178.110

 : R conc. l' organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni - 18 marzo 1998

 

Regolamento

concernente l’organizzazione e la procedura

del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie

e gli infortuni

(del 18 marzo 1998)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti l’articolo 89 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie e l’articolo 77 capoverso 3 della legge di applicazione del 26 giugno 1997 della legge federale sull’assicurazione malattie,

visti l’articolo 57 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni e l’articolo 7 della legge del 16 aprile 1984 sull’assicurazione contro gli infortuni,[1]

decreta:

Tribunale arbitrale: composizione e sede

Art. 11Il Tribunale arbitrale è composto da un presidente designato dal Consiglio di Stato per un periodo di sei anni e di due membri nominati uno ciascuno dalle due parti in causa rispettivamente con la petizione e con la risposta.

2Il presidente è sostituito da un supplente designato dal Consiglio di Stato per un periodo di sei anni.

3Se una parte non designa il proprio arbitro, il presidente le assegna un termine di dieci giorni per la designazione. Trascorso infruttuosamente questo termine, la nomina viene eseguita d’ufficio dal presidente.

4Il Tribunale arbitrale ha sede presso il recapito del presidente, che ne cura anche i lavori di cancelleria.

 

Competenza

Art. 21Il Tribunale arbitrale giudica, con giurisdizione su tutto il Cantone:

a)in materia di assicurazione contro gli infortuni: le contestazioni tra assicuratori e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, stabilimenti e case di cura;

b)in materia di assicurazioni contro le malattie: le contestazioni tra assicuratori e fornitori di prestazioni e anche per i casi in cui l’assicurato è debitore della rimunerazione (sistema del terzo garante).

2Se le convenzioni tariffali o relative al controllo della qualità delle prestazioni prevedono l’intervento di una commissione cantonale paritetica per una procedura di conciliazione, il Tribunale arbitrale può essere adito soltanto dopo il fallimento della conciliazione.

 

Petizione

Art. 3La contestazione è promossa con petizione al Tribunale arbitrale, che viene intimata alla parte convenuta.

 

Risposta

Art. 4Entro venti giorni dall’intimazione la parte convenuta deve presentare la risposta.

 

Ulteriore scambio di allegati

Art. 5Il presidente può ordinare un ulteriore scambio di allegati.

 

Udienza

Art. 6Terminato lo scambio degli allegati le parti sono convocate all’udienza pubblica davanti al Tribunale arbitrale.

 

Ricusazione[2]

Art. 7[3]1Per la ricusazione del presidente e degli arbitri si applicano per analogia le norme del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008.

2La domanda di ricusazione deve essere motivata e presentata con il primo atto di causa o non appena la parte è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.

3La domanda di ricusazione di un arbitro è decisa dal presidente, quella del presidente del Tribunale arbitrale dal presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

4Nel caso di ricusazione, dimissioni o morte di un arbitro, la parte che lo ha proposto è invitata a designare un nuovo arbitro entro dieci giorni.

 

Prove: assunzione e apprezzamento

Art. 81L’istruzione e l’assunzione delle prove sono curate in modo semplice e rapido dal presidente.

2Il presidente ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di respingere, siccome ininfluenti al giudizio, domande di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

 

Sentenza

Art. 9La sentenza è adottata dal Tribunale e viene intimata alle parti e al Consiglio di Stato nella forma scritta.

 

Revisione

Art. 10[4]Per il rimedio della revisione fanno stato gli articoli 57 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Tasse

Art. 11La tassa di giustizia è fissata dal Tribunale nella misura da fr. 100.-- a fr. 10 000.--, oltre le spese, tenendo conto del principio della copertura dei costi.

 

Ripetibili

Art. 12Il Tribunale arbitrale condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità per titolo di ripetibili alla controparte.

 

Indennità ai testi e ai periti

Art. 13Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla Legge sulla tariffa giudiziaria.

 

Indennità agli arbitri

Art. 141Gli arbitri ricevono le seguenti indennità: fr. 300.-- per giornata intera; fr. 150.-- per mezza giornata.

2Per il rimanente fanno stato le norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.[5]

 

Indennità al Presidente e al supplente

Art. 151Il presidente o il suo supplente riscuote una diaria di fr. 300.-- per le incombenze affidategli; se libero professionista, riscuote una diaria di fr. 600.--, tutto compreso.

2Per mezza giornata o per un giorno incominciato, va conteggiata mezza diaria.

3Per il rimanente vale l’art. 14 cpv. 2.

 

Diritto sussidiario

Art. 16[6]Per quanto non stabilito dal presente Regolamento e nella misura compatibile con le esigenze di semplicità e rapidità del procedimento, si applica, in via sussidiaria, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Norma transitoria

Art. 17Le cause pendenti all’entrata in vigore del presente Regolamento sono giudicate dal Tribunale arbitrale nella nuova composizione.

 

Abrogazione

Art. 18Il presente Regolamento abroga il Regolamento concernente l’organizzazione della procedura del Tribunale arbitrario in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 1968.

 

Entrata in vigore

Art. 19Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[7]

 

 

Pubblicato nel BU 1998, 79.

 

 


[1]  Ingresso modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.

[2]  Nota marginale modificata dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.

[3]  Art. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.

[4]  Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.

[5]  Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 234.

[6]  Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.

[7]  Entrata in vigore: 24 marzo 1998 - BU 1998, 79.