212.150

 Regolamento sullo stato civile del 29 marzo 2011 (RSC)

Regolamento

sullo stato civile

(RSC)[1]

del 29 marzo 2011 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 in particolare gli art. 31 e seguenti;[2]

visto l’art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928,

decreta:

Capitolo primo

Organizzazione

 

Delimitazione territoriale dei circondari e del Servizio centrale dello stato civile

Art. 1[3]1I circondari dello stato civile sono composti come segue:

a)il Servizio circondariale dello stato civile di Bellinzona, con sede nel Comune di Bellinzona, comprende il territorio dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera;

b)il Servizio circondariale dello stato civile di Locarno, con sede nel Comune di Locarno, comprende il territorio dei distretti di Locarno e di Vallemaggia;

c)il Servizio circondariale dello stato civile di Lugano, con sede nel Comune di Lugano, comprende il territorio del distretto di Lugano;

d)il Servizio circondariale dello stato civile di Mendrisio, con sede nel Comune di Mendrisio, comprende il territorio del distretto di Mendrisio.

2Il Servizio centrale dello stato civile (di seguito Servizio centrale) è designato quale Ufficio dello stato civile speciale ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 2004 (OSC) con competenza su tutto il territorio cantonale e ha sede a Bellinzona.

3Per ragioni organizzative e di prossimità le procedure possono essere effettuate su appuntamento in locali dislocati appositamente adibiti.

4Gli ufficiali dello stato civile di un determinato circondario in caso di necessità prestano supplenza presso un altro circondario.

 

Oneri del circondario sede

Art. 2[4]Ogni sede di circondario mette a disposizione gratuitamente uno o più locali idonei alla celebrazione dei matrimoni e alla conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate, nonché l’infrastruttura necessaria alla conduzione delle operazioni di stato civile, all’archiviazione dei registri, dei documenti e dei supporti di dati dello stato civile, in particolare con un’adeguata protezione dal furto, dal fuoco e dall’acqua.

 

Celebrazioni dei matrimoni e conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate presso i comuni[5]

Art. 31L’Ufficio dello stato civile, preso atto del preavviso espresso dal Servizio circondariale dello stato civile (di seguito Servizio circondariale) interessato, può permettere la celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate presso i comuni del circondario che mettono a disposizione locali idonei gratuiti.[6]

2I comuni che intendono mettere a disposizione locali idonei per la celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate sul proprio territorio notificano tramite il Servizio circondariale interessato, il numero, le particolarità e la documentazione delle sale disponibili gratuitamente. In aggiunta a sale gratuite possono essere proposti locali particolari, soggetti al pagamento delle spese cagionate dal loro utilizzo.[7]

3Le spese per la locazione di locali particolari per la celebrazione dei matrimoni e per la conversione cerimoniale, nonché quelle per i relativi disborsi, sono poste a carico dei fidanzati o dei partner direttamente dai comuni interessati, se del caso unitamente alle tasse della celebrazione del matrimonio effettuata dal Sindaco o dal Vicesindaco.[8]

4I fidanzati e i partner devono essere informati al momento della riservazione del locale particolare delle spese che saranno poste a loro carico.

5Il Servizio circondariale regola i dettagli. In caso di contestazioni decide in via definitiva l’Ufficio dello stato civile.

 

Autorità di vigilanza

Art. 4La vigilanza in materia di stato civile è esercitata dall’Ufficio dello stato civile.

 

Capitolo secondo

Competenze delle autorità di stato civile

 

Ufficio dello stato civile

Art. 5L’Ufficio dello stato civile, oltre alle competenze demandate dalle normative federali all’autorità di vigilanza, dirige, amministra, regola le supplenze e coordina la gestione dei servizi circondariali e centrale; esso in particolare:

a)esamina e decide sulla trascrizione degli atti e delle decisioni amministrative e giudiziarie emesse da autorità estere, che necessitano di una trascrizione o di un riconoscimento nei registri dello stato civile gestiti dalle autorità di stato civile ticinesi;

b)autorizza la celebrazione di matrimoni di stranieri non domiciliati o che non ottemperano i presupposti materiali stabiliti dal diritto svizzero (art. 43 cpv. 2 e 44 cpv. 2 della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 - LDIP; art. 73 e 74 OSC);

c)esamina e ordina le rettifiche, i complementi e le cancellazioni di competenza amministrativa nei registri particolari, nei registri delle famiglie e nel registro dello stato civile;

d)esercita le funzioni di primo livello di supporto nell’ambito delle funzionalità del registro informatizzato dello stato civile;

e)esamina, con la collaborazione del Servizio centrale, la documentazione straniera presentata per il rilevamento di una persona nel registro dello stato civile nell’ambito delle procedure di naturalizzazione, per la trascrizione di eventi e decisioni giudiziarie e amministrative estere, in vista di procedure preparatorie al matrimonio o per la registrazione di eventi naturali, dichiarazioni del nome, rispettivamente in occasione di riconoscimenti con componenti straniere o allorquando il diritto estero è o potrebbe essere applicato al nome (art. 37 LDIP). L’Ufficio emana le specifiche direttive riguardo ai singoli casi;[9]

f)organizza le ispezioni periodiche e straordinarie dei servizi dello stato civile subordinati e vigila affinché i registri, i documenti giustificativi ed i supporti elettronici di dati siano conservati in luogo sicuro;

g)si occupa della formazione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile e fissa i termini entro cui dev’essere conseguito l’attestato professionale federale di capacità professionale.

 

Servizio centrale dello stato civile

Art. 61Il Servizio centrale svolge i compiti stabiliti all’art. 2 cpv. 2 OSC.

2Esso inoltre:

a)si occupa della ripresa sistematica dei dati dai registri delle famiglie al registro dello stato civile e collabora alla ripresa dati di competenza dei servizi circondariali in caso di necessità;

b)si occupa della conservazione e dell’aggiornamento dei duplicati dei registri delle famiglie e dei registri particolari;

c)provvede se necessario alla riproduzione su microfilm o su supporto elettronico dei dati delle trascrizioni nei registri dello stato civile e alla loro conservazione.

 

Servizi circondariali dello stato civile

Art. 7I Servizi circondariali svolgono i compiti stabiliti dalle disposizioni federali e che non sono attribuiti al Servizio centrale o assunti dall’autorità di vigilanza.

 

Ufficiali straordinari

Art. 8[10]1I Sindaci e i Vicesindaci (ufficiali straordinari) sono abilitati alla sola celebrazione delle nozze nel rispettivo comune di nomina (art. 31d LAC); è riservata la loro designazione quali ufficiali straordinari in altri comuni in caso di supplenze. Essi non sono vincolati all’ottenimento dell’attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile, ma sono comunque tenuti a seguire i corsi di formazione e aggiornamento proposti dall’autorità di vigilanza (art. 96 OSC).

2La celebrazione delle nozze include sia la celebrazione del matrimonio, sia la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate (art. 75o OSC).

3L’esecuzione della procedura preparatoria e il ricevimento della dichiarazione di conversione in matrimonio dell’unione domestica registrata compete ai soli ufficiali dello stato civile (art. 62 e 75n OSC).

4È riservata la designazione dei Sindaci e Vicesindaci quali ufficiali straordinari, anche in altri comuni di nomina in caso di supplenze, previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza.

5Gli ufficiali straordinari non sono vincolati all’ottenimento dell’attestato professionale di ufficiale dello stato civile, ma sono comunque tenuti a seguire i corsi di formazione e aggiornamento proposti dall’Autorità di vigilanza (art. 96 OSC).

 

Capitolo terzo

Cambiamento di nome e adozione

 

Cambiamento del nome

Art. 91Le decisioni in materia di cambiamento di nome sono di competenza dell’Ufficio dello stato civile.

2La domanda, con firma autenticata, dev’essere presentata dall’interessato, dal suo rappresentante legale o da un suo procuratore.

3Essa dev’essere corredata dai seguenti documenti:

a)giustificativi a sostegno della motivazione su cui si fonda l’istanza;

b)libretto di famiglia o cartellina contenente gli atti dello stato civile se in possesso dell’istante;

c)consenso dei genitori o del rappresentante legale per i minorenni o gli interdetti incapaci di discernimento;

d)certificato di domicilio dell’istante in originale e rilasciato da meno di sei mesi;

e)copia di un documento di identità valevole.

4È riservata ogni altra richiesta di prova, in particolare gli atti di stato civile che si renderanno necessari nell’ambito della trattazione dell’istanza e per quanto i dati personali utili non siano direttamente rilevabili mediante procedura d’accesso al registro dello stato civile.

5L’Ufficio dello stato civile può sollecitare informazioni da altre autorità comunali e cantonali o da terzi utili per verificare i requisiti previsti dalle norme che disciplinano il cambiamento di nome.[11]

 

Adozione

Art. 101Le decisioni in materia di adozione competono all’Ufficio dello stato civile.

2La domanda, con firma autenticata, dev’essere presentata dall’interessato, dal suo rappresentante legale o da un suo procuratore.

3Essa dev’essere corredata dai seguenti documenti:

a)certificato relativo allo stato di famiglia registrato dei genitori adottivi iscritti nel registro dello stato civile, atto di famiglia o atti sostitutivi dei genitori non iscritti nel registro dello stato civile, a dipendenza del caso. I documenti, in originale, devono essere rilasciati da meno di sei mesi dalla competente autorità di stato civile;

b)certificato di domicilio dei genitori adottivi e dell’adottando; atto di nascita dell’adottando straniero non ancora iscritto nel registro dello stato civile;

c)certificato relativo allo stato di famiglia registrato dell’adottando iscritto nel registro dello stato civile, atto di famiglia o documenti sostitutivi, a dipendenza del caso, se non iscritto nel registro dello stato civile. I documenti devono essere rilasciati da meno di sei mesi dalla competente autorità di stato civile;

d)estratto del casellario giudiziale dei genitori adottivi;

e)consenso del padre e della madre dell’adottando (estratto del verbale della Delegazione tutoria).

4È riservata ogni altra richiesta di prova.

 

Capitolo quarto

Disposizioni particolari e speciali

 

Lingua ufficiale

Art. 11La lingua ufficiale degli uffici dello stato civile è l’italiano.

 

Spese

Art. 12Le spese per l’esercizio dello stato civile nei servizi circondariali e centrale sono a carico del Cantone.

 

Tenuta dei registri

Art. 131Il registro delle famiglie, i registri particolari delle nascite, delle morti e dei matrimoni in forma cartacea sono tenuti, sino alla gestione dei dati mediante il registro dello stato civile, in due esemplari.

2L’originale è tenuto e conservato dal Servizio circondariale; il duplicato è depositato e conservato dal Servizio centrale.

3Il registro dei riconoscimenti e quello delle legittimazioni sono tenuti e conservati in un solo esemplare presso il Servizio circondariale.

 

Documenti giustificativi dei registri

Art. 141I documenti giustificativi del registro delle famiglie e dei registri particolari tenuti in forma cartacea sono conservati presso il circondario interessato.

2I documenti giustificativi inerenti il rilevamento delle persone nel registro dello stato civile sono conservati presso il circondario dello stato civile del luogo di attinenza della persona interessata o dello straniero connesso con un cittadino svizzero e classificati secondo il comune di attinenza, rispettivamente in forma crescente secondo il numero star.

3I Servizi circondariali e il Servizio centrale tengono, oltre ad un archivio destinato ad accogliere i documenti giustificativi delle persone inserite nel registro dello stato civile secondo l’indicazione del capoverso precedente, una ulteriore suddivisione d’archivio per gli stranieri inseriti quali persone, non collegati a cittadini attinenti. All’interno di tale archiviazione è pure mantenuta la suddivisione crescente secondo i numeri star.

4I documenti giustificativi inerenti le transazioni elaborate sono conservati presso il Servizio che si è occupato delle stesse, separatamente dai giustificativi inerenti l’inserimento delle persone ed archiviati secondo l’anno di trattazione della transazione, successivamente per tipo di transazione e quindi secondo il numero crescente delle medesime.

5I documenti giustificativi sono conservati a tempo indeterminato; è riservata la conservazione mediante microfilm o supporto elettronico dei dati, secondo le disposizioni del diritto federale.

 

Estratti

Art. 151Gli estratti dal registro dello stato civile sono rilasciati dal Servizio dello stato civile circondariale o centrale, secondo le competenze stabilite dalle disposizioni federali.

2Gli estratti dai registri cartacei sono rilasciati dall’ufficiale dello stato civile del Servizio circondariale presso cui sono depositati i registri originali o, eccezionalmente, dal Servizio centrale presso cui sono depositati i duplicati dei registri se è garantita la corrispondenza degli stessi con i registri originali.

 

Nascite

Art. 161Le autorità, gli enti e le persone tenute alla notifica delle nascite secondo l’OSC effettuano l’annuncio direttamente al Servizio dello stato civile del circondario in cui è avvenuta la nascita o è stato trovato il bambino mediante un modulo firmato in originale.

2L’annuncio deve pure riportare il numero di iscrizione della nascita del registro delle levatrici.

 

Bambini abbandonati

Art. 171Chi trova un bambino abbandonato deve informare il Sindaco del Comune di ritrovamento.

2Il Sindaco assegna al bambino un cognome e un nome ed ottempera quanto prescrivono gli art. 34 e seguenti dell’OSC.

3Egli, oltre che all’ufficiale dello stato civile, notifica il ritrovamento:

a)all’autorità tutoria del luogo di ritrovamento;

b)all’Ufficio dello stato civile per l’avvio della procedura di accertamento dell’attinenza.

 

Nati morti

Art. 18La notifica di ogni bambino nato morto dev’essere accompagnata dal certificato medico attestante che il bambino all’atto della nascita era morto.

 

Morti

Art. 191Le autorità, gli enti e le persone tenute alla notifica delle morti secondo l’OSC effettuano l’annuncio allegando l’attestato medico di morte originale al Servizio dello stato civile del circondario in cui è avvenuta la morte o è stato ritrovato il cadavere. Copia dell’attestato di morte e della notifica sono inoltre consegnati o trasmessi alla Cancelleria comunale del Comune di morte.

2Il Municipio del Comune di morte è competente ad autorizzare la sepoltura, la cremazione e il rilascio della carta di passo per il cadavere secondo l’art. 36 OSC; l’autorizzazione per l’emissione di tali attestati può essere delegata dal Municipio ad un servizio dell’Amministrazione comunale.

 

Persona nota o ignota

Art. 20[12]La Polizia cantonale notifica la morte o il ritrovamento di un cadavere di una persona nota o ignota all’ufficiale dello stato civile del circondario della morte o del ritrovamento.

 

Persona morta e non ritrovata

Art. 211La Polizia cantonale, a conoscenza di circostanze in cui la morte di una persona scomparsa debba ritenersi certa, benché nessuno ne abbia visto il cadavere, è tenuta a farne notifica all’Ufficio dello stato civile.

2Quest’ultimo è legittimato a promuovere l’azione innanzi all’autorità giudiziaria.

 

Modulo

Art. 22Le notifiche della Polizia cantonale sono trasmesse con l’apposito modulo.

 

Segno di chiusura

Art. 23Gli spazi rimasti in bianco al termine dell’iscrizione negli estratti di tutti i registri cartacei sono completati con il segno -/-.

 

Comunicazioni in generale

Art. 24Le comunicazioni delle autorità giudiziarie, amministrative e dei pubblici ufficiali giusta gli art. 40 e seguenti dell’OSC sono effettuate al Servizio centrale, che poi le notifica agli uffici interessati.

 

Comunicazioni speciali

Art. 25Le comunicazioni vincolanti previste dall’OSC e quelle che comportano la decorrenza di un termine per il destinatario sono notificate per lettera raccomandata.

 

Comunicazioni di diritto cantonale

Art. 261Le decisioni di cambiamento del nome emanate nel Canton Ticino sono notificate dall’Ufficio dello stato civile alla Polizia cantonale ed al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale; se del caso le stesse sono pure notificate al Ministero pubblico, alla Sezione della circolazione, all’Ufficio di esecuzione ed alla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione.[13]

2Le decisioni di adozione emanate nel Canton Ticino sono notificate all’autorità di protezione del minore e dell’adulto competente, al tutore, all’assistente sociale e se del caso alla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione.[14]

2bisLe dichiarazioni di cambiamento di sesso con cambiamento di nome se vi sono elementi che lo giustificano sono notificate all’Ufficio di esecuzione, alla Polizia cantonale ed alla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione. Le dichiarazioni di cambiamento di sesso senza cambiamento di nome se vi sono elementi che lo giustificano sono notificate alle autorità competenti per il rilascio dei documenti d’identità.[15]

3Le decisioni di cambiamento del nome e di adozione di cui ai capoversi precedenti sono pure notificate nei casi previsti dall’art. 2 cpv. 2 dell’OSC.

3bisL’Ufficio dello stato civile comunica all’autorità cantonale competente in materia di naturalizzazione le iscrizioni delle decisioni di divorzio avvenute entro otto anni dalla naturalizzazione agevolata.[16]

4Le comunicazioni sono effettuate mediante una copia completa o un estratto della decisione, a seconda delle necessità.

 

Luoghi e orari per la celebrazione dei matrimoni e per la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate[17]

Art. 271La celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate avviene nei locali appositamente designati conformemente agli art. 2 e 3; le cerimonie all’aperto, in veicoli fermi o in movimento non sono consentite.[18]

2La celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale delle unioni domestiche registrate devono avvenire durante gli orari di apertura del Servizio circondariale o del Comune, non oltre le ore 19.00; esse non possono aver luogo le domeniche e i giorni festivi cantonali riconosciuti.[19]

3È riservata la procedura d’urgenza di cui agli art. 100 cpv. 2 del Codice civile svizzero, 68 cpv. 2 e 75a cpv. 3 OSC.

 

Capitolo quinto

Norme applicabili all’atto d’origine

 

Diritto applicabile

Art. 28Per quanto non sia disciplinato dalle disposizioni federali sono applicabili le norme del presente capitolo.

 

Rilascio

Art. 291Il Servizio circondariale rilascia l’atto d’origine sulla base del registro dello stato civile.

2L’atto d’origine è trasmesso al titolare del documento, al suo rappresentante legale o, su sua indicazione, accordo o informazione, all’autorità o alla persona dallo stesso designata; per i minorenni occorre il consenso del rappresentante legale.

3Il controllo degli atti d’origine rilasciati è effettuato sulla base del registro dello stato civile o, per gli atti rilasciati in base ai registri delle famiglie e per quanto possibile, sulla base dei repertori degli atti d’origine precedentemente tenuti dagli uffici dello stato civile comunali.

 

Deposito

Art. 301L’atto d’origine è depositato presso il Comune di domicilio svizzero; esso può anche essere consegnato all’interessato in vista della sua immatricolazione presso la Rappresentanza svizzera all’estero.

2Nel caso di cambiamento di domicilio in Svizzera, l’atto d’origine è trasmesso al Comune del nuovo domicilio oppure consegnato all’interessato per le formalità di trasferimento del domicilio.

3Non è ammessa la trasmissione postale dell’atto d’origine all’estero.

 

Aggiornamento e perdita

Art. 311In caso di modifica dello stato civile, del nome o dell’attinenza, occorre sostituire l’atto d’origine.

2L’atto d’origine che ha perso validità a seguito della modifica dello stato civile, del nome o dell’attinenza del titolare è distrutto da parte dell’autorità di deposito.

3Chi ha perso il proprio atto d’origine deve notificare la perdita all’ufficiale dello stato civile che l’ha emesso.

4Se l’ufficiale dello stato civile constata che è già stato emesso un atto d’origine con l’attuale stato personale del richiedente, prima del rilascio di un nuovo documento occorre pretendere che il titolare dichiari, richiamando l’obbligo di dire la verità, che né lui stesso, né altre persone o autorità sono in possesso del documento precedente.

5Ricevuta la relativa attestazione, l’autorità competente rilascia un nuovo atto d’origine.

 

Tassa

Art. 321Il titolare dell’atto d’origine che sollecita il rilascio, la sostituzione o l’aggiornamento dell’atto d’origine è tenuto al pagamento della tassa stabilita dall’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile del 27 ottobre 1999 (OESC).[20]

2Allorquando l’atto d’origine è richiesto dal controllo abitanti, l’incasso della tassa di rilascio, che è a carico del titolare del documento, avviene presso il servizio richiedente.

 

Validità

Art. 33Restano valevoli gli atti d’origine rilasciati precedentemente, sino all’eventuale modifica dello statuto personale dell’interessato. In caso di sostituzione vale quanto indicato dal presente capitolo.

 

Capitolo sesto

Tasse

 

Ufficio dello stato civile Comuni di celebrazione

Art. 341L’Ufficio dello stato civile, i Servizi circondariali, il Servizio centrale e le Autorità comunali di celebrazione riscuotono le tasse previste dall’OESC.

2Per quanto di competenza cantonale, sono stabilite le seguenti tasse:

cartellina degli atti di stato civile: da fr. 10.– a fr. 20.–.

3Le spese per la traduzione, l’autenticazione e la verifica di documenti, l’assunzione di atti e certificazioni ed attestazioni mancanti richiesti dall’Ufficio dello stato civile, dal Servizio centrale o dai Servizi circondariali sono a carico delle persone interessate all’iscrizione o alla procedura, unitamente ai relativi disborsi. E’ riservata l’applicazione dell’art. 13 cpv. 3 OESC.

4Le competenze cantonali relative alla rinuncia completa o parziale, rispettivamente all’applicazione dei supplementi degli emolumenti per la celebrazione dei matrimoni e la conversione cerimoniale dell’unione domestica registrata di cui agli art. 3 cpv. 2 e 6 cpv. 2 OESC, sono delegate ai Municipi nei casi di cui all’art. 3 cpv. 3.[21]

 

Ufficio dello stato civile

Art. 35L’Ufficio dello stato civile applica le seguenti tasse:

a)autorizzazione al cambiamento del nome (art. 30 CCS) fino a un massimo di fr. 700.–;

b)pronuncia dell’adozione (art. 264 e segg. CCS) fino a un massimo di fr. 1200.–.

 

Capitolo settimo

Penalità

 

Sanzioni

Art. 36Le sanzioni giusta l’art. 91 dell’OSC sono pronunciate dall’Ufficio dello stato civile.

 

Capitolo ottavo

Norme finali

 

Norma transitoria - condizioni di nomina dei funzionari di stato civile già in carica

Art. 37L’Ufficio dello stato civile determina l’obbligatorietà al conseguimento dell’attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile delle persone attive nel settore dello stato civile al 1° giugno 2004, sulla base degli anni di servizio e del grado di occupazione svolto presso la precedente autorità di stato civile comunale o presso l’autorità di vigilanza.

 

Norma abrogativa

Art. 38È abrogato il regolamento sullo stato civile del 21 febbraio 2006.

 

Entrata in vigore

Art. 39Il presente regolamento, ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[22]

 

 

Pubblicato nel BU 2011, 293.


[1]  Titolo modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.

[2]  Ingresso modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[3]  Art. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414; precedente modifica: BU 2022, 176.

[4]  Art. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[5]  Nota marginale modificata dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[6]  Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[7]  Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[8]  Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[9]  Lett. modificata dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[10]  Art. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[11]  Cpv. introdotto dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.

[12]  Art. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.

[13]  Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.

[14]  Cpv. modificato dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.

[15]  Cpv. introdotto dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.

[16]  Cpv. introdotto dal R 6.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 414.

[17]  Nota marginale modificata dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[18]  Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[19]  Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[20]  Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[21]  Cpv. modificato dal R 1.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 176.

[22]  Entrata in vigore: 17 maggio 2011 - BU 2011, 293.