Regolamento
relativo alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione -
anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà
(del 25 settembre 2008)
LA CONFERENZA LATINA DELLE AUTORITÀ CANTONALI
COMPETENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DI PENE E MISURE
visti:
gli art. 40, 41, 58 a 61, 64, 74, 75 a 77, 77a e b, e 80, 372 cpv. 3, 377 a 379 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS);
l’ordinanza del 19 settembre 2006 relativa al Codice penale e al Codice penale militare (O-CP-CPM);
l’art. 4 lett. k del concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene e delle misure gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
considerando che:
il nuovo diritto delle sanzioni, già modificato nel 2006, é entrato in vigore il 1° gennaio 2007, stabilendo non pochi principi relativi all’esecuzione delle sanzioni privative di libertà (v. in particolare il Titolo 3 del CPS), segnatamente:
-pena privativa di libertà unica (soppressione dell’arresto, della detenzione e della reclusione - art. 40 CPS);
luoghi d’esecuzione di misure terapeutiche, di principio separati da quelli delle pene (art. 58 a 61 CPS), riservato il trattamento terapeutico, assicurato da personale qualificato negli stabilimenti chiusi ai sensi dell’art. 76 cpv. 2 CPS (art. 59 cpv. 3 CPS);
-stabilimenti chiusi per l’esecuzione dell’internamento a vita dei delinquenti estremamente pericolosi in applicazione della LF del 21 dicembre 2007 che ha modificato il CPS entrata in vigore il 1° agosto 2008 (RU 2008, p. 2961);
-stabilimenti chiusi o aperti, rispettivamente chiusi con una sezione aperta o aperti con una sezione chiusa (art. 76 CPS), per l’esecuzione di differenti tipi di privazione di libertà;
-abbandono del criterio primario - recidivo;
-soppressione dell’obbligo di separare le persone dei due sessi per l’esecuzione delle pene (art. 75 cpv. 5 CPS). Tale separazione tra le persone detenute di sesso differente per l’esecuzione delle sanzioni non è più obbligatoria secondo il diritto federale; i cantoni possono mantenerla a certe condizioni. Per quanto concerne le pene privative di libertà, la separazione dei sessi è mantenuta; devono infatti essere previste delle sezioni distinte, ma nello stesso stabilimento. Invece, per l’esecuzione di certe misure (per es. l’attuale articolo 60 CPS), e per le forme d’esecuzione derogatorie, possono essere previste delle eccezioni, come ha d’altronde deciso la Conferenza (cfr. Commentario del Concordato, p. 19 ad art. 13 cpv. 2).
I Cantoni latini hanno aderito al Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti del 10 aprile 2006. Con decisione del 24 settembre 2008 essi hanno fissato l’entrata in vigore al 1° novembre 2007. Al fine di essere in conformità al nuovo diritto federale, l’organo superiore del concordato ha emanato delle raccomandazioni che sostituiscono le disposizioni del concordato del 1984, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007. Tali disposizioni sono ora modificate nel rispetto delle più recenti modificazioni della legislazione federale, della pratica e delle esperienze effettuate, e delle raccomandazioni degli organismi internazionali con particolare riferimento al Consiglio d’Europa.
Il concordato intende garantire un’applicazione uniforme dei principi reggenti le regole ed i regimi di detenzione nei cantoni partner e non la gestione o la direzione degli stabilimenti, come nel caso del concordato del 4 luglio 1996 sull’esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (LMC); in questo concordato, i cantoni partner hanno delle competenze dirette in materia di direzione e di gestione degli stabilimenti e del personale. Nel concordato penitenziario, invece, è compito dei cantoni mettere a disposizione degli stabilimenti per l’esecuzione delle sanzioni privative di libertà, inclusa l’esecuzione anticipata; i cantoni hanno inoltre l’obbligo di disporre di stabilimenti per la detenzione preventiva. Infine, per armonizzazione delle regole, il concordato penitenziario intende emettere delle raccomandazioni al fine di fissare degli standard minimi.
Su proposta della Commissione concordataria del 20 giugno 2008,
decide:
I Principi
Luoghi d’esecuzione
Art. 11I cantoni partner mettono a disposizione per l’esecuzione anticipata di una pena o di una misura e per l’esecuzione di sanzioni penali degli stabilimenti chiusi o aperti che dispongono di una o più sezioni aperte o chiuse.
2Gli stabilimenti danno la possibilità di sviluppare il comportamento sociale della persona detenuta, la quale deve avere un ruolo attivo. Inoltre, istituiscono dei processi di socializzazione, tenendo conto dei bisogni della persona detenuta, garantendo la protezione della collettività, del personale e dei co-detenuti.
3Gli stabilimenti sono concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio d’evasione e di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).
4Devono essere previsti degli stabilimenti o delle sezioni di stabilimenti al fine di assicurare delle forme d’esecuzione derogatorie in favore delle persone detenute.
5Tenuto conto dell’evoluzione della situazione, le strutture degli stabilimenti dovrebbero potere essere adattate di conseguenza, nella misura del possibile.
Stabilimenti chiusi o aperti che dispongono
di una sezione aperta per l’esecuzione delle pene
Art. 21Sono gli stabilimenti o delle sezioni per le quali le misure di sicurezza prese dal profilo organizzativo, del personale e delle costruzioni sono per principio poco importanti.
2In questi tipi di stabilimenti o sezioni sono eseguiti:
-le corte pene in regime ordinario (art. 41 e 77 CPS);
-le giornate separate fino a quattro settimane (art. 79 cpv. 2 CPS); la semiprigionia (art. 77b e 79 CPS);
-la detenzione che, secondo le circostanze, è sottoposta al regime chiuso ai sensi dell’art. 3 qui di seguito;
-il lavoro esterno che si svolge dopo il compimento di una parte della sanzione privativa di libertà, in generale almeno la metà (art. 77a CPS);
-le forme d’esecuzione derogatorie (art. 80 CPS);
-se del caso, l’esecuzione anticipata della pena o della misura (art. 75 cpv. 2 e 58 cpv. 1 CPS).
Stabilimenti chiusi o aperti che dispongono
di una sezione chiusa per l’esecuzione delle pene
Art. 31Sono gli stabilimenti o delle sezioni per le quali le misure di sicurezza prese dal profilo organizzativo, del personale e delle costruzioni sono importanti o molto importanti e che permettono di assicurare la protezione della collettività pubblica, del personale e dei co-detenuti.
2In questi tipi di stabilimenti o sezioni sono eseguiti:
-in generale, l’esecuzione anticipata di una pena o di una misura;
-il regime ordinario chiuso che precede l’esecuzione in regime più aperto;
-il regime di sicurezza rinforzata, segnatamente per le pene o misure molto lunghe (per es. art. 123a della Costituzione federale e le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 2007 modificanti il CPS [internamento a vita per i delinquenti giudicati estremamente pericolosi], fintanto che un altro stabilimento non è stato realizzato in Svizzera);
-il trattamento istituzionale della persona internata con dei disturbi mentali (art. 59 cpv. 3 CPS);
-le pene pronunciate nei confronti di persone detenute pericolose a causa di un grave disturbo mentale e che dovranno successivamente subire un internamento (art. 64 cpv. 1 lett. a e b CPS).
3Le persone in detenzione preventiva sono ugualmente collocate in questi tipi di stabilimenti o di sezioni (settori non concordatari). Questo regime non rientra nel campo d’applicazione del concordato.
Stabilimenti chiusi o aperti che dispongono di una
sezione chiusa o aperta per l’esecuzione delle misure
Art. 4Sono gli stabilimenti chiusi o aperti che dispongono di una sezione chiusa o aperta per l’esecuzione delle misure; tali stabilimenti sono dotati in particolare di personale a beneficio di una formazione specifica per l’applicazione di misure terapeutiche eseguite, se del caso, prima dell’esecuzione di una pena privativa di libertà (art. 59 a 61 CPS), salvo l’internamento (art. 64 cpv. 2 CPS) e l’internamento a vita (art. 64 cpv. 1bis CPS) e meglio:
-le misure terapeutiche istituzionali per il trattamento di disturbi mentali (art. 59 CPS);
-il trattamento delle dipendenze (art. 60 CPS);
-le misure applicabili ai giovani adulti (art. 61 CPS);
-l’internamento (art. 64 cpv. 1 lett. a e b CPS);
-l’internamento a vita (art. 64 cpv. 1bis CPS).
II Stabilimenti messi a disposizione
Stabilimenti aperti che dispongono di una
sezione chiusa per l’esecuzione delle pene
Art. 5Gli stabilimenti aperti che al momento attuale dispongono di una sezione chiusa per l’esecuzione delle pene, sono indicati nella parte 1 dell’allegato che segue.
Stabilimenti chiusi che dispongono di una
sezione aperta per l’esecuzione delle pene
Art. 61Gli stabilimenti chiusi che al momento attuale dispongono di una sezione aperta per l’esecuzione delle pene, sono indicati nella parte 2 dell’allegato summenzionato.
2Gli stabilimenti attualmente a disposizione per le forme derogatorie di esecuzione, sono indicati nella parte 3 dell’allegato summenzionato.
Stabilimenti aperti o chiusi per l’esecuzione di misure
Art. 7Le disposizioni adottate in materia di stabilimenti aperti o chiusi per l’esecuzione di misure sono indicate nella parte 4 dell’allegato summenzionato.
Organi competenti
Art. 8La Conferenza è competente per modificare la lista degli stabilimenti previsti dagli art. 5 a 7 del presente regolamento e indicati nell’allegato summenzionato.
Collaborazione interconcordataria
Art. 9Secondo le circostanze particolari (segnatamente motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina, di prossimità del domicilio o del luogo di lavoro e d’effettivo delle persone detenute) e a condizione che le disposizioni prese non siano né contrarie al concordato né a svantaggio di un cantone o di uno stabilimento, i collocamenti possono essere effettuati o accettati in stabilimenti di cantoni non partner.
Disposizioni finali
Art. 101Il presente regolamento abroga la raccomandazione n. 1 del 27 ottobre 2006 relativa alla lista degli stabilimenti per l’esecuzione - anche anticipata - delle sanzioni penali privative di libertà.
2La Conferenza invita pertanto i governi cantonali della Svizzera latina ad adattare i loro regolamenti relativi ai luoghi di detenzione o stabilimenti.
3Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2008.
4Lo stesso è pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni Cantone secondo la procedura che gli è propria.
Allegato
1. Stabilimenti aperti che dispongono di una sezione chiusa per l’esecuzione delle pene
a)Canton Friborgo
-Etablissements de Bellechasse, Bas-Vully
-Foyer «La Sapinière», Galmiz
b)Canton Vaud
-«Le Tulipier», Morges
-Salles d’arrêts de Lausanne
Questi due stabilimenti saranno presto sostituiti da un nuovo stabilimento nella città di Losanna.
c)Canton Vallese
Colonie de Crêtelongue, Granges
d)Canton Neuchâtel
EEP «La Ronde», La Chaux-de-Fonds (y compris une section pour les femmes)
e)Canton Ginevra
-La Pâquerette des champs, Ginevra
-Le Vallon, Vandoeuvres
-Montfleury, Carouge
-Riant-Parc, Ginevra
-Villars, Ginevra
f)Canton Giura
L’Orangerie, Porrentruy
g)Canton Ticino
-La Stampa (sezione aperta: Stampino), Lugano
-Torricella, Taverne
2. Stabilimenti chiusi che dispongono di una sezione aperta per l’esecuzione delle pene
a)Canton Friborgo
-Prigione centrale di Friborgo (settore non concordatario escluso)
-Prigione del distretto di Bulle (settore non concordatario escluso), questo stabilimento sarà prossimamente chiuso
b)Canton Vaud
-Stabilimenti della piana dell’Orbe, Orbe (sezione di sicurezza rinforzata inclusa)
-Prigione della Tuilière, Lonay (settore non concordatario escluso)
-Prigione della Croisée, Orbe (settore non concordatario escluso)
c)Canton Vallese
-Prigione des Iles, Sion (settore non concordatario escluso)
-Prigioni di Briga e di Martigny (settore non concordatario escluso)
d)Canton Neuchâtel
-EEP «Bellevue», Gorgier
-Prigione di La Chaux-de-Fonds (settore non concordatario escluso), compresa una sezione femminile
e)Canton Ginevra
-La Pâquerette, Ginevra
-Favra, Thônex
-La Brénaz, Puplinge
f)Canton Ticino
-La Stampa (settori non concordatari esclusi)
-La Farera (settori non concordatari esclusi) che disporrà di una sezione di sicurezza rinforzata, attualmente non in servizio.
3. Stabilimenti a disposizione per le forme d’esecuzione derogatorie (art. 80 CPS)
a)Canton Vaud
Unità psichiatrica degli Stabilimenti della piana dell’Orbe, Orbe, di principio a disposizione delle persone detenute in questi stabilimenti
b)Canton Ginevra
-UCH (ospedale cantonale), sezione della Prigione di Champ-Dollon (settore non concordatario escluso)
-UCP (ospedale psichiatrico Belle Idée), Ginevra, sezione della Prigione di Champ-Dollon
c)Ogni cantone dispone inoltre di uno stabilimento appropriato o di posti adibiti all’esecuzione di pene o di misure per le persone condannate inferme o anziane che non possono essere collocate in uno stabilimento adibito all’esecuzione delle pene o delle misure.
4. Stabilimenti chiusi o aperti per l’esecuzione delle misure
1Per il trattamento di turbe psichiche (art. 59 CPS), i cantoni partner non dispongono per il momento di stabilimenti appropriati. L’esecuzione di queste misure viene effettuata negli stabilimenti penitenziari, a condizione che siano dotati di personale qualificato (art. 59 cpv. 3 CPS) o in funzione di accordi con degli stabilimenti appropriati dei due altri concordati, fino alla realizzazione dello stabilimento «Curabilis» (GE).
2Per il trattamento delle dipendenze, ogni cantone dispone in una certa misura di stabilimenti o di posti nel settore ospedaliero o para-ospedaliero aperto o chiuso.
3Per le misure applicabili ai giovani adulti (art. 61 CPS), il canton Vallese mette a disposizione Pramont.
Pubblicato ne BU 2010, 285.