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Convenzione

fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione,

l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino

(23 settembre 2008)

 

visto l’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino:

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

Oggetto

Art. 1La Convenzione disciplina in particolare:

a)la trasmissione di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni nel campo d’applicazione degli Accordi di associazione a Schengen e a Dublino;

b)la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE;

c)l’elaborazione di posizioni comuni delle delegazioni svizzere nei comitati misti;

d)i diritti e gli obblighi reciproci di Confederazione e Cantoni nella trasposizione, nell’applicazione e nello sviluppo di nuovi atti e misure dell’UE giusta l’articolo 7 dell’Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen (AAS) e l’articolo 4 dell’Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Dublino (AAD), che sono notificati dall’UE alla Svizzera (in seguito «nuovi atti e provvedimenti»).

 

Collaborazione

Art. 21La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente e di comune intesa nel quadro delle loro competenze negli ambiti interessati da Schengen e Dublino. I Cantoni contribuiscono in particolare allo sviluppo come anche all’applicazione e alla trasposizione dell’acquis di Schengen e di Dublino.

2La Confederazione e i Cantoni provvedono alle necessarie misure organizzative affinché siano adempiuti tempestivamente ed efficacemente gli obblighi internazionali della Svizzera derivati dall’AAS e dall’AAD.

3Si informano reciprocamente, in modo esaustivo e tempestivo, riguardo ai progetti legislativi interni nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD.

4Si informano anche riguardo alla giurisprudenza in questi campi.

 

Sezione 2

Garanzia dell’informazione, del coordinamento e della cooperazione

 

Uffici di contatto tra Confederazione e Cantoni

Art. 3Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Cantoni designano il rispettivo ufficio di contatto.

 

Trasmissione delle informazioni

Art. 41Di norma, la Confederazione e i Cantoni s’informano per il tramite dei propri uffici di contatto.

2La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti indirizzati dall’UE alla Svizzera siano trasmessi immediatamente ai Cantoni.

3Gestisce un portale elettronico che consente a Confederazione e Cantoni un accesso immediato alle informazioni e ai dati.

 

Coordinamento

Art. 51Di norma, la Confederazione e i Cantoni discutono internamente i propri pareri prima di comunicarseli per il tramite degli uffici di contatto.

2Coordinano la trasposizione nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD, in particolare per l’aspetto temporale.

 

Sezione 3

Sviluppo, trasposizione e applicazione dell’acquis di Schengen e di Dublino

 

Contributo dei Cantoni nei comitati misti e

nei gruppi di lavoro dell’UE

Art. 61I Cantoni partecipano all’elaborazione delle prese di posizione svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE negli ambiti che concernono le loro competenze o toccano i loro interessi essenziali.

2Inviano nei gruppi di lavoro della Confederazione rappresentanti che svolgono i lavori preparatori e di fondo per i negoziati nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE.

3Fanno parte della delegazione svizzera e contribuiscono ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE.

4Di norma le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE sono dirette da un rappresentante della Confederazione.

 

Notifica

Art. 7La Confederazione trasmette immediatamente all’ufficio di contatto dei Cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o i provvedimenti che la Svizzera deve riprendere nell’ambito dell’acquis di Schengen e di Dublino.

 

Procedura d’adozione

Art. 81La Confederazione decide riguardo all’adozione di nuovi atti e provvedimenti dell’UE come anche ai termini necessari.

2Se i Cantoni concludono che l’adozione di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento dell’UE riguardi le loro competenze o i loro interessi essenziali, riveste particolare importanza il loro parere giusta l’articolo 5 capoverso 1.

 

Trasposizione

Art. 91La Confederazione e i Cantoni garantiscono la trasposizione tempestiva di atti o provvedimenti.

2Si informano preventivamente riguardo alle misure intraprese e alla conclusione dei lavori di trasposizione.

 

Sezione 4: Rapporto e assunzione dei costi

 

Rapporto

Art. 10La Confederazione e i Cantoni presentano ai comitati misti un rapporto ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 AAS e dell’articolo 6 capoverso 1 AAD sull’interpretazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen e di Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali.

 

Assunzione dei costi

Art. 111La Confederazione e i Cantoni si assumono i propri costi connessi con la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino come anche i costi per la partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE.

2I Cantoni forniscono un contributo adeguato alla gestione tecnica del portale Schengen di cui all’articolo 4 capoverso 3.

 

Sezione 5

Risoluzione dei conflitti

 

Composizione di controversie

Art. 121Il Consiglio federale e la Conferenza dei governi cantonali (in seguito «CdC») risolvono di comune intesa le controversie riguardanti la presente Convenzione.

2Le divergenze d’interpretazione concernenti la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino devono essere appianate mediante negoziati.

 

Sezione 6

Disposizioni finali

 

 

Denuncia

Art. 131La presente Convenzione può essere denunciata per scritto rispettando un termine di sei mesi.

2La Confederazione e i Cantoni devono rispettare in ogni caso i loro obblighi correnti.

 

Entrata in vigore

Art. 141La presente Convenzione esige l’approvazione di tutti i Cantoni.

2La CdC informa il Consiglio federale riguardo alle approvazioni di cui al capoverso 1.

3Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore[1] della presente Convenzione dopo aver udito la CdC.

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2008, 653. DL di approvazione del 23.9.2008 - BU 2008, 653.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2008, 653.