312.410

 Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 21 dicembre 2010 (RLACLAV)

 

Regolamento

della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati

(RLACLAV)[1]

del 21 dicembre 2010 (stato 3 marzo 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata

-la legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati;

-ritenuto che i termini utilizzati in tutto il regolamento sono da intendere sia al maschile che al femminile;[2]

decreta:

Capitolo primo

Competenze

 

Dipartimento competente

Art. 11Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (in seguito: LAV) e la legge cantonale di applicazione e complemento (in seguito LACLAV).

2Il Dipartimento è in particolare competente a:

a)decidere il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi ai sensi dell’art. 16 LAV;

b)decidere sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi dell’art. 5 LACLAV;

c)stabilire l’acconto ai sensi dell’art. 21 LAV e deciderne il rimborso ai sensi dell’art. 7 OAVI;

d)emanare le direttive relative all’entità delle prestazioni riconosciute di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi.

 

Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime (Commissione)

Art. 21La Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime svolge i seguenti compiti:

a)valuta l’efficacia e la pertinenza delle misure di aiuto alle vittime;

b)preavvisa le proposte di modifiche legislative, il piano d’intervento sulle tematiche emergenti inerenti all’aiuto alle vittime nonché le istanze di sussidio ai sensi dell’art. 5a LACLAV;

c)propone misure e progetti di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti.

2La Commissione è nominata dal Consiglio di Stato che ne designa il Presidente e il Vicepresidente.

3Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento valgono le norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6.5.2008.

 

Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP)

Art. 3[3]1L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) assicura le prestazioni di consulenza, di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV ad eccezione delle decisioni di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine ai sensi dell’art. 16 LAV. L’UAP e per esso il suo Delegato, si avvale al suo interno del servizio per l’aiuto alle vittime di reati.

2L’UAP può avvalersi di terzi per l’erogazione delle prestazioni di cui agli art. 12 e segg. LAV.

3In particolare l’UAP:

a)decide sulle richieste di sussidio per le attività di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti ai sensi dell’art. 5a LACLAV;

b)stipula gli accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 4 LACLAV con gli enti o i consulenti privati che assicurano le prestazioni di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. e LACLAV.

 

Delegato per l’aiuto alle vittime di reati

Art. 41Il Delegato per l’aiuto alle vittime di reati (Delegato):

a)coordina l’insieme delle prestazioni della LAV e della LACLAV, in particolare quelle previste all’art. 1 cpv. 2, art. 3 cpv. 2, 3, art. 5, 6 e 7 del presente regolamento;

b)assicura la consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e 13 LAV;

c)decide sulle richieste concernenti l’aiuto immediato;

d)organizza la formazione continua degli operatori preposti alla consulenza;

e)in accordo con la Polizia elabora le modalità di informazione e di annuncio dei casi al consultorio ai sensi dell’art. 8 LAV;

f)promuove direttamente o in collaborazione con enti pubblici o privati, attività di sensibilizzazione, di prevenzione, d’informazione e di formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti;

g)assicura contatti regolari con le autorità federali e cantonali e gli altri enti pubblici e privati che si occupano delle vittime;

h)assume la funzione di segretario della Commissione.

2Il Delegato adempie i propri compiti legali in modo autonomo; soggiace alla vigilanza del Dipartimento della sanità e della socialità ed è attribuito amministrativamente all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni.

 

Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC)

Art. 5L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale assicura direttamente le prestazioni medico-psicologiche di consulenza, aiuto immediato e aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV.

 

Istituto delle assicurazioni sociali (IAS)

Art. 6L’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante ai sensi dell’art. 6 LAV per il calcolo del contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi e per l’indennizzo.

 

Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI)

Art. 7[4]1L’Ufficio rette, anticipi e incassi esercita il diritto di regresso contro terzi fino a concorrenza dell’importo versato ai sensi dell’art. 7 LAV; esso può rinunciare alle pretese dello Stato nei confronti dell’autore del reato in applicazione dell’art. 7 cpv. 3 LAV.

2L’URAI promuove l’incasso e la procedura esecutiva relativa al rimborso dell’acconto.

3L’URAI rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie.

 

Capitolo secondo

Procedure

 

Aiuto a più lungo termine fornito da terzi, indennizzo e torto morale

Art. 81Le istanze motivate concernenti il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l’indennizzo e/o la riparazione morale devono essere inoltrate al Dipartimento e contenere tutte le informazioni necessarie per determinare le pretese.

2Il Dipartimento stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione necessaria.

3Le spese di avvocato sono riconosciute secondo la tariffa sull’assistenza giudiziaria.

 

Sussidio per le attività di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione

Art. 9[5]1L’istanza di sussidio va inoltrata all’UAP e deve contenere:

a)statuto, composizione degli organi e presentazione dell’ente promotore;

b)descrizione del progetto;

c)indicazione degli obiettivi;

d)eventuali collaborazioni con terzi;

e)mezzi e metodi necessari per raggiungere gli obiettivi;

f)eventuale quantificazione delle prestazioni;

g)preventivo di spesa e piano di finanziamento del progetto;

h)modalità di valutazione dell’esito.

2L’UAP determina le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria.

 

Sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LAV di persone decedute a causa di morte violenta

Art. 101L’ente che, previo consenso delle persone interessate, assicura il sostegno immediato ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. e LACLAV comunica al Delegato entro 24 ore e al termine dell’intervento le informazioni necessarie riferite alla persona deceduta e ai destinatari del sostegno immediato per l’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare:

a)l’identità e l’indirizzo delle persone ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LAV per l’aiuto immediato, se queste ultime vi acconsentono;

b)i casi oggetto di sostegno immediato, comprensivi segnatamente delle seguenti indicazioni:

-anno di nascita, sesso, luogo di domicilio e nazionalità della persona deceduta e dei destinatari del sostegno immediato;

-presunta causa del decesso;

-data, luogo, durata e tipo d’intervento;

-ente segnalante;

-operatore di riferimento dell’ente che assicura il sostegno;

2L’intervento di sostegno immediato è assicurato per un massimo di 20 ore.

3Se necessario per l’adempimento dei suoi compiti, il Delegato può esigere dagli enti che assicurano il sostegno l’accesso alla documentazione relativa a singoli interventi.

 

Capitolo terzo

Disposizioni transitorie e finali

 

Norma transitoria

Art. 11Le domande pendenti di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi sono rette dal diritto cantonale previgente.

 

Norma abrogativa

Art. 12Il regolamento di esecuzione della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati dell’8 marzo 1995 (del 26 giugno 1996) è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 13Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[6]

 

 

Pubblicato nel BU 2010, 558.


[1]  Titolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343.

[2]  Ingresso modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343.

[3]  Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.

[4]  Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 41.

[5]  Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.

[6]  Entrata in vigore: 24 dicembre 2010 - BU 2010, 558.