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 : L sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici - 24 ottobre 1988

 

Legge

sulla responsabilità civile degli enti pubblici

e degli agenti pubblici

(del 24 ottobre 1988)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

visto il messaggio 14 ottobre 1986 n. 3092 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I

Campo di applicazione e oggetto

 

a) Campo di applicazione

Art. 11La legge si applica:

a)al Cantone, ai membri ed ai supplenti dei suoi organi legislativo, esecutivo e giudiziario, alle sue commissioni e delegazioni nonché ai suoi funzionari;

b)ai Comuni e ai loro Consorzi, ai Patriziati, ai membri ed ai supplenti dei loro organi legislativo ed esecutivo, alle loro commissioni e delegazioni, nonché ai loro funzionari;[1]

c)alle corporazioni ed istituti di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria nell’esercizio di una funzione pubblica, ai membri ed ai supplenti dei loro organi nonché ai loro dipendenti;[2]

d)a tutte le altre persone cui sia direttamente affidato un compito di diritto pubblico.[3]

2Le persone giuridiche di diritto pubblico sopraelencate sono dette in seguito enti pubblici; le altre persone sono dette in seguito agenti pubblici.

 

b) Eccezioni

Art. 2La legge non si applica:

a)nei casi in cui la responsabilità degli enti ed agenti pubblici sia già regolata dal diritto federale o da altre leggi cantonali;

b)alla Banca dello Stato del Cantone Ticino ed all’Azienda elettrica ticinese;

c)alle persone giuridiche di carattere ecclesiastico istituite dal diritto pubblico cantonale ed ai loro organi e dipendenti;

d)ai notai.

 

c) Oggetto

Art. 3La legge regola:

a)la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro agenti;

b)la responsabilità degli agenti pubblici per il danno cagionato agli enti pubblici.

 

TITOLO II

Responsabilità dell’ente pubblico

 

a) Principio

Art. 41L’ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell’agente.

2Nel caso dell’art. 1 cpv. 1 lett. d) l’ente pubblico risponde entro i limiti in cui l’agente pubblico sarebbe responsabile verso il danneggiato secondo il diritto a lui applicabile.[4]

3Il danneggiato non ha azione contro l’agente pubblico.

 

b) Casi particolari

I Decisione

Art. 5[5]1In caso di decisione amministrativa o giudiziaria l’ente pubblico risponde del danno cagionato solo per grave violazione di un dovere primordiale della funzione.

2Non è dato risarcimento nel caso in cui il danno avrebbe potuto essere evitato se il danneggiato avesse fatto uso dei rimedi di diritto a sua disposizione.

3Se il danno è cagionato dalla mancata o ritardata adozione di una decisione amministrativa o giudiziaria, la responsabilità dell’ente pubblico è retta dall’art. 4.

 

II Informazione erronea

Art. 6Per il danno a seguito di informazione erronea l’ente pubblico risponde solo in caso di dolo o di negligenza grave dell’agente pubblico e se l’incompetenza dell’agente non fosse riconoscibile.

 

III Attività sanitaria

Art. 71L’ente pubblico è responsabile del danno cagionato da un agente pubblico nell’esercizio di un’attività sanitaria in violazione dei compiti assegnati alla sua funzione.

2Quando tali compiti attengono all’esercizio diretto di un’attività terapeutica l’ente pubblico risponde del danno se vi è grave violazione delle regole dell’arte medica e se non prova che l’agente pubblico è esente da colpa.

 

IV Atto lecito

Art. 8L’ente pubblico risponde del danno cagionato da un atto lecito solo nei casi previsti dalla legge.

 

V Stato di necessità

Art. 91Se una persona singola o un numero ridotto di persone subiscono un grave danno in conseguenza di una misura di polizia compiuta in stato di necessità, l’ente pubblico risponde secondo equità.

2Il risarcimento è escluso quando il danneggiato abbia causato lo stato di necessità, quando abbia contribuito per sua colpa grave all’evento dannoso, quando l’atto dannoso abbia principalmente perseguito lo scopo di tutelarlo particolarmente.

 

VI Torto morale

Art. 10Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l’ente pubblico, tenuto conto delle particolari circostanze, può essere obbligato a versare al danneggiato o ai suoi congiunti un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto l’agente pubblico abbia agito con colpa.

 

VII Lesione della personalità

Art. 111Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere il risarcimento del danno.

2In caso di colpa dell’agente pubblico e quando la gravità della lesione lo giustifichi, la persona lesa può chiedere inoltre il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale, a meno che la lesione non sia stata riparata in altro modo.

 

c) Motivi di riduzione

Art. 12Il risarcimento può essere escluso o ridotto se il danneggiato ha consentito all’evento dannoso oppure se circostanze imputabili a lui, a terzi o a fattori esterni hanno cagionato o aggravato il danno.

 

TITOLO III

Responsabilità dell’agente pubblico

 

a) I Responsabilità dell’agente pubblico

Art. 13L’agente pubblico risponde verso l’ente pubblico del danno che gli ha cagionato mancando con intenzione o per colpa grave ai propri doveri di servizio.

 

II Regresso verso l’agente pubblico

Art. 14L’ente pubblico che ha risarcito il danneggiato ha il diritto di regresso contro il proprio agente che ha cagionato il danno intenzionalmente o per colpa grave.

 

III Responsabilità di più persone

Art. 151Se il danno è stato cagionato da più agenti pubblici essi rispondono solidalmente in caso di dolo, e proporzionalmente alla propria colpa in caso di colpa grave.

2La decisione di un organo collegiale è ritenuta approvata da tutti i membri salvo prova del contrario.

 

b) Risarcimento

Art. 161L’ente pubblico decide inappellabilmente se ed eventualmente in quale misura far valere la propria pretesa, tenuto conto del grado di colpa dell’agente pubblico e della sua situazione personale ed economica.

2L’agente pubblico ha il diritto di essere sentito.

 

c) Assicurazione

Art. 171L’ente pubblico ha facoltà di contrarre un’assicurazione generale o parziale a copertura del rischio che gli deriva con la presente legge, ritenuto che l’azione di regresso verso l’agente pubblico spetta solo all’ente pubblico.

2La competenza di contrarre questa polizza spetta all’organo esecutivo.

 

TITOLO IV

Procedura e competenza

 

a) I Pretese verso l’ente pubblico

Art. 181Le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale sono fatte valere contro l’ente pubblico per il quale l’agente pubblico svolge la sua funzione.

2Quando l’agente agisce per conto di più enti pubblici, l’azione deve essere promossa contro l’ente che l’ha eletto o nominato, il quale ha il diritto di regresso nei confronti degli altri enti pubblici.

 

II Obbligo della notifica

Art. 191Chi pretende il risarcimento del danno o la riparazione morale, prima di promuovere l’azione deve notificare la propria pretesa, brevemente motivata.

2L’ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa.

 

b) Pretesa verso l’agente pubblico

I Competenza decisionale

Art. 201La pretesa dell’ente pubblico contro l’agente è decisa e promossa dall’organo esecutivo.

2Tuttavia tale competenza spetta:

a)al Gran Consiglio contro i propri deputati, i Consiglieri di Stato e i membri dell’ordine giudiziario;

b)al Consiglio di Stato contro i membri degli organi superiori degli enti cantonali, i membri degli organi esecutivi e legislativi dei Comuni, Consorzi e Patriziati.[6]

3Il Gran Consiglio decide con la maggioranza assoluta dei membri e a scrutinio segreto.

 

II Informazione

Art. 211L’ente pubblico deve informare immediatamente e in forma scritta l’agente pubblico del fatto che il danneggiato ha notificato una pretesa suscettibile di regresso, o ha introdotto l’azione.

2L’ente pubblico informa pure l’agente sulle eventuali trattative con il danneggiato e con ogni altro interessato.

 

c) Competenza giudiziaria

Art. 221Per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell’ente pubblico convenuto.[7]

2Per le azioni contro l’agente pubblico e di regresso tra enti pubblici è competente il Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica, che applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[8]

3[9]

 

d) Procedimento penale

Art. 231In caso di procedimento penale, l’ente pubblico può costituirsi parte civile.

2Contro la decisione sul risarcimento l’agente pubblico e l’ente pubblico hanno diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3I termini per il ricorso decorrono dalla scadenza del termine per il ricorso alla Corte di appello e di revisione penale o dall’intimazione della sentenza della Corte di appello e di revisione penale.[10]

 

e) Cognizione

Art. 241In un procedimento per responsabilità non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciute in giudicato.

2Nelle azioni di regresso dell’ente pubblico contro l’agente pubblico, il giudice non è vincolato dalla sentenza emanata nell’azione di risarcimento promossa dal danneggiato contro l’ente pubblico per quanto concerne l’apprezzamento della colpa.

 

f) Perenzione dell’azione del danneggiato

Art. 251La responsabilità dell’ente pubblico è perenta se il danneggiato non presenta la notifica giusta l’art. 19 nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui l’agente pubblico ha commesso l’atto che l’ha cagionato.

2[11]

 

g) Prescrizione dell’azione di regresso

Art. 26Il diritto di regresso dell’ente pubblico contro un agente pubblico o contro un altro ente pubblico si prescrive in un anno dal giorno in cui l’organo competente a promuovere l’azione ha conosciuto il danno e l’autore, in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno in cui l’agente pubblico ha commesso l’atto che ha cagionato il danno.

 

h) Prescrizione della pretesa di risarcimento

Art. 27La pretesa di risarcimento dell’ente pubblico contro l’agente pubblico si prescrive in un anno dal giorno in cui l’organo competente a promuovere l’azione ha conosciuto il danno e l’autore, in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno in cui l’agente pubblico ha commesso l’atto che ha cagionato il danno.

 

i) Sospensione

Art. 281I termini di prescrizione sono sospesi in caso di procedimento disciplinare o penale per gli stessi fatti, a far tempo dell’apertura dell’inchiesta disciplinare, rispettivamente dalla costituzione di parte civile, sino alla conclusione del procedimento.

2Di tali atti l’ente pubblico dà comunicazione all’agente pubblico, salvo ragioni particolari.

 

TITOLO V

Diritto suppletivo, abrogato e temporale

 

a) Diritto suppletivo

Art. 29Il diritto privato federale si applica a titolo suppletivo.

 

b) Modifiche di altre leggi

Art. 30La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

Art. 195

La responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici è regolata da una legge speciale.

 

c) Abrogazione di altre leggi

Art. 31Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a)gli art. 32, 33 cpv. 2 e 34 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971;

b)le norme della legge sulla responsabilità del Consiglio di Stato del 28 maggio 1841 in quanto in contrasto con la presente legge;

c)...[12]

 

d) Entrata in vigore

Art. 321La presente legge si applica agli eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore.

2Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, ottenuta l’approvazione dell’Assemblea federale per l’art. 22 cpv. 3, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

3Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[13]

 

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’art. 32 della legge che precede

decreta:

1.La legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1° gennaio 1990, riservato quanto disposto dal seguente punto 2.

2.L’entrata in vigore dell’art. 1 cpv. 1 lett. b), c) e d), dell’art. 4 cpv. 2 e dell’art. 20 cpv. 2 lett. b) della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici è fissata al 1° luglio 1990.

3.L’entrata in vigore dell’art. 22 cpv. 3 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici viene differita a una data ancora da stabilire.[14]

 

 

Pubblicata nel BU 1989, 337.

 

 


[1]  Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.

[2]  Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.

[3]  Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.

[4]  Cpv. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.

[5]  Art. modificato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 15.1.2016 - BU 2016, 1.

[6]  Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.

[7]  Cpv. modificato dalla L 28.1.2002; in vigore dal 29.3.2002 - BU 2002, 81.

[8]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

[9]  Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24; precedente modifica: BU 1992, 218 e 243.

[10]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 253.

[11]  Cpv. abrogato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 15.1.2016 - BU 2016, 1.

[12]  Lett. abrogata dalla L 2.2.1999; in vigore dal 1.5.2000 - BU 2000, 129.

[13]  Entrata in vigore: 1 gennaio 1990 – BU 1989, 342.

[14]  Cpv. in vigore dal 26.6.1992 - BU 1992, 218 e 243.