Legge
sulla misurazione ufficiale
(LMU)[1]
(dell’8 novembre 2005)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-visto il messaggio 7 settembre 2004 n. 5569 del Consiglio di Stato;
-visto il rapporto 25 ottobre 2005 n. 5569 R della Commissione speciale bonifiche fondiarie,
decreta:
TITOLO 1
Disposizioni generali
Definizione e scopo
Art. 1[2]1Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 950 del Codice civile (CC) le misurazioni per l’impianto e la tenuta del registro fondiario approvate dal Cantone e riconosciute dalla Confederazione.
2I dati della misurazione ufficiale sono geodati di riferimento utilizzati da autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni nonché dall’economia, dalla scienza e da terzi per ottenere geoinformazioni.
3La presente legge persegue segnatamente gli scopi seguenti:
a)assicurare l’acquisizione, la gestione, la tenuta a giorno e la diffusione dei dati della misurazione ufficiale su tutto il territorio cantonale;
b)applicare e completare la legislazione federale in materia.
Componenti della misurazione ufficiale
Art. 2[3]Le componenti della misurazione ufficiale, definite dal diritto federale, sono:
a)i punti fissi e i segni di terminazione;
b)i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale;
c)il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario;
d)i documenti tecnici da allestire;
e)le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime;
f)il piano di base della misurazione ufficiale.
Comprensori di misurazione
Art. 31L’allestimento delle misurazioni ufficiali avviene per Comune.
2Per la tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e dei relativi registri e documenti, il comprensorio comunale può essere suddiviso in sezioni.
3Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l’aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune.
Nomina dei curatori
Art. 4[4]L’ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare al giudice civile un’istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392-395 CC.
TITOLO 2
Autorità competenti
Cantone
Art. 5Il Cantone esegue la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento catastale, la digitalizzazione provvisoria, la tenuta a giorno periodica e, limitatamente ai punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, la tenuta a giorno permanente.
Comune
Art. 6[5]1Il Comune esegue la tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale, ad eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2.
2Esso determina e armonizza i nomi delle vie ai sensi degli articoli 25 e 26 dell’ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo).
3Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. j dell’Ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).[6]
Consiglio di Stato
Art. 7[7]Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:
a)estendere, se giustificato da un’esigenza generale e permanente, il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale;
b)designare il dipartimento autorizzato a sottoscrivere l’accordo di programma pluriennale con la Confederazione;
c)designare il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali;
d)designare il servizio competente per l’insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante;
e)nominare i membri della Commissione di misurazione;
f)nominare i membri della Commissione di nomenclatura;
g)approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario;
h)designare il servizio competente che sottopone all’Ufficio federale di topografia le modifiche dei nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 ONGeo.
Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali
Art. 8[8]1Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali (Servizio di vigilanza) è diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.
2Il Servizio di vigilanza è competente per:
a)fissare la data d’esecuzione delle singole misurazioni previa consultazione dei comuni interessati;
b)determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 ONGeo;
c)determinare la località, stabilirne la delimitazione, il nome e la sua ortografia, coordinare le modifiche del perimetro con i comuni interessati e La Posta, stabilire geograficamente le modifiche e comunicarle all’Ufficio federale di topografia, ai sensi dell’art. 21 dell’ONGeo;
d)sottoporre all’Ufficio federale di topografia i nomi delle località ai sensi dell’art. 22 ONGeo;
e)presentare la domanda all’Ufficio federale dei trasporti per stabilire i nomi delle stazioni ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 lett. c. ONGeo;
f)trasmettere gli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici ai servizi definiti nel regolamento, per la loro archiviazione;
g)assicurare la partecipazione dei comuni interessati ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 dell’ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN);
h)annunciare i voli delle riprese aeree ai sensi dell’art. 27 OMN;
i)emanare le istruzioni di servizio.
3Per il resto le competenze del Servizio di vigilanza sono fissate dall’ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU) e nella presente legge.
Ingegnere geometra iscritto nel registro
dei geometri
Art. 9[9]La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all’ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra), il quale trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti.
Commissione di misurazione
a) composizione
Art. 10[10]1È istituita una Commissione di misurazione composta da 3 membri e 3 supplenti e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.
2Fanno parte della Commissione, tra i membri e i supplenti, un giurista e un ingegnere geometra. Non possono far parte della Commissione i funzionari del Servizio di vigilanza.
3La Commissione può validamente deliberare alla presenza del giurista e dell’ingegnere geometra.
b) competenze
Art. 11[11]1La Commissione si occupa dell’evasione delle opposizioni interposte contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie e alla riunione dei fondi.
2La Commissione è pure incaricata di formulare il preavviso al Consiglio di Stato in caso di contestazioni sull’accertamento dei confini del territorio comunale. La stessa potrà avvalersi, se necessario, della competenza di specialisti. La Commissione concorda preventivamente le spese di consulenza con il Consiglio di Stato.
3Le azioni contro le decisioni della Commissione sono proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni; le decisioni del giudice civile sono appellabili al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni. È applicabile il Codice di procedura civile del 5 ottobre 2007.
4La Commissione comunica immediatamente al Servizio di vigilanza e all’ingegnere geometra l’elenco delle decisioni contestate dinanzi al giudice civile.
5Le azioni proposte al giudice civile sono menzionate nel registro fondiario su istanza del Servizio di vigilanza e comunicate all’ingegnere geometra.
c) indennità
Art. 12Le indennità sono fissate dal Consiglio di Stato nel regolamento e la partecipazione finanziaria del Comune interessato corrisponde alla percentuale della propria partecipazione alle spese complessive della misurazione ufficiale risultanti dal consuntivo finale.
Commissione di nomenclatura
a) composizione
Art. 13[12]È istituita, ai sensi dell’art. 9 ONGeo, una Commissione cantonale di nomenclatura composta da 1 presidente e 2 membri e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.
b) competenze
Art. 14[13]1Oltre ai compiti di cui all’art. 9 cpv. 3 ONGeo sui nomi geografici della misurazione ufficiale, la commissione verifica la correttezza linguistica degli altri nomi geografici ai sensi dell’art. 3 lett. a ONGeo e ne comunica i risultati ai servizi competenti.
2Essa emana le relative istruzioni e le comunica al Servizio di vigilanza e, ove necessario, ai comuni.
c) indennità
Art. 15Per le indennità della Commissione cantonale di nomenclatura è applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali.
TITOLO 3
Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione
Ampliamenti
Art. 161Il Consiglio di Stato può definire, quali ampliamenti cantonali ai sensi dell’OMU, ulteriori livelli d’informazione, ulteriori suddivisioni o nuovi attributi degli oggetti dell’allegato A dell’Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTEMU).[14]
2Gli ampliamenti cantonali sono ammessi nella misura in cui non violano le esigenze del modello dei dati della Confederazione.
3Il Consiglio di Stato può inoltre:
a)prescrivere che, oltre ai dati della misurazione ufficiale, anche i confini delle servitù siano rappresentati nel piano per il Registro fondiario, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica;
b)definire estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla legislazione federale.
TITOLO 4
Obblighi di assistenza e di tolleranza e menzione nel registro fondiario[15]
Obblighi di assistenza e di tolleranza[16]
Art. 17[17]1Per l’assistenza nel rilevamento e nell’aggiornamento dei dati della misurazione ufficiale e per la protezione della materializzazione dei punti di confine e di misurazione fanno stato le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI).
2Per danni derivanti dai lavori di tenuta a giorno permanente sono applicabili le norme della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
Rispetto dei segni della misurazione ufficiale
a) Principio[18]
Art. 18[19]1È vietato spostare, rimuovere o danneggiare i segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione.
2Le spese per la sostituzione degli stessi e per i danni consecutivi sono solidalmente a carico dei proprietari dei fondi interessati, che hanno facoltà di regresso verso l’autore del danno.
3Sono riservate le normative del Codice Penale Svizzero.
b) Domanda di autorizzazione
Art. 18a[20]1Per spostamenti, rimozioni o sostituzioni dei punti di misurazione deve essere inoltrata, con sufficiente anticipo, una domanda di autorizzazione all’ingegnere geometra revisore della misurazione ufficiale interessata.
2Eventuali spese sono a carico dell’Autorità competente per i rispettivi segni di misurazione.
Menzione nel registro fondiario
Art. 19I punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 1 e 2 sono menzionati nel registro fondiario a richiesta del servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali.
TITOLO 5
Demarcazione
Accertamento dei confini
a) in generale
Art. 20[21]1Di norma l’accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dall’ingegnere geometra assuntore.
2L’accertamento dei confini può avvenire sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento nei seguenti casi:
a)nelle zone forestali delle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’ufficio federale dell’agricoltura;
b)nelle superfici di estivazione secondo il catasto della produzione dell’ufficio federale dell’agricoltura.
3A semplice richiesta dell’ingegnere geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell’inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra un termine e l’altro da rami e cespugli.
b) nel caso di confini di beni immobili e di
diritti per sé stanti e permanenti
Art. 21Nel caso di confini di beni immobili o di diritti per sé stanti e permanenti l’accertamento avviene alla presenza dei proprietari o di loro rappresentanti, ad eccezione dei casi fissati nel regolamento.
c) obbligo di informazione
Art. 22[22]È fatto obbligo ai comuni, ai patriziati, ai consorzi e ad ogni altro ente, come pure ai privati, di fornire all’ingegnere geometra ogni informazione e documento utile per l’accertamento della proprietà.
d) nel caso di confini territoriali comunali
Art. 231Nel caso di confini territoriali comunali l’accertamento avviene alla presenza di almeno un delegato dell’organo esecutivo degli enti pubblici interessati.
2L’accertamento dei confini territoriali comunali necessita dell’approvazione degli organi legislativi dei Comuni interessati.
3In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, l’ingegnere geometra assuntore sottopone il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato decreta l’accertamento dei confini.[23]
4Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall’intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[24]
Cessione di territorio di piccola entità e
rettifica di confini territoriali comunali
a) in via bonale
Art. 24[25]1La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dall’ingegnere geometra assuntore su istanza dei comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato.
2Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d’ufficio da parte dell’ingegnere geometra assuntore.
3Le variazioni di confine coincidono possibilmente con le strade e i corsi d’acqua e si compensano in modo che la consistenza territoriale di un Comune non ne risulti notevolmente diminuita.
b) in caso di contestazione
Art. 251In caso di contestazione di uno dei Comuni interessati, il rapporto di cessione rispettivamente di rettifica è trasmesso alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di Stato decreta la cessione rispettivamente la rettifica definendo nel contempo anche i rapporti patrimoniali.
3Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall’intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[26]
Accertamento e rettifica
dei confini territoriali cantonali
Art. 26La procedura di accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali è stabilita dal regolamento.
Rinuncia alla posa dei segni di terminazione
Art. 271Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove essi sono costantemente minacciati dall’attività agricola o da altre cause.
2Nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’ufficio federale dell’agricoltura il Cantone può rinunciare alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola alle condizioni stabilite dal regolamento.
Caratteristiche dei segni di terminazione
Art. 28Le caratteristiche dei segni di terminazione e le modalità d’esecuzione della terminazione sono fissate nel regolamento di applicazione della presente legge.
Riordini parziali, permute e rettifiche
a) volontari
Art. 291Nel caso di misurazioni non precedute da un raggruppamento terreni l’ingegnere geometra prende l’iniziativa per proporre e raccomandare alle parti tutti i riordini fondiari parziali, le permute e le rettifiche per conseguire dei confini razionali e ridurre il numero dei punti di confine. Nel contempo, egli è tenuto a proporre la soppressione, la modifica o il trasferimento delle servitù irrazionali e la sistemazione dei diritti di pegno immobiliare.[27]
2Di queste operazioni viene tenuto un protocollo, firmato dalle parti e allestito nel modo prescritto dal regolamento, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario.
3Tale protocollo viene trasmesso tempestivamente al competente ufficio dei registri per la sua conservazione.
b) d’ufficio
Art. 301Nelle zone forestali o di poco valore, dove le particelle presentano dei confini o delle situazioni fondiarie irrazionali, l’ingegnere geometra procede d’ufficio a delle razionalizzazioni della struttura fondiaria allo scopo di ridurre il numero dei punti di confine da materializzare e misurare.
2Le proposte dell’ingegnere geometra di cui al cpv. 1 sono protocollate e inviate alle parti interessate e possono essere contestate in occasione della pubblicazione degli schizzi di terminazione; cresciuto in giudicato, il protocollo di queste operazioni, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario, viene trasmesso al competente ufficio dei registri per la sua conservazione come documento giustificativo.
c) responsabilità dell’ingegnere geometra[28]
Art. 31Per i rapporti giuridici verbalizzati nel protocollo l’ingegnere geometra assuntore è soggetto alla responsabilità notarile applicabile per analogia.
d) acquisto delle proprietà o diritto limitato
Art. 32Ai casi di permuta, di rettifica di confine o di servitù, previsti dagli articoli precedenti è applicabile il secondo capoverso dell’art. 656 del CCS.
Schizzi di terminazione e verifica
Art. 33Terminata la demarcazione dei confini l’ingegnere geometra allestisce gli schizzi di terminazione e il relativo rapporto tecnico e li consegna al servizio di vigilanza per la verifica. Il contenuto degli schizzi di terminazione e del relativo rapporto tecnico sono fissate nel regolamento.
Raggruppamento dei terreni
Art. 34Nel caso in cui il Consiglio di Stato decide l’esecuzione del raggruppamento dei terreni ai sensi della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT), la misurazione ufficiale viene eseguita posteriormente.
TITOLO 6
Deposito pubblico
Pubblicazione dell’avviso di deposito pubblico
Art. 351Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l’art. 14a OMU, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari, il comune interessato, previa autorizzazione del Servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione ufficiale dell’avviso di deposito pubblico ai sensi dell’OMU.[29]
2Oltre ai documenti previsti dalla legislazione federale vengono depositati ulteriori documenti fissati nel regolamento.
Opposizioni
Art. 36[30]1Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati che toccano i diritti reali dei proprietari fondiari entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013 (LPAmm).
2Contraddizioni manifeste nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo (art. 65 OTEMU) e che non toccano i diritti reali dei proprietari fondiari possono essere segnalate al geometra, che apporta le necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare.
TITOLO 7
Esecuzione della misurazione ufficiale
Capitolo 1
Disposizioni generali
Piano d’attuazione[31]
Art. 37[32]1Il Servizio di vigilanza allestisce il piano d’attuazione previsto dalle disposizioni di diritto federale.
2Il Servizio di vigilanza tiene conto delle disposizioni di cui all’art. 2b LRPT.
Diritto di eseguire i lavori
Art. 38[33]I lavori non contemplati dall’art. 44 cpv. 2 OMU, e non eseguiti direttamente dal Cantone possono essere affidati a ingegneri geometri non iscritti nel registro dei geometri o ad altri specialisti della misurazione.
Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto
Art. 391Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno, sono applicabili le disposizioni del Concordato intercantonale degli appalti pubblici (CIAP) rispettivamente della Legge sulle commesse pubbliche, riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione.
2Il Cantone stipula un contratto d’appalto con l’aggiudicatario dei lavori di misurazione.
Capitolo 2
Primo rilevamento, rinnovamento e piano di base[34]
Primo rilevamento e rinnovamento
Art. 401Il primo rilevamento e il rinnovamento possono essere eseguiti a tappe.
2Nel rispetto delle normative federali e tenuto conto dei programmi di misurazione concordati, il servizio di vigilanza stabilisce il contenuto delle singole tappe.
Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2
Art. 41La determinazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 è competenza del servizio di vigilanza. L’esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri patentati esterni nei casi stabiliti dal regolamento.
Spostamenti di terreno permanenti
Art. 42[35]Le zone di spostamento di terreno permanente ai sensi dell’art. 660a CC sono definite dalla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017.
Verifica
Art. 43Terminato il primo rilevamento o il rinnovamento gli atti della misurazione ufficiale e il relativo rapporto tecnico vanno consegnati al servizio di vigilanza per la verifica tecnica.
Aggiornamento dei dati del registro fondiario
Art. 44Dopo l’approvazione del rinnovamento l’ingegnere geometra assuntore trasmette tempestivamente la nuova descrizione dei beni immobili e i piani per la tenuta del registro fondiario all’Ufficio del registro fondiario competente.
Piano di base
Art. 44a[36]1L’allestimento del piano di base è di competenza del Servizio di vigilanza.
2L’esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri esterni.
Capitolo 3
Digitalizzazione provvisoria
Digitalizzazione provvisoria
Art. 45Il Cantone, sentito il Comune, può decidere la trasformazione di una misurazione approvata secondo l’ordinamento previgente in una forma numerica mediante digitalizzazione provvisoria.
Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie
a) in modo completo
Art. 46Le digitalizzazioni provvisorie sono rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo completo secondo un programma di realizzazione continuo.
b) in modo progressivo
Art. 47Le digitalizzazioni provvisorie possono essere rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo progressivo con i lavori di tenuta a giorno.
Capitolo 4
Tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale
Nomina dell’ingegnere geometra revisore[37]
Art. 481Il comune nomina l’ingegnere geometra revisore. I rapporti giuridici tra il comune e l’ingegnere geometra revisore sono fissati in un contratto di diritto amministrativo.[38]
2La nomina avviene tramite pubblico concorso per un periodo di quattro anni ed è sempre rinnovabile.
3La nomina può essere revocata in ogni tempo per gravi motivi.
4Sino a sei mesi prima della scadenza del contratto il comune può chiedere al Servizio di vigilanza di procedere alla pubblicazione del bando di concorso; in caso contrario la nomina dell’ingegnere geometra revisore si reputa rinnovata tacitamente per altri quattro anni.[39]
Doveri e diritti dell’ingegnere geometra revisore[40]
Art. 49[41]1Il Consiglio di Stato stabilisce per decreto esecutivo un tariffario per i lavori di tenuta a giorno dell’ingegnere geometra revisore.
2Il tariffario tiene conto dei costi salariali, dei costi generali e di un supplemento per rischio e benefici.
3Il Consiglio di Stato definisce per regolamento la procedura di nomina, i doveri ed i diritti dell’ingegnere geometra revisore.
4Il Consiglio di Stato su preavviso dell’autorità di vigilanza può autorizzare uno o più comuni ad assumere l’ingegnere geometra revisore quale loro funzionario stabile.
Ratifica e verifica del Servizio di vigilanza[42]
Art. 50[43]1La nomina dell’ingegnere geometra revisore e il contratto di tenuta a giorno necessitano della ratifica del Servizio di vigilanza.
2Nei casi di gravi e ripetute violazioni dei doveri di servizio dell’ingegnere geometra revisore o per altri gravi motivi, il Servizio di vigilanza può revocare la ratifica senza pretese di risarcimento.
3Il servizio di vigilanza verifica dal profilo tecnico e finanziario i lavori di tenuta a giorno.
Sistema di comunicazione
Art. 51[44]1Le norme sul registro fondiario stabiliscono la procedura di comunicazione tra l’ufficio dei registri e l’ingegnere geometra revisore in caso di modifica di confini di fondi, di divisione o unione di fondi o di costituzione di diritti per sé stanti e permanenti.
2Tutte le autorità che autorizzano o constatano in modo vincolante attività in relazione con il territorio, che modificano le componenti della misurazione ufficiale, mettono tempestivamente a disposizione dell’ingegnere geometra revisore la documentazione necessaria per procedere ai lavori di tenuta a giorno.
3Per il resto, il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono stabiliti dal regolamento.
TAG durante i lavori di misurazione
e di raggruppamento di terreni
Art. 52[45]1La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante i lavori del primo rilevamento, del rinnovamento, del raggruppamento terreni e della digitalizzazione provvisoria viene eseguita dall’ingegnere geometra revisore già incaricato dal comune.
2L’ingegnere geometra revisore è tenuto a fornire tempestivamente all’ingegnere geometra assuntore dei lavori di cui al cpv. 1 tutti i dati e le informazioni necessarie.
Riunione di fondi e quote di PPPO
Art. 53[46]1Nei casi di fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, a cavallo dei quali viene a trovarsi una nuova costruzione, l’ingegnere geometra revisore li riunisce o ne sposta i confini secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2È pure istituito l’obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte dell’ingegnere geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3Contro la decisione dell’ingegnere geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall’intimazione.
TITOLO 8
Gestione della misurazione ufficiale[47]
Verifica periodica
Art. 541Il Servizio di vigilanza è l’autorità cantonale incaricata della verifica periodica della gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell’OTEMU.[48]
2Le disposizioni d’esecuzione sono definite per regolamento.
Gestione[49]
Art. 55[50]1L’ingegnere geometra revisore esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell’OTEMU.
2Nell’ambito della tenuta a giorno degli edifici e di altre opere costruttive, l’ingegnere geometra revisore ripristina d’ufficio i segni di terminazione tolti, nascosti, danneggiati o modificati a seguito dei lavori effettuati; le relative spese sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l’autore del danno.
3Le modalità per la gestione della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento.
Rettifica di contraddizioni
a) Principio[51]
Art. 56[52]Contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono rettificate d’ufficio dall’ingegnere geometra revisore che ne dà comunicazione al Servizio di vigilanza.
b) Procedura[53]
Art. 57[54]1L’ingegnere geometra revisore comunica immediatamente alle parti interessate e all’ufficiale del registro fondiario le decisioni di rettifica di contraddizioni tra i piani e la realtà o tra i piani stessi, allegando la documentazione relativa.
2L’iscrizione della rettifica a registro fondiario e negli atti di misurazione avviene solo dopo l’esecuzione del deposito pubblico di cui agli art. 35 e 36, qualora siano toccati i diritti reali dei proprietari fondiari interessati.
3Si prescinde dall’esecuzione del deposito pubblico nei casi in cui vi sia il consenso scritto di tutti i proprietari fondiari interessati.
4Le spese dell’ingegnere geometra revisore sono a carico del Cantone, che ha il diritto di regresso nei confronti di chi ha causato la contraddizione.
Art. 58…[55]
TITOLO 9
Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale[56]
Art. 59…[57]
Servizi competenti
Art. 60[58]1Il Servizio di vigilanza decide in merito all’accesso e all’utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale.
2Gli ingegneri geometri revisori e il Servizio di vigilanza sono competenti per la diffusione degli estratti e delle valutazioni della misurazione ufficiale.
3Il rilascio di estratti giuridicamente vincolanti è di esclusiva competenza degli ingegneri geometri revisori.
Emolumenti
Art. 611Per il rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale può essere stabilito un emolumento.[59]
2Il Consiglio di Stato definisce per regolamento l’ammontare, gli oneri e le condizioni relativi agli emolumenti.
Emolumenti per l’autenticazione
Art. 61a[60]Gli emolumenti per l’autenticazione di estratti sono stabiliti dall’OTEMU.
Art. 62-63…[61]
TITOLO 10
…[62]
Art. 64-65…[63]
Art. 66…[64]
TITOLO 11
Ripartizione delle spese
Capitolo 1
Esecuzione
Demarcazione
Art. 671La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente:
Cantone:– al massimo del 30%, per le zone forestali
– al massimo del 20%, per tutte le altre zone
Comune: al massimo del 20%.[65]
2Non sono ammessi al beneficio del sussidio comunale la Confederazione, il Cantone e i Comuni limitrofi.
3I Comuni limitrofi si assumono la metà del costo residuo dei rispettivi segni di confine politici.
4I costi residui riguardanti la demarcazione dei confini di proprietà vengono ripartiti fra i proprietari fondiari pubblici e privati come alle modalità fissate nel regolamento.
Primo rilevamento[66]
Art. 681Le spese d’esecuzione del primo rilevamento dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
2Le spese d’esecuzione del primo rilevamento di tutti gli altri dati della misurazione, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 50% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.[67]
Rinnovamento
Art. 69[68]Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 60% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.
Adeguamenti particolari di interesse nazionale
Art. 69a[69]Le spese per lavori di adeguamento particolare di interesse nazionale straordinariamente importante, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
Eventi naturali
Art. 70Se in seguito a eventi naturali, per una misurazione ufficiale, si rendono necessari lavori di portata tale da essere paragonabili a un primo rilevamento, la spesa è ripartita secondo le disposizioni del presente capitolo relative alla demarcazione, rispettivamente al primo rilevamento.
Sostituzione o rinnovamento delle
digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo
Art. 71Le spese per la sostituzione o per il rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.
Registri fiscali
Art. 72Le spese di compilazione dei registri fiscali sono ripartite tra il Cantone e il Comune nella misura del 50% ciascuno.
Capitolo 2
Tenuta a giorno
Tenuta a giorno permanente
Art. 73[70]1Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate.
2Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 sono a carico del Cantone.
3Le spese di tenuta a giorno riguardanti i livelli d’informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli» beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.
4Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti i livelli d’informazione «nomenclatura», «spostamenti di terreno permanenti», «indirizzi degli edifici», e «suddivisioni amministrative» sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.
Tenuta a giorno periodica
Art. 741Le spese per la tenuta a giorno periodica dei dati della misurazione ufficiale, dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 3, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.
2Le spese per la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
3Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.
Nel caso di eventi naturali
Art. 751Le spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 danneggiati da eventi naturali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.
2Le spese di ripristino dei punti di confine danneggiati da eventi naturali sono a carico dei proprietari e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.
Capitolo 3
Sicurezza, digitalizzazione provvisoria e consultazione
dei dati della misurazione ufficiale[71]
Sicurezza dei dati
Art. 761Le spese per la sicurezza dei dati sono a carico del Comune nella misura dell’80% e del Cantone nella misura del 20%.
2È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.
Digitalizzazione provvisoria quale
conservazione straordinaria
Art. 771Il Cantone si assume le spese di digitalizzazione provvisoria nella misura del 50% della spesa complessiva.
2La spesa residua della digitalizzazione provvisoria, dedotti le indennità cantonali e federali, è a carico del Comune.
Consultazione
Art. 781La spesa per la consultazione dei dati della misurazione ufficiale da parte di terzi presso l’ingegnere geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del comune.[72]
2È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.
TITOLO 12
Esecutività delle decisioni riguardanti le spese e rimedi giuridici
Esecutività delle decisioni riguardanti le spese
Art. 79Le decisioni emanate in virtù degli art. 11, 67, 73, 75 e 88 della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive, in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).
Rimedi giuridici
Art. 801Salvo disposizione contraria della presente legge, contro le decisioni dell’ingegnere geometra e del Servizio di vigilanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.[73]
2Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3Ad entrambi i ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[74]
TITOLO 13
Misurazioni secondo il diritto previgente
Spese per la gestione[75]
Art. 81[76]1Le spese per la gestione dei piani, documenti e componenti della vecchia misurazione ufficiale allestita secondo le vecchie disposizioni, dedotte le indennità federali e cantonali, sono a carico del comune.
2Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente a carico del comune.
Art. 82…[77]
Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura
Art. 83Il Comune assicura contro gli incendi e i danni della natura i documenti della misurazione ufficiale allestiti secondo il diritto previgente.
Piano corografico
Art. 841Il servizio di vigilanza è competente per la tenuta a giorno del piano corografico fino a quando non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla sua produzione automatica.
2Esso può delegare il compito a terzi.
3I costi per la tenuta a giorno e la gestione del piano corografico, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.[78]
Misurazioni provvisorie e mappe
censuarie aggiornate
a) procedura
Art. 851L’approvazione e la messa in vigore delle mappe censuarie aggiornate e delle misurazioni provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente sono subordinate alla procedura di deposito pubblico.
2Esperita la procedura di deposito pubblico, il Consiglio di Stato approva la misurazione conferendole carattere ufficiale.
3Ad approvazione avvenuta, la misurazione servirà di base per le operazioni a registro fondiario provvisorio.
b) tenuta a giorno
Art. 861Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l’approvazione cantonale, all’ingegnere geometra del rispettivo comprensorio di tenuta a giorno.[79]
2Il Consiglio di Stato emana il regolamento disciplinante le operazioni di aggiornamento.
c) spese di esecuzione
Art. 871Le spese di esecuzione del primo rilevamento sono a carico del Comune nella misura del 70% e del Cantone nella misura del 30%.
2Le spese di esecuzione della compilazione dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.
d) spese di tenuta a giorno
Art. 881Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali sono a carico di chi le ha causate.
2Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti le mutazioni di edificio e coltura beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.
3Le spese di mutazione dei confini territoriali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.
TAG periodica dei registri fiscali
Art. 89Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.
Spese per la gestione[80]
Art. 90[81]1Le spese per la gestione delle componenti e delle basi della misurazione provvisoria, dedotta l’indennità cantonale, sono a carico del comune.
2Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente a carico del comune.
Consultazione e diffusione
Art. 91Per la consultazione e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria sono applicabili per analogia gli articoli del Titolo 9 e l’art. 78 della presente legge.
TITOLO 14
Disposizioni transitorie e abrogative
Disposizioni transitorie
Art. 92[82]1Per lavori di misurazione in corso prima dell’entrata in vigore della presente Legge rimangono applicabili le disposizioni della Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933.
2Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 resta applicabile il sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento MN03.
3Le spese per l’adeguamento al nuovo sistema di riferimento previsto dal diritto federale, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
Abrogazione
Art. 93Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
–la Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933;
–gli art. 1, 2, 3 e 6 del Decreto legislativo concernente l’esecuzione della misurazione ufficiale del Cantone Ticino, secondo il nuovo ordinamento federale (MU 93) e lo stanziamento di un credito di fr. 1'000'000.– per la realizzazione di una prima tappa di lavori del 27 giugno 1995;
–il Decreto legislativo concernente l’approvazione delle mappe provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente del 27 febbraio 1950;
–il Decreto legislativo concernente il sussidiamento di spese d’aggiornamento delle mappe censuarie di alcuni Comuni del 12 settembre 1978.
Entrata in vigore
Art. 94La presente legge, unitamente all’allegato, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[83]
Pubblicata nel BU 2006, 1.
[1] Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
[2] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[3] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[4] Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407; precedente modifica: BU 2013, 540.
[5] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[6] Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
[7] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[8] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[9] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[10] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[11] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[12] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[13] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[14] Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
[15] Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
[16] Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
[17] Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
[18] Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
[19] Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540.
[20] Art. introdotto dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
[21] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[22] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[23] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[24] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
[25] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[26] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
[27] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[28] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[29] Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540.
[30] Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 481.
[31] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[32] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[33] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[34] Capitolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[35] Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407.
[36] Art. introdotto dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[37] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[38] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[39] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[40] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[41] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[42] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[43] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[44] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[45] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[46] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[47] Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[48] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[49] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[50] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[51] Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
[52] Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540.
[53] Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
[54] Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540.
[55] Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[56] Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[57] Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[58] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[59] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[60] Art. introdotto dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[61] Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[62] Titolo abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[63] Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[64] Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[65] Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171.
[66] Nota marginale introdotta dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.
[67] Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708.
[68] Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708.
[69] Art. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407.
[70] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[71] Capitolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[72] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[73] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[74] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
[75] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[76] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[77] Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[78] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[79] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[80] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[81] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[82] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
[83] Entrata in vigore: 10 gennaio 2006 - BU 2006, 13.