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 : R conc. la cooperazione allo sviluppo e l' aiuto umanitario internazionale - 15 gennaio 2002

 

Regolamento

concernente la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto

umanitario internazionale

(del 15 gennaio 2002)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

Ritenuto di consolidare e meglio disciplinare la prassi esistente in materia di aiuto internazionale, quale espressione del principio di solidarietà e contributo per perseguire a lungo termine un migliore equilibrio nell’ambito della comunità internazionale, considerato comunque che il tema rientra prioritariamente nelle competenze della Confederazione

risolve:

Capitolo I

Cooperazione allo sviluppo

 

Scopo

Art. 1La cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni.

Prioritariamente vengono sostenuti i Paesi nei quali si indirizza l’aiuto federale, promuovendo in particolare:

a)l’educazione, la formazione e la cultura,

b)l’assistenza alle famiglie e la salute pubblica,

c)l’infrastruttura, segnatamente nel campo della produzione agricola, dell’alloggio primario e dei servizi di urbanizzazione essenziali.

 

Forme

Art. 2La cooperazione allo sviluppo può assumere le forme seguenti:

a)aiuto finanziario a favore di progetti realizzati da organizzazioni di aiuto private ticinesi, o diretti o coordinati sul posto direttamente da cittadini ticinesi;

b)aiuto finanziario, assumendo o contribuendo al costo di progetti di sviluppo realizzati da organizzazioni di aiuto private a livello nazionale;

c)partecipazione a progetti di cooperazione realizzati congiuntamente nell’ambito della cooperazione transfrontaliera.

 

Procedura

Art. 3L’aiuto si concretizza previa presentazione di un’istanza con proposte documentate, con relativo piano di finanziamento, tempi e modalità di concretizzazione.

L’aiuto può essere sostenuto e dilazionato su più anni.

Il destinatario trasmette all’organo preposto dal Cantone un rapporto sull’utilizzazione dell’aiuto finanziario.

 

Capitolo II

Aiuto umanitario

 

Scopo

Art. 4L’aiuto umanitario contribuisce, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze. Esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime di una catastrofe naturale o di un conflitto armato.

Prioritariamente vengono considerati i Paesi in via di sviluppo, le Regioni europee con le quali sussistono rapporti qualificati e con i quali la Confederazione tiene rapporti e relazioni diplomatiche.

 

Forme

Art. 5L’aiuto umanitario può assumere le forme seguenti:

a)aiuto finanziario, contribuendo al costo di azioni realizzate dalla Croce Rossa Svizzera o dalle organizzazioni nazionali citate all’art. 2, lett. b;

b)in casi particolari, aiuto finanziario a favore di azioni realizzate da organizzazioni cantonali come all’art. 2, lett. a);

c)partecipazione ad azioni realizzate congiuntamente nell’ambito della cooperazione transfrontaliera.

 

Procedura

Art. 6Si applicano le modalità di cui all’art. 3, salvo contributi finanziari in seguito all’evento dettati dall’urgenza.

 

Sostegno di azioni che salvaguardano

i diritti dell’uomo

Art. 7Nell’ambito dell’aiuto umanitario lo Stato sostiene, anche, per il tramite di Organizzazioni nazionali o internazionali, azioni che perseguono lo scopo di salvaguardare i diritti dell’uomo, quale imperativo morale e presupposto per uno sviluppo durevole.

 

Capitolo III

Finanziamento. Programma quadriennale. Competenza.

Disposizioni finali

 

Finanziamento

Art. 8Il finanziamento avviene mediante il credito iscritto annualmente a preventivo.

In base al rendiconto annuale il Consiglio di Stato informa sull’impiego dei fondi stanziati.

 

Competenza

Art. 9L’applicazione del presente regolamento è affidato alla Cancelleria dello Stato.

 

Disposizioni finali

Art. 10Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2002, 14.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 18 gennaio 2002 - BU 2002, 14.