Regolamento
concordatario relativo alla concessione di autorizzazioni
di uscita alle persone condannate minorenni
(del 31 ottobre 2013)
La Conferenza del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino
(Di seguito: «la Conferenza»)
Visti:
Gli articoli 1, 2, 10 e 35 della legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (diritto penale minorile, DPMin);
Gli articoli 74, 84 cpv. 6 e 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP);
Gli articoli 7, terzo paragrafo del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei cantoni romandi e parzialmente nel Canton Ticino (di seguito il concordato);
su proposta della Commissione concordataria del 7 ottobre 2013;
decide:
I. Disposizioni generali
Campo di applicazione
Art. 11Il presente regolamento si applica alle persone minorenni che eseguono una pena privativa di libertà o una misura di collocamento.
2Si applica pure alle persone con età maggiore ai 18 anni nei confronti dei quali è stata ordinata la detenzione preventiva, una pena o una misura pronunciata dalla giurisdizione dei minorenni o diventati maggiorenni in corso di esecuzione (art. cpv. 2 del Concordato).
Principi
Art. 21L’autorizzazione di uscita non deve togliere alla condanna il suo carattere di prevenzione e non deve nuocere alla sicurezza o mettere in pericolo la collettività pubblica.
2Rimangono riservate le uscite a scopo socio-educativo fuori dall’istituto e previste nel programma educativo.
3Le autorità preposte possono rilasciare un’autorizzazione di uscita a una persona minorenne collocata o detenuta nei confronti della quale è aperta un’inchiesta penale, esclusivamente con l’accordo preliminare dell’autorità giudiziaria competente.
Autorizzazioni di uscita
Art. 31Le autorizzazioni di uscita si riferiscono:
a)all’accompagnamento, che è un’uscita accompagnata, accordata in ragione di un motivo particolare. Lo stesso può in particolare aver luogo in gruppo o individualmente per partecipare a delle attività individuali culturali o sportive o per effettuare degli acquisti;
b)al permesso, che è accordato alla persona collocata o detenuta per occuparsi delle sue pratiche personali, professionali o giudiziarie che non possono essere rimandate e per le quali la presenza fuori dallo stabilimento è indispensabile;
c)Il congedo, che è uno dei mezzi di cui dispone l’autorità competente per permettere alla persona collocata o detenuta di mantenere delle relazioni con il mondo esterno e di preparare la sua liberazione.
2Non è considerata un’uscita il fatto che la persona collocata o detenuta sia accompagnata per interrogatori, udienze, appuntamenti dal medico, trasferimenti ecc.
3In regola generale, le uscite ed i congedi non sono accompagnati. L’autorità che concede l’autorizzazione può ordinare che la persona detenuta sia accompagnata, se questo sembra necessario ai fini di assicurare il normale svolgimento dell’alleggerimento dell’esecuzione.
Autorità competenti
Art. 41L’autorità di collocamento designata dal cantone che ha emanato la sentenza, statuisce sulla prima domanda di congedo.
2La direzione dello stabilimento statuisce sulle domande di autorizzazione di uscita presentate dopo un primo congedo riuscito, salvo decisione contraria dell’autorità di collocamento designata sopra. Quest’ultima riceve immediatamente copia di tutte le decisioni.
3Nel fissare le condizioni per l’autorizzazione di uscita, le autorità competenti tengono particolarmente conto degli interessi delle vittime e delle circostanze nelle quali l’infrazione è stata commessa.
Preavvisi ed accordi
Art. 51La direzione dello stabilimento preavvisa tutte le domande di autorizzazione di uscita di competenza del giudice o del procuratore dei minorenni del cantone che ha emanato la sentenza.
2Si assicura che le persone detenute o collocate siano accolte dalla loro famiglia o da terzi.
II. Condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione di uscita
In generale
Art. 61Per ottenere un’autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso, la persona detenuta o collocata deve:
a)richiedere formalmente un’autorizzazione di uscita, al più presto dopo un soggiorno di almeno un mese nello stesso stabilimento;
b)sostanziare di aver preso parte attiva agli obiettivi del suo programma educativo individualizzato;
c)dimostrare che la sua attitudine nel corso dell’esecuzione della misura o della pena lo rende degno della fiducia accresciuta richiesta;
d)disporre di una somma sufficiente, in grado di assicurarne il buon svolgimento.
2In regola generale, le domande di congedo devono essere inoltrate almeno una settimana prima della data prevista per il congedo stesso.
3L’autorità competente o la direzione dello stabilimento fissa di caso in caso le condizioni particolari connesse alla concessione dell’autorizzazione di uscita.
Eccezioni
Art. 7Rimangono riservati dei motivi eccezionali per la concessione di permessi o accompagnamenti, come la partecipazione ad un funerale di parenti stretti o un appuntamento di lavoro.
III. Cadenza e durata delle autorizzazioni di uscita
Regole generali
Art. 81Fatta riserva dei motivi eccezionali (art. 7), nessuna autorizzazione di uscita é accordata durante il primo mese di esecuzione della misura o della pena.
2Il primo congedo è autorizzato solo se la prima uscita accompagnata é risultata riuscita.
3Il tempo di spostamento dallo stabilimento al luogo dove si esegue l’uscita è compreso nella durata del congedo. La direzione dello stabilimento può prevedere degli adattamenti in funzione della durata dello spostamento della persona collocata o detenuta.
In esecuzione di misure di collocamento
Art. 91In esecuzione di misure di collocamento, le autorizzazioni di uscita sono stabilite secondo i parametri seguenti:
a)il 2° mese: un’uscita accompagnata alla settimana;
b)il 3° mese: un’uscita accompagnata alla settimana così come un congedo di al massimo 12 ore;
c)il 4° mese: un’uscita accompagnata alla settimana così come due congedi di al massimo 24 ore ciascuno;
d)il 5° mese: un’uscita accompagnata alla settimana così come due congedi di al massimo 36 ore ciascuno;
e)dal 6° mese: un’uscita accompagnata alla settimana così come tre congedi di al massimo 52 ore ciascuno.
2Per ragioni particolari, l’autorità competente può derogare alla cadenza di cui sopra, concedendo dei congedi frazionati.
In esecuzione di una pena privativa di libertà
Art. 101In esecuzione di una pena privativa di libertà, le autorizzazioni di uscita sono stabilite secondo i parametri seguenti:
a)il 2° mese: un’uscita accompagnata;
b)il 3° mese: un congedo di al massimo 12 ore;
c)il 4° mese: un congedo di al massimo 24 ore;
d)dal 5° mese: un congedo mensile di al massimo 36 ore;
e)dal 6° mese: un congedo mensile di al massimo 48 ore.
2Per ragioni particolari, l’autorità competente può derogare alla cadenza di cui sopra, concedendo dei congedi frazionati.
IV. Prescrizioni complementari
Foglio di congedo
Art. 111Ogni persona al beneficio di un’autorizzazione di uscita, deve essere in possesso di un foglio di congedo con almeno le seguenti indicazioni:
a)date e ora di partenza e di rientro;
b)la o le località dove si reca la persona detenuta;
c)la somma di denaro rilasciata alla persona detenuta (solo se in regime ordinario);
d)obbligo di un comportamento corretto;
e)le eventuali condizioni connesse all’uscita;
f)il divieto, salvo eccezioni, di lasciare il territorio svizzero.
2Una copia del foglio di congedo è inviata preventivamente:
a)alle autorità che hanno preso la decisione;
b)alle polizie: del cantone nel quale ha sede lo stabilimento, del cantone che ha emanato la decisione, del o dei cantoni in cui si reca la persona detenuta;
c)al rappresentante legale;
d)se del caso, alla famiglia o a terzi da cui si reca la persona detenuta (art. 5 cpv. 2 del presente regolamento).
Sospensione o revoca della decisione accordata
Art. 12Se la persona detenuta al beneficio di un’autorizzazione di uscita, non adempie più alle condizioni poste alla base della concessione della stessa, la direzione dello stabilimento può sospendere provvisoriamente l’uscita. Informa immediatamente l’autorità di collocamento.
V. Disposizioni finali
Art. 131La Conferenza invita quindi i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare le disposizioni cantonali relative all’autorizzazione di uscita accordate alle persone minorenni.
2Il presente regolamento entra in vigore dopo essere stato adottato dai cantoni secondo le regole che sono a loro proprie.
3È pubblicato sul sito internet della Conferenza.
Pubblicato nel BU 2013, 564.