215.310

 : R sul prestito a pegno - 30 giugno 1994

 

Regolamento

sul prestito a pegno

(del 30 giugno 1994)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 187 cpv. 3 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911;

decreta:

A. Campo d’applicazione

Art. 1Il presente regolamento disciplina il prestito a pegno giusta gli art. 907 e seguenti del Codice civile svizzero.

 

B. Rilascio dell’autorizzazione

I. Requisiti

Art. 21L’esercizio di un istituto di prestito a pegno è soggetto ad autorizzazione, la quale è rilasciata dal Consiglio di Stato se sono adempiuti i seguenti requisiti:

a)le persone incaricate dell’amministrazione e direzione dell’istituto hanno l’esercizio dei diritti civili, godono di ottima reputazione, garantiscono un’attività irreprensibile e non si trovano in stato d’insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di fallimento;

b)l’istituto dispone di un capitale minimo di fr. 1'000'000.-- interamente liberato, oppure di una garanzia che gli consente di beneficiare di un finanziamento di pari importo; le due forme possono essere combinate fra di loro;

c)l’istituto ha un’assicurazione per la responsabilità civile, il cui importo deve coprire il valore degli oggetti depositati in pegno, ritenuto un minimo di fr. 1'000'000.--; la copertura deve essere adeguata ogni anno ai valori in deposito.[1]

2Non è considerato godere di ottima reputazione, rispettivamente garantire un’attività irreprensibile in particolare colui che negli ultimi dieci anni è stato condannato in Svizzera da autorità giudiziarie a pene privative della libertà per reati intenzionali contrari alla dignità professionale; per condanne subite all’estero, si considerano solo quelle possibili anche secondo il diritto svizzero.

3L’autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni, e può essere rinnovata su richiesta dell’istituto.

 

II. Procedura

Art. 31La domanda volta ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare un istituto di prestito a pegno è presentata al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia (in seguito Dipartimento), accompagnata dai documenti seguenti:

a)curriculum vitae delle persone incaricate dell’amministrazione e direzione dell’istituto;

b)[2]

c)estratto del casellario giudiziale;

d)attestazione dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti competente dalla quale risulti che le persone interessate non si trovano in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni o in stato di fallimento;

e)attestazione comprovante il versamento integrale del capitale minimo richiesto o la prestazione della garanzia equivalente;[3]

f)attestazione comprovante l’esistenza di una copertura per la responsabilità civile;[4]

g)estratto del registro di commercio.[5]

2Il Dipartimento può chiedere altri documenti che ritiene necessari.

 

III. Tasse

Art. 41Il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione soggiacciono a una tassa di fr. 500.-.

2L’esercizio dell’istituto di prestito a pegno soggiace a una tassa annua di fr. 300.-.

 

C. Esercizio dell’attività

I. Contratto

Art. 51Per ogni prestito a pegno è richiesto un contratto in forma scritta, un esemplare del quale deve essere consegnato al debitore.

2Il contratto, al quale va allegato un esemplare del presente regolamento, deve contenere le indicazioni seguenti:

a)il numero progressivo del contratto;

b)la denominazione (ragione sociale), la sede e l’indirizzo dell’istituto di prestito a pegno;

c)le generalità e l’indirizzo del debitore;

d)la data della conclusione del contratto;

e)l’ammontare netto del mutuo;

f)il tasso d’interesse annuale e, se la durata del contratto è inferiore a un anno, il tasso d’interesse effettivo;

g)l’ammontare annuale delle spese (amministrative e di custodia) e se la durata del contratto è inferiore a un anno, l’ammontare effettivo delle stesse;[6]

h)la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato;

i)nel caso di rimborso anticipato, il diritto del debitore alla remissione degli interessi e a un’equa riduzione delle spese corrispondenti alla durata del mutuo rimasta inutilizzata;

l)la descrizione esatta dell’oggetto dato in pegno; se l’oggetto è numerato, deve pure essere riportato il numero di identificazione.

3Il contratto può avere una durata massima di dodici mesi; esso è rinnovabile nei modi e nelle forme previsti dai cpv. 1 e 2.

 

II. Registrazione

Art. 6L’istituto deve tenere un registro in due esemplari, da custodire in luoghi separati, nel quale devono essere iscritte, per ogni contratto, le indicazioni di cui alle lett. a), c), d), e), f), g), h) e l) dell’art. 5, nonché la data della consegna e del ritiro dell’oggetto dato in pegno e, se del caso, della vendita dello stesso.

 

III. Polizza

Art. 7All’atto della consegna dell’oggetto dato in pegno, l’istituto è tenuto a rilasciare al debitore un’apposita polizza (ricevuta) contenente le indicazioni seguenti:

a)la denominazione (ragione sociale), la sede e l’indirizzo dell’istituto di prestiti a pegno;

b)la descrizione esatta dell’oggetto dato in pegno, con la menzione, se del caso, del numero di identificazione;

c)il numero progressivo del contratto;

d)l’ammontare netto del mutuo;

e)la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato.

 

IV. Oneri massimi a carico del debitore

Art. 81Sul mutuo può essere applicato un interesse massimo del 12% all’anno (1% al mese).

2Per ogni contratto possono essere addebitate spese annuali massime del 2% dell’ammontare netto del mutuo.

3Per ogni contratto possono essere addebitate spese annuali di custodia massime del 2,5% dell’ammontare netto del mututo.[7]

4Ogni clausola del contratto che prevede ulteriori rimunerazioni per l’istituto è nulla.[8]

 

V. Deposito e misure di sicurezza

Art. 9Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere giornalmente depositati presso una banca (cassetta di sicurezza o altro); l’istituto che dispone delle necessarie misure di sicurezza può essere autorizzato dal Dipartimento a conservare gli oggetti nei suoi locali.

 

VI. Diritto di riscatto del debitore

Art. 10Il debitore ha il diritto di riscattare in ogni tempo l’oggetto dato in pegno, rimborsando il mutuo e pagando gli interessi e le spese calcolati fino a tutto il mese corrente in cui avviene il riscatto.

 

VII. Vendita del pegno

Art. 111Se il pegno non viene riscattato nel termine pattuito, l’istituto diffida il debitore, con pubblicazione nel Foglio ufficiale e lettera raccomandata, a riscattarlo entro un termine di trenta giorni.

2Se la diffida rimane infruttuosa, la vendita del pegno avviene, senza esecuzione preventiva, a cura dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del luogo in cui l’istituto ha la sua sede, secondo le modalità previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per la realizzazione dei beni mobili; l’istituto ha il diritto di addebitare gli interessi sul capitale, decorrenti dalla scadenza del mututo sino al momento della vendita, al tasso stabilito dal contratto, nonché le spese di pubblicazione, di realizzazione e di custodia; l’istituto non può far valere un credito personale.[9]

3Il Dipartimento può delegare a terzi, sotto la sua vigilanza, l’organizzazione di aste; al proposito esso emana le necessarie disposizioni.[10]

4L’eccedenza della vendita spetta al debitore, il cui diritto si prescrive in cinque anni; trascorso questo termine, l’importo è devoluto all’istituto.[11]

 

VIII. Iscrizione e contabilità

Art. 12L’istituto è tenuto ad iscriversi nel registro di commercio e deve tenere la contabilità giusta gli art. 957 e seguenti del Codice delle obbligazioni.

 

I: Incompatibilità

Art. 12a[12]L’attività di prestito a pegno è incompatibile con ogni altra attività economica.

 

D. Vigilanza

Art. 131L’attività dell’istituto soggiace alla vigilanza del Dipartimento, il quale effettua regolari ispezioni.

I. Pubblicità e rapporto annuale

2In ogni forma di pubblicità listituto deve designare inequivocabilmente la propria ditta (ragione sociale) e dare indicazioni chiare sull’ammontare netto del mutuo, il costo totale del mutuo e il tasso annuo effettivo globale.

3L’istituto è tenuto a presentare ogni anno un rapporto sulla sua attività secondo le direttive del Dipartimento.

 

II. Misure disciplinari

Art. 141Il Dipartimento punisce le infrazioni al Codice civile svizzero, alla legge federale sul credito al consumo e al presente regolamento con le seguenti misure disciplinari nei confronti delle persone incaricate dell’amministrazione e direzione dell’istituto:

a)l’ammonimento;

b)la multa sino a fr. 10000.--.

2Il Dipartimento, se accerta violazioni del Codice civile svizzero, della legge federale sul credito al consumo e del presente regolamento o viene a conoscenza di altre irregolarità, adotta i provvedimenti necessari al ripristino dell’ordine legale e alla soppressione delle irregolarità.

 

III. Revoca dell’autorizzazione

Art. 151Il Consiglio di Stato revoca l’autorizzazione d’esercizio all’istituto che non adempie più le condizioni richieste per il rilascio della stessa.

2La revoca dell’autorizzazione può essere pronunciata anche in caso di ripetuta o grave violazione da parte dell’istituto degli obblighi stabiliti dal Codice civile svizzero, dalla legge federale sul credito al consumo e dal presente regolamento.

3In caso di esercizio di un istituto di prestito a pegno senza autorizzazione, il Dipartimento ordina tutte le misure atte a far cessare la situazione di fatto contraria alla legge, e segnatamente la cessazione dell’attività da parte dell’istituto; è applicabile l’articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[13]

 

E. Estinzione dell’autorizzazione

Art. 161L’autorizzazione si estingue:

a)con la scadenza, trascorso il periodo di cinque anni, fatto salvo il caso del rinnovo;

b)con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica;

c)con la rinuncia del titolare;

d)con la revoca.

2In caso di estinzione dell’autorizzazione, la cauzione è svincolata applicando per analogia gli art. 7, 8 e 9 del regolamento della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario; questa procedura si applica pure, in caso di sostituzione della cauzione, per lo svincolo della precedente cauzione.[14]

 

F. Pubblicazione

Art. 17Il rilascio, il rinnovo, la revoca e l’estinzione dell’autorizzazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale; possono pure esserlo le misure adottate giusta l’art. 15 cpv. 3.

 

G. Norma transitoria

Art. 17a[15]Le disposizioni concernenti il capitale o la garanzia minimi non si applicano, sino alla scadenza dell’autorizzazione, agli istituti che già dispongono, all’entrata in vigore della modifica del 20 febbraio 2001, dell’autorizzazione.

 

H. Entrata in vigore[16]

Art. 18Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[17]

 

 

Pubblicato nel BU 1994, 259.

 

 


[1]  Cpv. modificato dal R 20.2.2001, in vigore dal 23.1.2001 - BU 2001, 50; precedente modifica: BU 1994, 659.

[2]  Lett. abrogata dal R 12.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 211.

[3]  Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[4]  Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[5]  Lett. introdotta dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[6]  Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[7]  Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[8]  Cpv. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[9]  Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[10]  Cpv. modificato dal R 26.5.1998; in vigore dal 29.5.1998 - BU 1998, 161.

[11]  Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50; introdotto dal R 26.5.1998 - BU 1998, 161.

[12]  Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[13]  Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.

[14]  Cpv. modificato dal R 4.7.1995; in vigore dal 7.7.1995 - BU 1995, 311.

[15]  Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[16]  Nota marginale modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.

[17]  Entrata in vigore: 12 luglio 1994 - BU 1994, 259.