311.110



 

Regolamento

concernente la designazione dell’autorità amministrativa

competente per l’esazione della multa inflitta in materia

di contravvenzioni

(del 14 dicembre 2010)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli articoli 4-8 della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni,

decreta:

Art. 1L’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa ai sensi della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni è il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio esazione e condoni.

 

Art. 2Essa può, in particolare:

-ordinare il pagamento rateale della multa e prorogare i termini;

-farsi assistere dagli agenti della gendarmeria cantonale;

-chiedere al municipio il rilascio di un certificato sulla situazione economica del contravventore.

 

Art. 3Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.

 

 

Pubblicato nel BU 2010, 536.