Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria
e per la fissazione delle ripetibili
(del 19 dicembre 2007)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012,[1]
decreta:
I. Oggetto
Art. 11Il presente regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.
2Per la fissazione dell’onorario fanno stato i principi dell’articolo 21 capoverso 2 della legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012.[2]
II. Assistenza giudiziaria
1. Onorario e spese
Art. 21All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del presente regolamento.
2Egli ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 del presente regolamento.
3L’avvocato rimunerato dallo Stato non può esigere dal patrocinato l’onorario per la stessa prestazione.
2. Patrocinatore d’ufficio
Art. 31Per ragioni di economicità, l’autorità competente per la designazione del patrocinatore d’ufficio non è vincolata dall’eventuale proposta di designazione formulata dall’interessato.
2L’autorità competente può ammettere l’interessato al gratuito patrocinio e può fissare l’importo massimo riconosciuto al patrocinatore.
3. Onorario
a. In generale
Art. 41L’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.-- l’ora.
2Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio, avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato fino a fr. 250.-- l’ora.
3L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di fr. 90.-- l’ora.
b. Nelle cause di stato
Art. 5[3]Salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di protezione dell’unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, è riconosciuto un onorario massimo, calcolato sulla base dell’articolo 4, di fr. 4200.–.
c. Al di fuori dell’orario di lavoro usuale
Art. 5a[4]1L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale è fissato a fr. 250.-- l’ora; quello del praticante legale a fr. 110.-- l’ora.
2È considerato al di fuori dell’orario di lavoro usuale l’intervento effettuato tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei giorni festivi ufficiali e di sabato.
4. Spese
Art. 61Al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto; il rimborso è calcolato secondo la tariffa seguente:[5]
onorariorimborso spese
sino a fr. 5’000.--10%
oltre i fr. 5’000.--sino a fr. 10’000.-- 6%, ma almeno fr. 500.--
oltre i fr. 10’000.--sino a fr. 20’000.-- 5%, ma almeno fr. 600.--
oltre i fr. 20’000.-- 4%, ma almeno fr. 1000.--
2Il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio.
3L’autorità presso la quale è pendente la causa mette a disposizione dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria le fotocopie dei documenti dell’incarto in modo gratuito.
5. Eccezioni
Art. 7Nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa, tra le spese effettivamente sopportate e quelle da riconoscere sulla base della presente tariffa, o qualora le particolarità del caso lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.
6. Obblighi dell’avvocato
a. Nei confronti dell’autorità
Art. 81L’avvocato informa immediatamente l’autorità competente quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4200.– o l’importo massimo fissato dal giudice.[6]
2L’avvocato informa tempestivamente l’autorità competente sugli acconti domandati e ricevuti.
b. Nei confronti del patrocinato
Art. 9L’avvocato è tenuto a presentare al patrocinato, se richiesto, la distinta delle principali operazioni di patrocinio e delle spese effettive.
III. Ripetibili
1. Definizione
Art. 101Le ripetibili consistono nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate nell’interesse del cliente.
2Il presente regolamento non si applica alle relazioni tra l’avvocato e il patrocinato.
2. Pratiche con valore determinato o determinabile
Art. 111Nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite secondo la seguente tariffa:
valoreripetibili
fino a fr. 20’000.--15-25%
oltre i fr. 20’000.--sino a fr. 50’000.--10-20%
oltre i fr. 50’000.--sino a fr. 100’000.-- 8-15%
oltre i fr. 100’000.--sino a fr. 500’000.-- 6-9%
oltre i fr. 500’000.--sino a fr.1’000’000.-- 4-6%
oltre i fr.1’000’000.--sino a fr.2’000’000.-- 3-5%
oltre i fr.2’000’000.--sino a fr.5’000’000.-- 2-4%
oltre i fr.5’000’000.-- 2%
2In deroga al cpv. 1:
a.nel caso di ricorso, appello o altro rimedio giuridico, le ripetibili sono fissate tra il 30% e il 60% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1;
b.nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti, le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1.
3Per la determinazione del valore fanno stato le norme della procedura civile, ritenuto che importi volutamente esagerati devono essere ridotti.
4Per le cause di espropriazione, il valore litigioso è dato dalla differenza tra la domanda dell’espropriato e l’offerta dell’ente espropriante.
5Le ripetibili sono fissate, entro i limiti stabiliti nei cpv. 1 e 2, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio.
3. Pratiche senza valore determinato o determinabile
Art. 12Nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di fr. 280.-- l’ora per l’avvocato e di fr. 120.-- l’ora per il praticante; è applicabile per analogia l’art. 11 cpv. 5.
4. Eccezioni
Art. 131Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti.
2Se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata.
5. Determinazione delle ripetibili
Art 141L’autorità competente determina le ripetibili in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche l’imposta sul valore aggiunto.
2Può essere presentata una nota d’onorario e spese.
6. Patrocinatori non iscritti nel registro degli avvocati
Art. 15L’autorità competente può accordare un’indennità al patrocinatore non iscritto nel registro degli avvocati, purché esso sia legittimato a rappresentare una parte, se la qualità delle prestazioni e le circostanze lo giustifichino e avuto riguardo dello svolgimento diligente del patrocinio.
IV. Disposizioni transitorie
Art. 161Nel caso in cui la decisione sul patrocinio d’ufficio o sull’assistenza giudiziaria sia stata emessa prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni previgenti.
2Per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente.[7]
V. Entrata in vigore
Art. 17Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Pubblicato nel BU 2007, 727.
[1] Ingresso modificato dal R 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 603.
[2] Cpv. modificato dal R 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 603.
[3] Art. modificato dal R 21.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 476.
[4] Art. introdotto dal R 28.9.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 403.
[5] Cpv. modificato dal R 5.5.2009; in vigore dall’8.5.2009 - BU 2009, 199.
[6] Cpv. modificato dal R 21.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 476.
[7] Cpv. introdotto dal R 18.3.2008; in vigore dal 21.3.2008 - BU 2008, 144.