Regolamento
relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle
persone condannate adulte e ai giovani adulti
(del 31 ottobre 2013)
La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e di misure
visti:
Gli articoli 74 e 75, 75a, 84 cpv. 6, 90 cpv. 4 e 4bis, 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS);
L’ordinanza del 19 settembre 2006 relativa al Codice penale e al Codice penale militare (O-CP-CPM);
Gli articoli 234 - 237 del Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP)
L’art. 4 lett. b) del concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene e delle misure gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti);
La Decisione del 10 ottobre 1988 relativa alla conclusione di un accordo fra i tre concordati penitenziari svizzeri in materia di congedi penitenziari;
La nota sugli alleggerimenti del regime di esecuzione di pene e di misure adottata dalla CDDGP il 29 marzo 2012.
Considerando che:
L’art. 123 cpv. 2 della Costituzione federale (RS 101) fissa il principio secondo il quale l’esecuzione delle sanzioni penali è di competenza dei Cantoni. I Cantoni sono tenuti a far eseguire le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali (art. 372 cpv. 1 del Codice penale svizzero, RS 311.0, abbreviato CP). Essi devono inoltre garantire un’esecuzione uniforme delle sanzioni penali (art. 372 cpv. 3 CP).
Nell’ambito della relazione dei detenuti con il mondo esterno, il CPS pone dei principi chiaramente enunciati e ricorda che le autorizzazioni di uscita (congedi, permessi e condotta) introdotte dalla pratica e dalle norme concordatarie sono concesse alle persone detenute per permettere loro di mantenere delle relazioni con il mondo esterno, preparare la loro liberazione e per dei motivi particolari (sistemare delle pratiche personali o giuridiche molto importanti o esercitare un mandato politico con termini impellenti che esigono la presenza dell’interessato).
Comunque, la concessione di queste uscite è possibile unicamente se il comportamento della persona detenuta durante l’esecuzione della sanzione penale non vi si oppone e se non vi è il rischio che egli si dia alla fuga o commetta nuovi reati, rispettivamente che non metta in pericolo la collettività (art. 75 CPS) e che non sia oggetto di misure particolari di sicurezza (art. 75a CPS).
Tuttavia, nessun congedo o altro alleggerimento nell’esecuzione é accordato ai delinquenti estremamente pericolosi durante l’esecuzione della pena che precede l’internamento o durante l’internamento vita (art. 84 cpv. 6bis e 90 cpv. 4ter CP).
Spetta alle autorità competenti stabilire le condizioni che la persona detenuta dovrà rispettare, in taluni casi, potranno essere previste delle misure tecniche, ad esempio il braccialetto elettronico (cfr. art. 237 CPP o le disposizioni di applicazione di diritto cantonale).
L’autorità competente designata dal cantone controlla se la persona detenuta che inoltra una domanda di congedo, dispone dei requisiti necessari. Secondo la pratica consolidata attuale, diversi elementi devono essere considerati per formulare questa valutazione (per es. infrazione commessa, durata della sanzione penale, rischio di fuga, stato di salute psichica, comportamento e attitudine, durata del soggiorno, legami autentici con il nostro paese, rischio di messa in pericolo della collettività pubblica).
In taluni casi l’autorità competente designata dal cantone, deve inoltre assumere il parere della commissione designata agli art. 75a e 90 cpv. 4bis del CPS. Quest’ultima si determina in merito alla pericolosità della persona detenuta (che ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 CPS) per la collettività nei casi previsti dall’articolo 62d cpv. 2 CPS e in occasione di alleggerimenti del regime di esecuzione (per es. le autorizzazioni di uscita) quando l’autorità competente non può pronunciarsi categoricamente in merito alla pericolosità per la collettività della persona interessata.
Il presente regolamento tiene conto della pratica e delle esperienze maturate e delle nuove disposizioni legislative.
Su proposta della Commissione concordataria e della Commissione dei patronati del 26 settembre 2013,
decide:
Sezione 1
Disposizioni generali
Campo di applicazione
Art. 11Il presente regolamento si applica alle persone che scontano le loro pene o misure privative di libertà in regime aperto o chiuso.
2Queste disposizioni si applicano per analogia alla semiprigionia, alle corte pene, al lavoro esterno nonché all’esecuzione delle misure e all’esecuzione della pena che precede l’internamento.
Principi
Art. 21L’autorizzazione di uscita non deve togliere alla condanna il suo carattere di prevenzione e non deve nuocere alla sicurezza o mettere in pericolo la collettività pubblica, in particolare quando si tratta di persone internate.
2Alle persone detenute in esecuzione di pena o di misura anticipata, possono essere accordati accompagnamenti, permessi o congedi. L’autorità giudiziaria può essere chiamata a dare un preavviso.
3La persona detenuta collocata in regime di lavoro esterno può beneficiare di congedi secondo l’elenco progressivo previsto all’art. 11 cpv. 4 del presente regolamento.
4La persona detenuta collocata in regime di semiprigionia può beneficiare di congedi secondo l’elenco progressivo previsto all’art. 11 cpv. 5 del presente regolamento.
5Le autorità preposte possono rilasciare un’autorizzazione di uscita a una persona detenuta nei confronti della quale è aperta un’inchiesta penale esclusivamente con l’accordo preliminare dell’autorità giudiziaria competente.
6Per l’esecuzione del regime di sicurezza rinforzata e dell’internamento a vita dei delinquenti estremamente pericolosi, la Conferenza promulgherà, se necessario, delle disposizioni particolari.
7Gli articoli 75a e 90 cpv. 4bis CP rimangono riservati.
Sezione 2
Definizioni
Definizioni
Art. 3Per autorizzazioni di uscita si intende:
a)il congedo che è uno dei mezzi di cui dispone l’autorità competente per permettere alla persona detenuta di mantenere delle relazioni con il mondo esterno e di preparare la sua liberazione. Il principio del congedo deve essere previsto nel piano di esecuzione della sanzione penale, a patto che lo stesso possa essere opportunamente allestito;
b)del permesso, che è accordato alla persona detenuta per occuparsi delle sue pratiche personali, professionali o giudiziarie che non possono essere rimandate e per le quali la presenza fuori dallo stabilimento è indispensabile;
c)l’accompagnamento, che è un’uscita accompagnata, accordata in ragione di un motivo particolare.
Autorizzazioni di uscita
Art. 41Le autorizzazioni di uscita sono degli alleggerimenti dell’esecuzione specificatamente regolamentati quali assenze dallo stabilimento di esecuzione autorizzati e limitati nel tempo. Essi fanno parte integrante dei piani di esecuzione individuali (art. 75 cpv. 3 e art. 90 cpv. 2 CP) e servono a priori per raggiungere l’obiettivo legale di esecuzione delle pene, a sapere l’attitudine futura a vivere esente da pena (art. 75 cpv. 1 CP). Essi servono specialmente a:
a)intrattenere delle relazioni con il mondo esterno e strutturare un’esecuzione di lunga durata;
b)occuparsi degli affari personali, vitali e legali che non possono essere differiti e per i quali la presenza della persona detenuta fuori dallo stabilimento di esecuzione è indispensabile;
c)fini terapeutici (ad es. l’espletamento di compiti terapeutici, la verifica del lavoro terapeutico, il mantenimento di una motivazione di base al lavoro terapeutico);
d)preparare la liberazione.
2Di regola, le uscite ed i congedi non sono accompagnati. L’autorità che concede l’autorizzazione può ordinare che la persona detenuta sia accompagnata, se questo sembra necessario ai fini di assicurare il normale svolgimento dell’alleggerimento dell’esecuzione. A meno che non sia espressamente stabilito diversamente, l’accompagnamento è effettuato dai collaboratori dello stabilimento di esecuzione. È la persona in carico dell’accompagnamento che vigila in via principale sul rispetto del programma di uscita o di congedo.
Alleggerimenti dell’esecuzione
Art. 51Sono considerati come alleggerimenti dell’esecuzione, tutti i soggiorni di persone detenute:
a)fuori dal settore di sicurezza di un penitenziario chiuso o della sezione chiusa di uno stabilimento di esecuzione aperto;
b)fuori dal perimetro delimitato di uno stabilimento di esecuzione aperto ad eccezione delle attività accompagnate previste nel piano di esecuzione e a conoscenza delle autorità collocanti.
2Gli alleggerimenti dell’esecuzione riconosciuti dalla CCDGP sono repertoriati nella nota 29 marzo 2012, annessa al presente regolamento.
3Non sono considerati alleggerimenti durante l’esecuzione:
a)il fatto che la polizia prende a carico una persona detenuta (ad es. per interrogatori, udienze, appuntamenti dal medico);
b)il trasporto di prigionieri mediante il sistema intercantonale di trasporto JTS o il trasporti di detenuti propri dei singoli cantoni.
4Se, nel quadro dell’esecuzione di pene e di misure, una persona è detenuta in ospedale o in una clinica psichiatrica, i trasferimenti accompagnati all’interno della cinta stessa dell’ospedale o della clinica sono di competenza dell’ospedale o della clinica, a meno che le autorità collocanti abbiano espressamente disposto diversamente.
Sezione 3
Autorità competenti
Principi
Art. 61L’autorità collocante è responsabile della pianificazione dell’insieme dell’esecuzione e coordina la stessa.
2Ella determina lo stabilimento di esecuzione appropriato e decide in particolare gli alleggerimenti di pena.
3Ella può vincolare la concessione di alleggerimenti del regime di esecuzione al rispetto di determinate condizioni ed obblighi.
Preavvisi e pareri
Art. 71La direzione dello stabilimento preavvisa tutte le domande d’autorizzazione di uscita di competenza delle autorità stabilite dal cantone che ha emanato la sentenza.
2Possono essere richiesti il parere del servizio di assistenza riabilitativa, un rapporto del terapeuta, così come ogni informazione di altre autorità o di terzi.
3Se la persona detenuta desidera recarsi dalla sua famiglia o da terzi, le autorità competenti possono preventivamente chiedere l’accordo delle persone interessate.
Delega di competenze
Art. 81L’autorità di collocamento può delegare interamente o parzialmente la sua competenza di concedere alleggerimenti dell’esecuzione (eccetto la liberazione condizionale) allo stabilimento di esecuzione. Questa delega deve essere fatta per scritto.
2La delega di competenze decisionali é esclusa per le persone detenute riconosciute come pericolose per la collettività. L’aver commesso una delle infrazioni di cui all’art. 64 cpv. 1 CP comporta la presunzione di pericolosità.
3Nel fissare le condizioni per l’autorizzazione di uscita, le autorità competenti tengono particolarmente conto degli interessi delle vittime e delle circostanze nelle quali l’infrazione è stata commessa.
Competenza in caso di urgenza[1]
Art. 91Se la decisione inerente un alleggerimento dell’esecuzione non può essere differita, se l’autorità di collocamento non può essere contattata e se le competenze decisionali non sono state delegate, la decisione spetta alla direzione dello stabilimento di esecuzione. Essa veglia a che sia approntato un dispositivo di sicurezza adeguato, rifacendosi al dispositivo previsto nell’ambito di eventuali alleggerimenti di pena concessi in precedenza. In caso di dubbio, richiede l’assistenza della polizia.[2]
2La direzione dello stabilimento di esecuzione informa appena possibile l’autorità di collocamento. Quest’ultima decide in merito al mantenimento, all’adattamento o alla soppressione dell’alleggerimento.
Sezione 4
Prescrizioni di osservare
Condizioni per l’ottenimento di
un’autorizzazione di uscita
Art. 101Per ottenere un’autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso, la persona detenuta deve:
a)richiedere formalmente un’autorizzazione di uscita;
b)aver effettuato un soggiorno di almeno due mesi nello stesso stabilimento, a condizione che abbia scontato almeno un terzo della pena; rimane riservata la Decisione relativa all’esecuzione nella forma della semiprigionia;
c)portare gli elementi probanti per dimostrare che la concessione di un’autorizzazione di uscita è compatibile con i bisogni di protezione della collettività;
d)giustificare di aver partecipato attivamente agli obbiettivi di risocializzazione previsti nel piano d’esecuzione della sanzione penale e che questa domanda rientra nel piano sopra indicato;
e)dimostrare che il suo atteggiamento durante la detenzione la rende degna della fiducia accresciuta sollecitata mediante la richiesta di congedo;
f)disporre di una somma sufficiente, guadagnata con il suo lavoro, rispettivamente accreditata sul suo conto.
2Le domande di congedo devono essere inoltrate almeno un mese prima della data prevista per il congedo stesso.
3Sono riservati i motivi eccezionali per la concessione di un permesso.
4Per l’ottenimento di una autorizzazione di uscita, rispettivamente di un accompagnamento, l’autorità competente fissa le condizioni caso per caso.
5Inoltre, secondo le circostanze, le autorità competenti designate dal cantone possono esigere:
a)la prova che i documenti d’identità della persona detenuta sono depositati presso un’autorità svizzera;
b)delle garanzie di natura tale da favorire il buon svolgimento dell’uscita;
c)la messa in pratica di misure tecniche di sorveglianza supplementari.
Cadenza e durata delle autorizzazioni di uscita
Art. 111La persona detenuta può ottenere al massimo un congedo ogni due mesi.
2Per motivi particolari, l’autorità competente può derogare alla cadenza prefissata alfine di concedere congedi frazionati.
3La durata di un congedo è fissato secondo i parametri seguenti:
a)1° e 2° congedo, massimo 24 ore;
b)3° e 4° congedo, massimo 36 ore;
c)5° e 6° congedo, massimo 48 ore;
d)a partire dal 7° congedo: massimo 54 ore.
4Le persone detenute che adempiono alle condizioni previste per la concessione del regime del lavoro esterno ma che non possono beneficiarne, hanno la possibilità di ottenere delle uscite settimanali secondo i seguenti parametri:
a)1° mese : 52 ore;
b)2° mese: 72 ore;
c)3° mese: 86 ore;
d)4° mese: 124 ore;
e)dal 5° mese: 172 ore.
5Per quel che attiene alla semiprigionia, lo stabilimento di esecuzione definisce il periodo di tempo che la persona trascorre all’esterno nell’ambito della sua attività professionale. Salvo eccezioni debitamente giustificate, questo lasso di tempo non può eccedere le 13 ore. La durata di un congedo è fissato secondo i parametri seguenti:
a)1° mese: massimo 24 ore;
b)2° mese: massimo 36 ore;
c)3° mese: massimo 48 ore;
d)4° mese: massimo 52 ore;
e)5° mese: massimo 72 ore;
f)6° mese: massimo 86 ore;
g)7° mese: massimo 124 ore;
h)dall’8° mese: massimo 172 ore.
6La durata di un permesso è, in regola generale, di 12 ore al massimo, compresa la durata del tragitto; in ogni caso non può superare le 16 ore.
7La durata di un accompagnamento è, in regola generale, di 4 ore. La stessa non può superare le 8 ore, durata del tragitto compresa.
Congedi speciali per Natale
Art. 121Può essere accordato un congedo, ammesso che le circostanze lo permettano, alle seguenti condizioni:
a)è già stato precedentemente accordato ed eseguito con successo un congedo;
b)non può essere accordato un congedo per la notte del 31 dicembre;
c)le altre condizioni relative alla concessione di congedi ordinari, sono date.
2Le concessioni dei congedi è sottoposta alle seguenti modalità:
a)quando la data del congedo cade tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, il congedo previsto può essere spostato (anticipato o ritardato), affinché coincida con il periodo delle feste natalizie;
b)il numero delle ore supplementari attribuite è di 12 ore al massimo;
c)non è possibile ottenere un secondo congedo durante il mese di dicembre;
d)il congedo seguente non potrà intervenire prima del 25 febbraio.
Rilascio di un salvacondotto
Art. 131In virtù e nell’ambito della concessione del congedo, lo stabilimento di esecuzione consegna alla persona detenuta un’autorizzazione (salvacondotto) per ogni singolo congedo, che la persona detenuta deve portare con sé durante l’assenza dallo stabilimento di esecuzione e mostrarla alla polizia in caso di controllo.
2Una copia del salvacondotto rilasciato ai detenuti in regime ordinario è inviata preventivamente:
a)alle autorità che hanno preso la decisione;
b)se del caso, al tutore o alla tutrice;
c)servizi di assistenza riabilitativa o al servizio sociale dello stabilimento;
d)se del caso, alla famiglia o a terzi da cui si reca la persona detenuta (art. 7 cpv. 3 del presente regolamento.
3Lo stabilimento informa la polizia dell’uscita utilizzando le modalità che ritiene più opportune.
Contenuto del salvacondotto
Art. 14Il salvacondotto deve obbligatoriamente contenere le indicazioni seguenti:
a)le date di uscita e di ritorno;
b)ora di partenza e ora di rientro;
c)la o le località dove si reca la persona detenuta;
d)la somma di denaro rilasciata alla persona detenuta (solo se in regime ordinario;
e)l’obbligo di un comportamento corretto;
f)le eventuali condizioni imposte;
g)il divieto di lasciare il territorio svizzero.
Revoca dell’autorizzazione d’uscita accordata
Art. 151Se la persona detenuta al beneficio di un’autorizzazione di uscita, non adempie più alle condizioni poste alla base della concessione della stessa, e le autorità competenti non sono ancora in grado di determinarsi in merito, la direzione dello stabilimento può sospendere provvisoriamente le uscite, per motivi gravi o a titolo di misura conservativa.
2Ella informa immediatamente le autorità competenti, che devono statuire nel termine di 10 giorni.
3Un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo.
Sezione 5
Collaborazione e informazione
Autorità di collocamento
Art. 16L’autorità di collocamento ha la responsabilità di accertarsi che lo stabilimento di esecuzione riceva, al momento del collocamento e durante l’esecuzione, tutte le informazioni importanti per l’organizzazione dell’esecuzione. Essa trasmette allo stabilimento di esecuzione tutti i documenti utili, con particolare riferimento al mandato di esecuzione con i dati personali, i reati ed i termini di esecuzione, le sentenze, eventuali perizie e raccomandazioni della commissione di specializzata e l’estratto del casellario giudiziale. Essa informa pure, nella misura del possibile in merito allo stato di salute della persona detenuta, sullo statuto inerente al diritto degli stranieri, sulle eventuali misure di allontanamento e di iscrizione al sistema RIPOL, così come sulle procedure in corso.
Stabilimenti di esecuzione
Art. 171Nel caso in cui le competenze per la concessione degli alleggerimenti dell’esecuzione non sono delegate, lo stabilimento di esecuzione depone una domanda scritta presso l’autorità di collocamento. La domanda contiene le informazioni sull’organizzazione concreta e sulle condizioni quadro dell’alleggerimento di esecuzione previsto, Lo stabilimento di esecuzione informa inoltre in merito al rispetto del piano di esecuzione e della collaborazione della persona detenuta ed alla pianificazione ed alla concretizzazione degli obiettivi della pianificazione dell’esecuzione.
2Lo stabilimento di esecuzione formula un preavviso sulle condizioni e risolve se é possibile rimediare a eventuali mancanze tramite a delle condizioni o misure di accompagnamento.
3Se la persona detenuta segue un trattamento terapeutico in uno stabilimento di esecuzione, lo stesso allega anche la presa di posizione del terapeuta competente. Lo stesso prende in particolare posizione su:
a)l’evoluzione del trattamento;
b)l’esistenza di contro-indicazioni mediche;
c)le raccomandazioni che mirano alla riduzione del rischio.
Trasferimento
Art. 18In caso di trasferimento della persona detenuta, sono da trasmettere al nuovo stabilimento di esecuzione i dossier d’esecuzione e un rapporto sulla progressione nella realizzazione del piano di esecuzione.
Disposizioni complementari
Art. 19Rimane riservata la Decisione relativa alla conclusione di un accordo fra i tre concordati penitenziari in materia di congedi penitenziari.
Sezione 6
Relazioni con dei delinquenti potenzialmente pericolosi
Attenzione accresciuta
Art. 201Nel caso di persone che sono state condannate per un’infrazione di cui alla lista dell’art. 64 cpv. 1 CP, l’autorità di collocamento deve, in queste situazioni, esaminare più nel dettaglio la pericolosità in collaborazione con la commissione specializzata. Ella può anche chiedere una nuova perizia.
2A questo scopo, si terrà particolarmente conto dell’analisi relativa al tipo ed alla motivazione dell’atto, della modalità di esecuzione, dell’evoluzione della criminalità, dei disturbi mentali e della personalità e degli ambiti problematici ad esse corrispondenti, dello specifico comportamento conflittuale, delle competenze sociali, degli sviluppi intervenuti dal momento del reato in materia di delinquenza, del comportamento durante la detenzione, delle capacità relazionali, della capacità ad assumere ed a mantenere degli accordi, dell’evoluzione nella terapia, delle presa di coscienza dell’atto compiuto, del riconoscimento della responsabilità del reato, della possibilità di un trattamento, della motivazione a seguire la terapia, così come del contesto sociale che accoglierà la persona in caso di ammorbidimento del regime di esecuzione della pena.
Alleggerimenti nell’esecuzione
Art. 211La decisione quanto all’opportunità di autorizzare un alleggerimento del regime di esecuzione, deve essere presa sulla base di un’analisi dei rischi concreti di fuga e di commissione di un nuovo reato, tenendo conto dello scopo e delle modalità concrete dell’alleggerimento prospettato, così come della situazione attuale della persona detenuta.
2Degli alleggerimenti dell’esecuzione della pena possono essere concessi quando:
a)la persona condannata non è (più) giudicata pericolosa per la collettività; o
b)terze persone possono essere sufficientemente protette da un rischio residuo mediante delle misure di accompagnamento o condizioni; o
c)la situazione rende necessaria degli alleggerimenti di esecuzione alfine di preparare un’imminente liberazione condizionale o definitiva.
3L’autorità di collocamento stabilisce le regole di accompagnamento secondo il protocollo stabilito dalla Commissione concordataria.
Presa di posizione della commissione specializzata
Art. 221L’autorità di collocamento integra la presa di posizione della commissione specializzata quando:
a)prende in considerazione di autorizzare un alleggerimento dell’esecuzione; e
b)la persona detenuta è internata o condannata ad una pena privativa di libertà; o
c)ella non può pronunciarsi senza ambiguità sulla pericolosità per la collettività di un’altra persona detenuta.
2La commissione specializzata si pronuncia sulla minaccia per terzi rappresentata dall’alleggerimento previsto ed emette, se del caso, delle raccomandazioni sulle condizioni quadro e sulle misure di accompagnamento che permetterebbero di ridurre un’eventuale minaccia.
Motivazione della decisione
Art. 231L’autorità collocante prende una decisione scritta e motivata sull’alleggerimento dell’esecuzione. Ella si accerta che la persona detenuta sia inserita nel RIPOL.
2Lo stabilimento di esecuzione si accerta che la decisione sia eseguita. Deve consegnare alla persona in carica dell’accompagnamento tutte le informazioni utili sulla persona detenuta e sullo scopo dell’alleggerimento, così come sul dispositivo di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di urgenza. Se lo stabilimento di esecuzione considera che la decisione o le condizioni ordinate non sono realizzabili, lo annuncia immediatamente all’autorità di esecuzione; l’uscita è di conseguenza sospesa.
Sezione 7
Disposizioni finali
Art. 241Il presente regolamento abroga il regolamento del 25 settembre 2008 relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti.
2Il presente regolamento entra in vigore dopo essere stato adottato dai cantoni secondo le regole che sono a loro proprie.
3È pubblicato sul sito internet della Conferenza latina dei capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia e dai cantoni secondo le regole che sono a loro proprie.
Pubblicato nel BU 2013, 576.
[1] Nota marginale modificata dal R 18.6.2014; in vigore dal 24.6.2014 - BU 2014, 317.
[2] Cpv. modificato dal R 18.6.2014; in vigore dal 24.6.2014 - BU 2014, 317.