213.110

 Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 (ROPMA)

Regolamento

della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto

(ROPMA)[1]

del 29 novembre 2000 (stato 1° giugno 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Autorità regionale di protezione[2]

 

1. Comprensori

(art. 2 cpv. 1 e 6 cpv. 1 legge)

Art. 1[3]Sono costituite le seguenti autorità regionali di protezione (ARP):

ARP 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo

ARP 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Mendrisio, Brusino Arsizio, Castel S. Pietro, Coldrerio, Riva S. Vitale, Stabio

ARP 3 con sede a Lugano e con giurisdizione sul territorio del comune di Lugano

ARP 4 con sede a Paradiso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Paradiso, Arogno, Bissone, Grancia, Melide, Morcote, Val Mara, Vico Morcote

ARP 5 con sede a Massagno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Massagno, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Muzzano, Porza, Savosa, Sorengo, Vezia

ARP 6 con sede a Agno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Collina d’Oro, Curio, Magliaso, Miglieglia, Neggio, Novaggio, Pura, Tresa, Vernate

ARP 7 con sede a Capriasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Capriasca, Origlio, Ponte Capriasca

ARP 8 …

ARP 9 con sede a Torricella-Taverne e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Torricella-Taverne, Bedano, Gravesano, Isone, Manno, Mezzovico-Vira, Monteceneri

ARP 10 con sede a Locarno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Locarno, Muralto, Orselina

ARP 11 con sede a Losone e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Losone, Ascona, Brissago, Centovalli, Onsernone, Ronco sopra Ascona, Terre di Pedemonte

ARP 12 con sede a Minusio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Minusio, Brione s/Minusio, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Tenero-Contra, Verzasca

ARP 13 con sede a Maggia e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Maggia, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo (Vallemaggia), Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio

ARP 14 …

ARP 15 con sede a Bellinzona e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Bellinzona, Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino, Sant’Antonino

ARP 16 con sede a Biasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Biasca, Riviera

ARP 17 con sede a Acquarossa e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Acquarossa, Blenio, Serravalle

ARP 18 con sede a Faido e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Faido, Airolo, Bedretto, Bodio, Dalpe, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto

 

Presidenza itinerante

Art. 1a[4]1Le seguenti ARP sono presiedute dalla medesima persona:

– ARP 1 e 2;

– ARP 4 e 6;

– ARP 5, 7 e 9;

– ARP 11 e 13;

– ARP 16, 17 e 18.[5]

2I comuni sede definiscono il comune competente a formalizzare l’assunzione, fissano la remunerazione e la ripartizione dei costi e il grado di occupazione nei singoli comprensori.

3Qualsiasi contestazione in relazione agli accordi presi tra comuni nell’ambito dell’applicazione della legge sull’organizzazione in materia di protezione del minore e dell’adulto dell’8 marzo 1999 (in seguito: legge) deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali. In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza.

 

Procedura di assunzione del presidente

Art. 1b[6]Per la procedura di assunzione del presidente valgono le disposizioni del comune designato conformemente all’art. 1a cpv. 2.

 

Requisiti del presidente

Art. 1c[7]1Il presidente deve disporre della licenza in diritto o del master in diritto e di un’adeguata esperienza nell’ambito del diritto familiare e di protezione dei minori e degli adulti o di una formazione nell’ambito della gestione dei conflitti.

2Il comune sede di riferimento sottopone la proposta di assunzione al Consiglio di Stato per il preavviso ai sensi dell’art. 8 cpv. 4 legge.

 

Requisiti del supplente del presidente

Art. 1d[8]1I requisiti di assunzione del presidente valgono anche per il suo supplente, fatta riserva per il grado di occupazione di cui all’art. 9 cpv. 1 legge, che non è applicabile al supplente.

2Il supplente non può assumere mandati di patrocinio in procedure nell’ambito del diritto di protezione trattate dalle ARP in cui opera il presidente.

 

Prossimità ARP per ricusa

(art. 31 cpv. 4 legge)

Art. 1e[9]1La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita come segue:

per le ARP 1 e 2, l’ARP 3;

per l’ARP 3, l’ARP 2;

per le ARP 4 e 6, l’ARP 5;

per le ARP 5, 7 e 9, l’ARP 4;

per l’ARP 10, l’ARP 12;

per le ARP 11, 12 e 13, l’ARP 10;

per l’ARP 15, l’ARP 16;

per le ARP 16, 17 e 18, l’ARP 15.

2L’Autorità regionale viciniora delibera a numero completo (art. 10 cpv. 1 LPMA); il delegato comunale è quello del Comune sede dell’ARP.

 

2. Contributo cantonale

(art. 16 legge)

Art. 2[10]Il Dipartimento delle istituzioni fissa il contributo per abitante nei limiti del preventivo dell’anno di riferimento.

 

Comuni

(art. 17 legge)

Art. 3[11]1I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede dell’autorità regionale di protezione.[12]

2I costi di gestione corrente dedotti i sussidi ed i ricavi, sono ripartiti tra i comuni del circondario in proporzione al numero degli abitanti. Ogni cinque anni, su istanza di un comune, si procede all’aggiornamento della chiave di riparto a partire dai dati inerenti la popolazione legale pubblicati dall’Ufficio cantonale di statistica.

3Le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’autorità regionale di protezione[13] e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.

 

Onere per il segretariato

Art. 4[14]I comuni del circondario dell’ARP mettono a disposizione dell’autorità le risorse adeguate per lo svolgimento dei loro compiti.

 

3. Membri

(art. 9 cpv. 1 legge)[15]

Art. 51Sono eleggibili in qualità di membri permanenti e di loro supplenti:

a)l’assistente sociale o educatore specializzato con diploma professionale rilasciato da una scuola riconosciuta;

b)il docente abilitato ad insegnare nelle scuole del Canton Ticino;

c)il medico, psicologo, psicoterapeuta, infermiere, logopedista.

2Nei limiti dell’organizzazione e delle norme del diritto di protezione essi esercitano liberamente il proprio mandato.[16]

 

Indennità membri ARP

(art. 18 legge)[17]

Art. 6[18]1La remunerazione del presidente deve corrispondere almeno al minimo della classe 12 del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato.[19]

2L’indennità minima per il membro è stabilita come segue:

circondari fino a 12’000 abitantifr.  5’000.–

circondari da 12’001 a 24’000 abitantifr.  8’000.–

circondari da 24’001 a 36’000 abitantifr.11’000.–

circondari oltre 36’000 abitantifr.14’000.–

3I supplenti del presidente e del membro ricevono fr. 100. per interventi fino a due ore; fr. 150. per la mezza giornata di lavoro e fr. 250. per la giornata intera. In caso di supplenze consecutive superiori a due mesi essi vengono remunerati come il presidente ed il membro titolare, la cui indennità sarà ridotta proporzionalmente.

 

4. Competenze

In generale

(art. 3 legge)

Art. 7[20]All’autorità regionale di protezione sono assegnati i compiti che il Codice civile e la legislazione federale attribuisce all’autorità di protezione dei minori e degli adulti.

 

Competenze per l’adozione di misure di protezione d’urgenza sui minorenni

(art. 32 legge)

Art. 7a[21]1L’ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) adotta le misure di protezione d’urgenza sui minorenni ai sensi dell’art. 32 della legge.

2Vige la necessità di adottare misure di protezione d’urgenza quando il minore è senza la custodia dei genitori o degli adulti a cui è affidato, in quanto essi sono defunti, ricoverati in una struttura, posti in detenzione, o in fuga, oppure qualora la salute o la vita del minorenne si trovi in serio pericolo.

3La segnalazione all’UAP deve essere fatta dalla Polizia, dal servizio di autoambulanza o dal care team, nei giorni feriali dalle ore 18 alle ore 7, e nei giorni festivi e nei fine settimana 24 ore su 24. L’UAP comunica oralmente agli enti segnalanti la sua decisione.

4Entro le ore 10 del primo giorno lavorativo l’UAP comunica in forma scritta la sua decisione all’autorità regionale di protezione competente, la quale verifica e decide sulla misura nel corso del giorno stesso.

 

5. Deliberazioni

(art. 10 legge)[22]

Art. 81L’autorità regionale di protezione[23] delibera, di regola, in seduta plenaria. Sono riservati i provvedimenti cautelari urgenti.[24]

2Il presidente può decidere della deliberazione in via di circolazione eccetto per l’adozione, la revoca o la modifica di misure di protezione.

3Ove il presidente abbia deciso la deliberazione in via di circolazione, ogni membro può esigere che essa avvenga in seduta plenaria.

 

6. Informazione

(art. 5 legge)

Art. 9[25]Le autorità regionali di protezione[26] e l’autorità di vigilanza hanno accesso alla banca dati Movpop dove necessario per l’esercizio delle proprie funzioni.

 

Autorità di vigilanza

 

Camera di protezione

Art. 10[27]1La Camera di protezione del Tribunale di appello è l’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 441 CC.

2Essa:

a)esercita la vigilanza generale sugli organi di protezione e sui loro membri e decide le sanzioni disciplinari nei loro confronti (art. 51 cpv. 1 e 2 legge);

b)emana le direttive generali, segnatamente sulla tenuta degli incarti e gli atti da presentare nella procedura di reclamo;

c)esercita altre competenze per il tramite dell’Ispettorato (art. 11).

 

Ispettorato

Art. 11[28]L’Ispettorato:

a)consiglia ed assiste le ARP e, ove necessario, impartisce le necessarie direttive puntuali;

b)ispeziona gli atti e i registri delle misure di protezione presso gli uffici delle ARP;

c)studia e propone le norme o eventuali modifiche di norme;

d)vigila ad un’applicazione regolare ed uniforme delle norme in materia di protezione del minore e dell’adulto, segnala alla Camera di protezione le irregolarità passibili di sanzione e istruisce i procedimenti disciplinari (art. 10 cpv. 2 lett. a).

 

Autorità centrale e esecutiva per rapimenti di minori[29]

 

Competenze

Art. 11a[30]1La Camera di protezione:

a)è l’autorità centrale di cui all’art. 2 cpv. 1 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007 (LF-RMA);

b)è l’autorità di esecuzione in caso di ritorno dei minori secondo l’art. 12 cpv. 1 LF-RMA.

2Nell’esecuzione delle decisioni di cui al cpv. 1 lett. b, la Camera di protezione è coadiuvata dall’Ispettorato. Quest’ultimo organizza il ritorno del minore, se del caso con la collaborazione dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM), cercando di favorire un ritorno volontario (art. 12 cpv. 2 LF-RMA).

 

Tutori, curatori, assistenti e rappresentanti

 

Curatori

Art. 12[31]1L’autorità regionale di protezione[32] designa il curatore sentito l’interessato.

2Riservato il caso d’urgenza, il curatore, prima della designazione, è presentato all’interessato nel quadro di un incontro presente un delegato dell’autorità di protezione[33] che informa le parti dei reciproci diritti e doveri.

 

Durata

Art. 13[34]Salvo diversa indicazione, il curatore rimane in carica per due anni e, riservato il caso di dimissioni o mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno.

 

Ufficio delle curatele

(art. 4 legge)[35]

Art. 14[36]1L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) assume il ruolo di Ufficio delle curatele ai sensi dell’art. 4 della legge.

2Riservato il principio di sussidiarietà, l’UAP assume l’esecuzione delle misure che richiedono particolari competenze professionali.

3

4I curatori dell’UAP non possono invocare i motivi di dispensa di cui all’art. 400 cpv. 2 CC; possono tuttavia contestare la nomina per violazione del principio di sussidiarietà del loro ufficio rispetto al curatore privato.

5Essi sottostanno alle norme generali disciplinanti l’attività dei curatori.

 

Curatori privati

Art. 15[37]1Ogni comune mette a disposizione dell’autorità regionale di protezione[38], e aggiorna annualmente, un elenco di persone idonee disposte ad assumere mandati di curatore.

2Il comune sede, unitamente ai comuni del comprensorio, devono garantire all’autorità di protezione[39] un adeguato numero di curatori professionisti.

 

Remunerazione

Principio

(art. 49 legge)

Art. 16[40]1I curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese.

2All’assunzione del mandato l’autorità di protezione[41] definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato.

3La domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale.

4Il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno.

 

Calcolo

(art. 49 legge)

Art. 17[42]1L’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti.

2È riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora.

3Il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione[43] qualora l’impegno supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato.

4Per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti.

 

Compiti particolari[44]

Art. 181Se per l’adempimento di compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività.

2L’onorario calcolato in base al precedente capoverso può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.

 

Amministrazione delle misure di tutela

 

Piano d’intervento

Art. 19[45]1L’adozione di qualsiasi provvedimento di protezione presuppone un piano d’intervento deciso dall’autorità regionale di protezione[46]. La decisione di istituzione della misura definisce il problema, gli obiettivi perseguiti, i mezzi impiegati, le responsabilità, le scadenze per la valutazione dei risultati e per l’eventuale ridefinizione del piano.

2Dove necessario può essere designato un capoprogetto.

3L’autorità regionale di protezione[47] riceve alle scadenze convenute i rapporti di valutazione e verifica l’adeguatezza delle misure adottate.

 

Inventario

(art. 405 cpv. 2 CC)[48]

Art. 201La compilazione dell’inventario incombe al curatore e al delegato dell’autorità regionale di protezione.[49] [50]

2L’inventario va presentato prima possibile; l’autorità regionale di protezione[51] deve approvarlo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della misura.

3Se richiesto dalle circostanze l’autorità regionale di protezione[52] o il curatore ordinano subito misure cautelari a salvaguardia del patrimonio.[53]

4Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l’inventario completo nel termine massimo di sessanta giorni, sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la segnalazione di quelli presumibili o da verificare.

 

Art. 211L’inventario comprende tutti gli attivi e passivi del pupillo.

2I beni vanno indicati al loro valore reale. Se un immobile è registrato al valore di “stima ufficiale”, ciò va evidenziato; beni di scarso valore sono registrati pro memoria.

3La partecipazione a proprietà, come l’esistenza di polizze assicurative, pegni mobiliari o immobiliari, oneri o altri diritti vanno adeguatamente segnalati.

 

Inventario pubblico

(art. 405 cpv. 3 CC)

Art. 22[54]1Ad istanza del curatore, l’autorità regionale di protezione[55] può, se le circostanze lo consigliano, ordinare l’allestimento dell’inventario pubblico.

2L’incarico di allestire l’inventario pubblico è affidato ad un notaio che provvede alla pubblicazione delle gride.

3Se l’iscrizione ad inventario di un determinato elemento dell’attivo o del passivo appare dubbia o è contestata, il notaio ne fa menzione.

4Terminate le operazioni d’inventario, il notaio lo chiude trasmettendolo al curatore e all’autorità regionale di protezione.[56]

5Il curatore e l’autorità regionale di protezione[57] rimangono competenti per l’adozione di eventuali misure di salvaguardia del patrimonio.

 

Art. 23[58]

 

Rendiconti

(art. 410 e 411 CC)

Art. 24[59]1Ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale di protezione[60] il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l’autorità regionale di protezione può accordare una proroga.

2Il curatore deve sottoporre i rapporti al curatelato che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Ove ciò non fosse possibile ne darà motivazione.

3L’autorità regionale di protezione[61] approva i rendiconti entro il 30 giugno.

 

Verifica dei conti

(art. 7 cpv. 3 legge)[62]

Art. 25[63]Della verifica dei conti deve essere incaricata una persona interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi le necessarie competenze. La responsabilità dell’approvazione dei conti compete all’autorità regionale di protezione.[64]

 

Art. 26-27[65]

 

Norme finali

 

Abrogazione[66]

Art. 28Il presente regolamento abroga: il regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 ed il regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995.

 

Entrata in vigore[67]

Art. 29Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. gennaio 2001.

 

 

Norma transitoria[68]

1La remunerazione dei curatori per l’attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente.

2Per i mandati pendenti al 1° gennaio 2013 l’autorità di protezione[69] ha tempo fino al 31 dicembre 2013 per definire con il curatore una remunerazione oraria secondo gli art. 16 e 17.

3Fintanto che l’autorità regionale di protezione[70] non avrà definito con il curatore una diversa indennità, sono riconosciuti fr. 40.– all’ora.

 

Norma transitoria[71]

I presidenti in carica al 1° gennaio 2013 possono essere confermati senza la procedura di concorso.

 

 

Pubblicato nel BU 2000, 367.


[1]  Titolo modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[2]  Sottotitolo modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[3]  Art. modificato dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170; precedenti modifiche: BU 2004, 172; BU 2006, 412; BU 2008, 511; BU 2009, 538; BU 2010, 190; BU 2012, 618; BU 2013, 109 e 277; BU 2015, 275.

[4]  Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[5]  Cpv. modificato dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170; precedente modifica: BU 2015, 275.

[6]  Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[7]  Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[8]  Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[9]  Art. introdotto dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 386.

[10]  Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2009, 538; BU 2012, 618.

[11]  Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[12]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[13]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[14]  Art. modificato dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170; precedenti modifiche: BU 2004, 172; BU 2009, 538; BU 2010, 190; BU 2012, 618; BU 2013, 109 e 277.

[15]  Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[16]  Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[17]  Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[18]  Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedente modifica: BU 2012, 618.

[19]  Cpv. modificato dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170.

[20]  Art. modificato dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 401; precedenti modifiche: BU 2012, 618; BU 2013, 277.

[21]  Art. introdotto dal R 17.2.2016; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 89.

[22]  Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[23]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[24]  Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[25]  Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[26]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[27]  Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2006, 412; BU 2009, 538; BU 2012, 618.

[28]  Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedente modifica: BU 2012, 618.

[29]  Titolo introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[30]  Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[31]  Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[32]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[33]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[34]  Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedenti modifiche: BU 2006, 412; BU 2009, 538.

[35]  Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[36]  Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 410; precedenti modifiche: BU 2002, 76; BU 2006, 412; BU 2012, 618.

[37]  Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedenti modifiche: BU 2002, 76; BU 2006, 412.

[38]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[39]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[40]  Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedente modifica: BU 2009, 538.

[41]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[42]  Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedente modifica: BU 2009, 538.

[43]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[44]  Nota marginale introdotta dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170.

[45]  Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[46]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[47]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[48]  Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[49]  Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[50]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[51]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[52]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[53]  Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[54]  Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[55]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[56]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[57]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[58]  Art. abrogato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[59]  Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[60]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[61]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[62]  Nota marginale introdotta dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[63]  Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[64]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[65]  Art. abrogati dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

[66]  Nota marginale introdotta dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170.

[67]  Nota marginale introdotta dal R 10.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 170.

[68]  Norma transitoria introdotta dal R 19.2.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 109.

[69]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[70]  Denominazione modificata in «ARP» dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

[71]  Norma transitoria introdotta dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.