951.400

 : DL conc. il finanziamento della formazione permanente dei giuristi - 18 febbraio 1991

 

Decreto legislativo

concernente il finanziamento della formazione

permanente dei giuristi

(del 18 febbraio 1991)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

visto il messaggio 29 gennaio 1991 n. 3647A del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25’000.-.

 

Art. 2L’importo viene iscritto al conto di gestione corrente del Tribunale di appello che lo gestisce tramite una speciale commissione.

 

Art. 3Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 1991, 63.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.