213.210



 

Regolamento

concernente i consultori matrimoniali-familiari

(dell’11 novembre 2003)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Autorità competente

Art. 1Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, svolge i compiti descritti nella legge, preavvisando inoltre al Consiglio di Stato il riconoscimento dei consultori gestiti da privati.

 

Requisiti dell’operatore del consultorio

matrimoniale-familiare

a) in generale

Art. 2L’operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimoniale-familiare o quale mediatore familiare ed avere almeno 25 anni.

 

b) formazione

Art. 31Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione che corrispondano ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (FRTSCC).

2Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in mediazione familiare riconosciuta dall’Associazione svizzera per la mediazione (ASM).

 

Riconoscimento e notifiche

Art. 41L’istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti:

a.l’elenco degli operatori del consultorio e il loro grado d’occupazione;

b.per ogni operatore, i relativi attestati di formazione;

c.per i cittadini svizzeri, un certificato di stato civile aggiornato, per i cittadini stranieri, l’atto di nascita;

d.l’esatta designazione della sede del consultorio.

2Ogni modifica dei dati comunicati con l’istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata.

 

Istanze per il sussidio

a) delle strutture

Art. 5Le istanze per il sussidio per l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture, come pure per l’arredamento e l’acquisto di attrezzature destinate al consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia corredate dal preventivo di spesa.

 

b) delle attività

Art. 6Le istanze per il sussidio delle attività del consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia entro il 31 marzo di ogni anno corredate dai conti consuntivi dell’anno precedente e dalla distinta degli emolumenti incassati.

 

Entrata in vigore e abrogazione

Art. 71È abrogato il regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari del 21 novembre 1989.

2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore[1] immediatamente.

 

 

Pubblicato nel BU 2003, 418.


[1]  Entrata in vigore: 5 dicembre 2003 - BU 2003, 418.