso previsto all’art. 83 cpv. 3 CP ha codificato la pratica istauratasi in Svizzera latina da qualche anno, invero in relazione ai detenuti adulti, secondo la quale la formazione riconosciuta e autorizzata giustificava una retribuzione, rispettivamente un congruo compenso;

Ai termini dell’art. 45 cpv. 6 PPMin, se il prevenuto minorenne dispone di un reddito regolare dal suo lavoro o dal suo patrimonio, può essere chiamato a partecipare in giusta proporzione ai costi di esecuzione;

La presente decisione tiene conto della pratica e delle esperienze maturate;

Su proposta della Commissione concordataria del 7 ottobre 2013;

Decide:

Campo di applicazione

Art. 11Il presente regolamento precisa il diritto disciplinare delle persone minorenni nei confronti delle quali è stata ordinata la carcerazione preventiva oppure eseguono una pena privativa di libertà o una misura di collocamento.

2Il presente regolamento si applica pure alle persone maggiori di 18 anni che sono sottoposte a detenzione preventiva, o ad una pena o ad una misura pronunciata da una giurisdizione dei minori, o che eseguono questa pena o questa misura, allorquando sono diventati maggiorenni.

 

Principi

Art. 21Ogni persona detenuta collocata in uno stabilimento concordatario riceve, in più della prestazione in natura (alloggio, cibo e controllo) una retribuzione netta per il suo lavoro. Ciò avviene anche nel caso in cui la persona detenuta esercita un’attività all’interno o all’esterno dello stabilimento organizzata dalla direzione dello stabilimento.

2Un congruo compenso è versato alla persona detenuta in caso di partecipazione ad un programma riconosciuto di formazione, ad esempio di base o di formazione continua che il piano di esecuzione o la sanzione penale prevede al posto di un lavoro. La durata del tempo consacrato all’applicazione di tale programma di studio deve almeno corrispondere alla durata del lavoro quotidiano.

3Solo la persona che effettua l’attività prevista nel suo programma individuale, non percepisce una retribuzione.

 

Scopi

Art. 3La retribuzione o il congruo compenso versati alla persona detenuta hanno i seguenti scopi:

a)valorizzare le prestazioni fornite in maniera regolare e che devono essere di buona qualità, per un lavoro o un’attività riconosciuti quali elementi positivi del concetto educativo;

b)permettere alla persona detenuta di far fronte durante la detenzione alle sue spese personali, d’effettuare i rimborsi per le indennità che devono essere versate a titolo di riparazione (per es. LAVI), di risparmiare per preparare la liberazione;

c)familiarizzare e formare la persona collocata con le regole del mondo del lavoro, la vita in società e la gestione di un budget personale.

 

Determinazione di una retribuzione

e di un congruo compenso

Art. 41La retribuzione ed il congruo compenso sono stabiliti in funzione delle prestazioni fornite, secondo criteri qualitativi e quantitativi; le stesse sono adattate alle circostanze.

2La retribuzione o il compenso non è ridotto quando la persona detenuta deve partecipare a dei colloqui previsti dal suo programma individuale durante il tempo ordinario di lavoro (per es. accompagnamento medico, presa a carico terapeutica, visite di autorità o di terzi).

 

Soppressione o riduzione della retribuzione

e del congruo compenso

Art. 51La direzione dello stabilimento può procedere a delle riduzioni sulla retribuzione o sul congruo compenso in caso di prestazioni di lavoro insufficienti o di attitudine negativa.

2La retribuzione o sul congruo compenso sono versati solo in parte in caso di:

a)incapacità lavorativa totale o parziale, che dura più di 3 giorni, dovuta a malattia o incidente, attestata da un certificato medico;

b)dell’impossibilità da parte dello stabilimento di attribuire un’occupazione senza che la persona detenuta ne sia responsabile.

Il regolamento dello stabilimento stabilisce le modalità.

3Non sono versati né retribuzioni né compensi:

a)durante al massimo i primi 7 giorni lavorativi dall’entrata nello stabilimento che sono utilizzati per iniziare la valutazione e l’integrazione della persona detenuta nello stabilimento;

b)durante il tempo consacrato alle uscite ed alle visite a carattere privato;

c)quando la persona detenuta si rifiuta di lavorare o non le può essere assegnato ad un posto di lavoro a causa del suo comportamento o è sanzionata disciplinarmente;

d)se la malattia è simulata o quando la malattia o l’incidente sono stati provocati intenzionalmente o per negligenza grave della persona detenuta.

4Durante la fase di ammissione o in caso di detenzione preventiva durante la quale tutte le attività e tutti i contatti sono stati vietati dall’autorità inquirente, la direzione dello stabilimento si attiva affinché le persone interessate possano comunque disporre di articoli di base per i loro bisogni correnti.

 

Importo della retribuzione e del congruo consenso

Art. 6La Conferenza decide periodicamente l’importo massimo per giorno di lavoro e per persona detenuta. Questo importo è fissato come segue:

1.fra CHF 5.– e CHF 15.– in caso di detenzione provvisoria e di esecuzione di una pena o di una misura;

2.da CHF 8.– (Fase I) a un massimo di CHF 28.– (Fase IV) in caso di misura di protezione.

 

Calcolo delle retribuzioni e del compenso

Art. 71La retribuzione netta ed il compenso sono fissati dalla direzione dello stabilimento.

2Le stesse sono suddivise in 3 parti:

disponibile (50%);

riservata (35%);

bloccata (15%).

 

Utilizzo della retribuzione, del compenso

e dei supplementi da parte della persona detenuta

Art. 81La parte disponibile (50%) può essere utilizzata liberamente, segnatamente per:

a)gli acquisti personali per bisogni quotidiani (articoli d’uso corrente, derrate, bibite, tabacco, ecc.), gli abbonamenti a dei giornali, il materiale di divertimento, ecc. Lo stesso vale per l’aiuto alla famiglia, ai prossimi ed i rimborsi;

b)i costi e le spese per le autorizzazioni d’uscita;

c)le tasse per l’utilizzo della radio, della televisione ed i mezzi di comunicazione;

d)i costi dovuti a dei danni che le persone detenute hanno provocato intenzionalmente o per negligenza.

2Se necessario anche senza il consenso della persona detenuta, la parte riservata (35%) deve essere utilizzata per:

a)i pagamenti per le indennità assegnate a titolo di riparazione;

b)la riparazione dei danni causati allo stabilimento o durante le uscite autorizzate;

c)il pagamento delle multe;

d)i trasporti connessi alle uscite autorizzate;

e)i contributi alle assicurazioni sociali (per es. AVS/AI) e le altre assicurazioni.

3La parte bloccata (15%) per la preparazione alla liberazione condizionale o definitiva o per la partenza dalla Svizzera non può essere intaccata dalla persona detenuta. Tale importo, al momento dell’alleggerimento, è messo a disposizione:

a)della persona designata all’art. 29 cpv. 3 DPMin quando l’autorità di collocamento impartisce al minore liberato condizionalmente un periodo di prova;

b)dell’autorità di collocamento;

c)dei rappresentanti legali.

4I montanti destinati a coprire i costi di formazione o i costi connessi al reinserimento professionale, possono essere prelevati sui conti riservati e bloccati. Con l’accordo del minore, può essere utilizzato anche il conto disponibile.

 

Versamento delle retribuzioni o

del congruo compenso

Art. 91Gli importi sono versati dalla direzione dello stabilimento ogni due settimane su un conto aperto a favore della persona collocata o detenuta.

2A dipendenza della durata della detenzione o delle particolarità della persona collocata o detenuta, è possibile un versamento frazionato più frequente.

3La persona collocata o detenuta può chiedere un estratto conto dettagliato.

 

Denaro o valori in possesso della persona collocata

o detenuta all’inizio della detenzione o nel corso

della stessa

Art. 101La persona collocata o detenuta che giunge in un luogo di detenzione o in uno stabilimento e che dispone di denaro non proveniente da un’attività esercitata in precedenza presso un altro luogo di collocamento o detenzione, deve depositarlo su un conto bloccato con deduzione di un montante massimo mensile di CHF 50.– da versare sul conto disponibile.

2Lo stesso principio si applica anche alle somme di denaro che la persona interessata riceve durante il collocamento o la detenzione.

3Il denaro di cui dispone una persona detenuta che è stata trasferita da un altro luogo di detenzione e che è il prodotto di un’attività esercitata in tale stabilimento, è ripartito sui conti previsti all’articolo 7.

4Gli altri valori di proprietà della persona collocata o detenuta, sono depositati contro ricevuta presso lo stabilimento che li conserva fino al trasferimento o alla liberazione della persona interessata.

 

Disposizioni finali

Art. 111La Conferenza invita i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare i loro regolamenti relativi alla retribuzione e al compenso versate alle persone minori collocate o detenute negli stabilimenti concordatari.

2La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3È pubblicata sul sito internet della Conferenza.

 

 

Pubblicato nel BU 2013, 567.