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 : DL conc. la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d' Italia - 10 marzo 1998

 

Decreto legislativo

concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino

e il Comune di Campione d’Italia

(del 10 marzo 1998)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

visto il messaggio 19 novembre 1997 no. 4711 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1Sono ratificati gli impegni contenuti nelle dichiarazioni 19 novembre 1997 del Consiglio di Stato e 22 gennaio 1998 del Sindaco di Campione d’Italia annesse al presente decreto legislativo.

 

Art. 2Le prestazioni del Canton Ticino sono vincolate a quelle del Comune di Campione d’Italia menzionate nella citata dichiarazione del Sindaco di questo Comune.

 

Art. 3Le dichiarazioni sono suscettibili di revoca con un preavviso di 6 mesi per la fine di ogni anno civile con decadenza automatica all’entrata in vigore della Convenzione internazionale regolante i rapporti tra Cantone Ticino e Comune di Campione d’Italia.

 

Art. 4I Comuni in cui risiedono cittadini che esplicano attività lucrativa, dipendente o indipendente, a Campione d’Italia ricevono dal Cantone un contributo annuo:

a)di fr 1500 per celibe o nubile che rispetta i requisiti di quest’articolo;

b)di fr 5000 per famiglia, un membro del quale rispetta i requisiti di quest’articolo.

È considerato residente chi è in possesso del permesso di polizia oppure, nei casi in cui tale permesso non è necessario, chi ha nel Comune il domicilio civile, presenti tutti i requisiti formali ad esso connessi. Questa prestazione del Cantone è pure vincolata a quella del Comune di Campione d’Italia.

 

Art. 5Per lo studio, per la progettazione e per la realizzazione della strada di raccordo tra lo svincolo autostradale di Bissone ed il confine con l’enclave il 50 % delle spese è assunto dal Comune di Campione d’Italia.

Questa quota parte di spesa si aggiunge all’impegno finanziario a carico del Comune di Campione d’Italia, quale compensazione per i servizi e le prestazioni concessi dal Cantone in base alla dichiarazione di cui all’art. 1 del presente Decreto Legislativo.

 

Art. 6Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore[1] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

 

 

Pubblicato nel BU 1998, 130.

 

 

Allegato 1

Dichiarazione

del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino

 

Richiamati i secolari e speciali rapporti di vicinato instauratisi tra le comunità delle due Parti, principalmente in ambito economico, culturale, turistico e sanitario, in virtù del particolare status di enclave rappresentato dal Comune di Campione d’Italia;

ritenuto come tale enclave operi in un contesto socio-economico svizzero, cui ricorre per il proprio soddisfacimento da determinate prestazioni e servizi pubblici di natura essenziale;

ricordate a tale proposito le intercorse intese stipulate tra le parti nel 1982 e nel 1989;

affermata la disponibilità a operare per la definizione ed adozione in tempi brevi di una Convenzione che regolamenti più ampiamente i rapporti di cooperazione transfrontaliera tra le Parti, tenendo compiutamente conto dell’Accordo quadro stipulato nel 1993 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera;

il Consiglio di Stato dichiara:

1.Il Consiglio di Stato prende atto della dichiarazione formulata dal Sindaco del Comune di Campione d’Italia in data 22 gennaio 1998.

2.I cittadini di Campione d’Italia per beneficiare di prestazioni pubbliche di natura essenziale e per la fruizione dei servizi pubblici e delle risorse ambientali, sono equiparati ai cittadini del Canton Ticino.

Per quanto riguarda l’erogazione di servizi e di prestazioni essenziali, nonché per i rapporti contrattuali ad essi connessi, al fine di attuare quanto disposto nel precedente capoverso, il Comune di Campione d’Italia è equiparato al Comune ticinese.

3.Ai cittadini di Campione è riconosciuta l’ammissione alle strutture sanitarie diagnostiche, terapeutiche e di riabilitazione riconosciute dal Cantone.

Le prestazioni sanitarie (diagnostiche, terapeutiche e riabilitative) sono concesse alle medesime condizioni ed alle stesse tariffe applicabili ai cittadini del Cantone per il tramite di un assicuratore svizzero autorizzato ai sensi della LAMal, comprese le ospedalizzazioni extracantonali ai sensi dei disposti LAMal.

Il premio assicurativo pro capite per i cittadini di Campione è quindi determinato assumendo come base il premio dell’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie applicato dall’assicuratore per il Canton Ticino.

Ai cittadini di Campione non si applicano tuttavia i sussidi previsti nell’assicurazione sociale contro le malattie in virtù del vigente diritto cantonale.

4.Ai cittadini di Campione è riconosciuta, a parità di condizioni dei cittadini del Cantone, la possibilità di frequentare le scuole medie e post obbligatorie cantonali, la Scuola universitaria professionale e l’Università della Svizzera Italiana.

Rimane riservata e sottomessa alla legislazione federale e cantonale in materia di lavoratori stranieri, la frequenza alle scuole pubbliche professionali che comprendano o siano complementari ad attività lavorative o di formazione pratica.

5.I cittadini di Campione sono equiparati ai cittadini del Cantone per quanto concerne la pesca dilettantistica.

Essi sottostanno alla legislazione cantonale con particolare riferimento alla tenuta della statistica del pescato, alla frequentazione del corso di introduzione alla pesca, al riconoscimento del contributo alla Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca e alla sottomissione alle contravvenzioni previste in caso di violazione della legge e del regolamento di applicazione della legge cantonale in materia.

Analoga equiparazione vale per la pratica della caccia, con rilascio ai cittadini di Campione d’Italia che ne hanno diritto, della patente alle condizioni previste per i domiciliati nel Cantone giusta l’art. 12 della legge sulla caccia.

6.In caso di necessità, su istanza del Sindaco di Campione d’Italia, il Consiglio di Stato può autorizzare i distaccamenti di pronto intervento della protezione civile ad intervenire sul territorio di Campione d’Italia.

Sono fatte salve le convenzioni stipulate in materia dalle rispettive Autorità nazionali.

7.Si ribadisce l’intento di affrontare, proponendolo nelle sedi competenti, il problema connesso alla sistemazione del tratto stradale di congiunzione Bissone-Campione, nonché dell’allacciamento della rete fognaria di Campione d’Italia all’impianto di depurazione delle acque del Consorzio IDA Lugano e dintorni.

8.L’attuazione della presente dichiarazione è vincolata all’applicazione da parte del Comune di Campione d’Italia della menzionata dichiarazione del sindaco.

9.L’importo finanziario previsto a titolo di perequazione per le prestazioni, i servizi e gli impegni di cui alla presente dichiarazione è suscettibile di modifiche a decorrere dall’inizio di ogni anno civile di applicazione, a compensazione totale degli oneri derivanti dall’applicazione del presente accordo.

10.La presente dichiarazione entra in vigore dal 1° di gennaio 1998 ed è suscettibile di revoca con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno civile.

Essa si riterrà decaduta, senza necessità di preavviso alcuno, all’entrata in vigore della Convenzione internazionale regolante i rapporti tra Cantone del Ticino e Comune di Campione d’Italia di cui alle premesse, in quanto comprenda le materie oggetto della presente dichiarazione.

 

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: G. Buffip.o. Il Cancelliere: G. Gianella

 

 

Allegato 2

Dichiarazione

del Sindaco di Campione d’Italia

 

Richiamati i secolari e speciali rapporti di buon vicinato instauratisi tra le comunità delle due Parti, principalmente in ambito economico, culturale, turistico e sanitario, in virtù del particolare status di enclave rappresentato dal Comune di Campione d’Italia;

atteso che la situazione geopolitica rende Campione d’Italia dipendente dalla Svizzera per i propri bisogni essenziali come gli approvvigionamenti, i trasporti, le telecomunicazioni, i servizi sanitari, i servizi finanziari, inclusa la moneta corrente, nonché naturalmente dipendente per molti altri servizi non primari, ma comunque influenti sulla dignità e qualità della vita;

considerato che il rapporto con il territorio e con i servizi pubblici e privati nazionali è reso arduo e complesso dal fatto che la Svizzera non è paese membro della Comunità Economica Europea e che, pertanto, il movimento di uomini e merci da Campione d’Italia verso l’Italia e viceversa è soggetto a rigidi controlli doganali;

convenuto che l’accesso dei soggetti residenti a Campione d’Italia ai servizi pubblici elvetici può avvenire soltanto attraverso preventivi e formali accordi fra istituzioni e, segnatamente, fra il Comune di Campione d’Italia ed il Canton Ticino;

ricordate, a tale proposito, le intercorse intese stipulate tra le Parti nel 1982 e nel 1989;

affermata la disponibilità ad operare per la definizione ed adozione in tempi brevi di una Convenzione che regolamenti più ampiamente i rapporti di cooperazione transfrontaliera tra le Parti, tenendo compiutamente conto dell’Accordo quadro stipulato nel 1993 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera;

 

il Sindaco dichiara

 

Il Consiglio comunale di Campione d’Italia, con deliberazione n. 44 del 20 dicembre 1997 ha preso atto della Dichiarazione del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino in data 19 novembre 1997. In premessa alla stessa deliberazione riportata, concernente i rapporti tra il Canton Ticino e il Comune di Campione d’Italia, in materia di fruizione da parte dei soggetti residenti a Campione d’Italia di alcuni pubblici servizi essenziali e di servizi diversi.

Contestualmente il Consiglio comunale ha approvato i contenuti della stessa dichiarazione che, conseguentemente, il Comune di Campione d’Italia accetta ad ogni effetto per quanto di propria competenza.

In particolare, per la prestazione dei servizi alla quale il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino s’impegna, nei termini espressi nella stessa dichiarazione, il Comune di Campione d’Italia corrisponderà al Canton Ticino, per la durata dell’accordo oggetto della dichiarazione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la somma annua di frs. 4'500'000.--, salva la eventuale revisione contemplata.

Inoltre, per l’indilazionabile adeguamento della strada cantonale che collega Campione d’Italia a Bissone ed al sistema viario internazionale, il Comune di Campione d’Italia parteciperà nella misura del 50% alle spese di progettazione e realizzazione dell’opera.

 

 

Il Sindaco

 

 


[1]  Entrata in vigore: 8 maggio 1998 - BU 1998, 130.