174.100

 Legge sull'istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 (LIPCT)

 

Legge

sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino

(LIPCT)[1]

(del 6 novembre 2012)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato, ritenuto che le denominazioni utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile;

visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 1È costituito l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) che ha lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza professionale ai propri membri per collocamento a riposo anticipato, per vecchiaia, per invalidità e ai loro superstiti in caso di decesso.

 

Forma giuridica

Art. 21L’Istituto di previdenza è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Bellinzona.

2L’Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.

3L’Istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio.

 

Prestazioni dell’Istituto di previdenza

Art. 3L’Istituto di previdenza eroga le prestazioni previste dalla presente legge e dalle norme del regolamento. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).

 

Datori di lavoro affiliati e persone assicurate

Art. 41Sono obbligatoriamente affiliati all’Istituto di previdenza i membri del Consiglio di Stato, i magistrati dell’ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge.[2]

2Possono essere affiliati all’Istituto di previdenza tramite convenzione, con l’accordo preventivo del Consiglio di Stato:

a)le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell’obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola del 1° febbraio 1990;

b)i Comuni e altri enti di diritto pubblico;

c)gli enti di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone, in virtù di un’esplicita disposizione di legge.

3In caso di disdetta della convenzione di affiliazione da parte del datore di lavoro esterno è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell’Istituto di previdenza.

4Le modalità relative all’affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinati dall’Istituto di previdenza.

 

Inizio e fine dell’assicurazione

Art. 51L’assicurazione inizia con il rapporto d’impiego.

2L’obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto d’impiego.

3Fino al mese di compimento dei 20 anni, i dipendenti sono assicurati unicamente contro l’invalidità e il decesso.

4L’Istituto di previdenza disciplina le particolarità relative all’inizio e alla fine dell’assicurazione.

 

Capitolo secondo

Prestazioni dell’Istituto di previdenza

 

Prestazioni

Art. 6Le prestazioni dell’Istituto di previdenza sono:

a)la pensione di vecchiaia;

b)la pensione per collocamento a riposo anticipato;

c)la pensione di invalidità;

d)la pensione ai superstiti;

e)il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;

f)la prestazione di libero passaggio;

g)l’adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall’art. 12;

h)la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d’abitazioni;

i)la ripartizione della quota di libero passaggio in caso di divorzio;

l)il capitale di decesso.

 

Età del pensionamento

Art. 71L’età di pensionamento è stabilita secondo le norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

2Le stesse disposizioni si applicano per analogia ai dipendenti affiliati all’Istituto di previdenza secondo l’art. 4 cpv. 2.

 

Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

Art. 81I beneficiari della pensione ricevono il supplemento sostitutivo AVS/AI fin tanto che non percepiscono una rendita AVS/AI. Il supplemento sostitutivo AVS/AI è pari all’80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.

2Il supplemento sostitutivo AVS/AI è finanziato dall’assicurato e dai datori di lavoro.

3Le modalità di calcolo e di ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati sono disciplinate dal regolamento di previdenza dell’Istituto.

 

Capitolo terzo

Proventi dell’Istituto di previdenza

 

Proventi dell’Istituto di previdenza

Art. 9Sono proventi dell’Istituto di previdenza:

a)i contributi ordinari degli assicurati;

b)i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;

c)i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;

d)i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;

e)i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell’adeguamento delle pensioni al rincaro;

f)i redditi del patrimonio;

g)i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legato.

 

Stipendio assicurato

Art. 101Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, pari ai 7/8 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

2Lo stipendio minimo assicurato è pari a 1/8 della rendita massima dell’AVS/AI.

3Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 e della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020 (LRetCdS).[3]

4L’Istituto di previdenza definisce le modalità relative alla determinazione dello stipendio assicurato.

 

Contributi ordinari, straordinari,

contributi di risanamento, ammontare e ripartizione

Art. 111L’Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

2Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l’11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.

3Il contributo straordinario è del 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.

4Per gli assicurati con meno di 20 anni sono prelevati solo i premi per l’assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, pari allo 0.9% dello stipendio assicurato per gli assicurati e allo 1.3% per i datori di lavoro.

5Il contributo di risanamento sullo stipendio assicurato a carico dei datori di lavoro corrisponde al 2% degli stipendi assicurati ed è versato dall’entrata in vigore della legge e fino al 31.12.2051.

6Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all’1% dello stipendio assicurato. Il contributo di risanamento non viene considerato nei contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l’art. 17 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993.

7L’Istituto di previdenza preleva i contributi sino al compimento dei 65 anni di età degli assicurati.

 

Adeguamento delle pensioni al rincaro

Art. 121L’adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l’indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell’indice di novembre 2012.

2Le pensioni sono adeguate all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dal cpv. 3.

3Per il finanziamento dell’adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo dell’1.5% di cui il 40% a carico dell’assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro.

4L’Organo supremo dell’Istituto di previdenza stabilisce le modalità per la determinazione del prelievo del contributo annuale e la percentuale dell’adeguamento delle pensioni.

 

Piano assicurativo

Art. 13L’Istituto di previdenza applica un piano assicurativo in primato dei contributi per tutti gli assicurati.

 

Principi di gestione del patrimonio

Art. 141Il patrimonio dell’Istituto di previdenza è investito conformemente alle disposizioni dell’art. 71 LPP e 49 e seg. dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 18 aprile 1984 in maniera da assicurarne la sicurezza, la redditività, l’adeguata ripartizione dei rischi e la necessaria liquidità.

2L’Organo supremo dell’Istituto di previdenza emana il regolamento concernente la gestione del patrimonio.

 

Capitolo quarto

Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale

 

Capitalizzazione parziale

Art. 151L’Istituto di previdenza applica il sistema della capitalizzazione parziale alle condizioni previste dall’art. 72a LPP e seguenti e dalla disposizione transitoria c. della modifica della LPP del 17 dicembre 2010.

2L’Istituto di previdenza ha l’obiettivo di raggiungere il grado di copertura dell’85% entro il 31.12.2051.

 

Ricapitalizzazione dell’Istituto di previdenza

a carico del Cantone

Art. 161Per raggiungere l’obiettivo del grado di copertura dell’85% al 31.12.2051 il Cantone versa l’importo di fr. 454’500’000.00. Il pagamento avverrà in forma rateale a quote costanti annue assicurando sul debito residuo un rendimento del 3.5% con il versamento del tasso di interesse di mercato e un contributo supplementare a complemento.

2Le modalità di versamento dell’importo totale a carico del Cantone saranno definite mediante convenzione separata che sarà sottoscritta dall’Organo supremo dell’Istituto di previdenza e dal Consiglio di Stato.

3Il Cantone iscrive al passivo del bilancio al 1.1.2013 il riconoscimento di debito nei confronti dell’Istituto di previdenza per l’importo di fr. 454’500’000.00. Pari importo è registrato all’attivo del bilancio del Cantone, con termine di ammortamento entro il 31.12.2051.

4Il Cantone può procedere alla ricapitalizzazione dell’Istituto di previdenza anche mediante la cessione di beni immobili sulla base di una convenzione da stipulare tra l’Organo supremo e il Consiglio di Stato. In questo caso saranno ricalcolate le quote annue di cui al cpv. 1.

 

Garanzia dello Stato

Art. 171Il Cantone garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dall’Istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell’art. 72a cpv. 1 lett. b LPP:

a)prestazioni di vecchiaia, di invalidità e a superstiti e prestazioni di libero passaggio;

b)prestazioni di uscita dovute all’effettivo di assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale;

c)disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all’effettivo di assicurati rimanente.

2La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all’Istituto di previdenza successivamente.

3L’organo supremo dell’Istituto di previdenza emana un regolamento sulla liquidazione parziale approvato dall’Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza.

 

Capitolo quinto

Organizzazione dell’Istituto di previdenza

 

L’Organo supremo dell’Istituto di previdenza

Art. 181L’Organo supremo dell’Istituto di previdenza è composto da 10 membri, 5 dei quali rappresentanti degli assicurati e 5 dei datori di lavoro.

2Il Consigliere di Stato responsabile delle finanze e del personale fa parte d’ufficio dell’organo supremo dell’Istituto di previdenza. Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti dei datori di lavoro.

3L’Organo supremo disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto di previdenza.

 

Competenze dell’Organo supremo

Art. 191L’Organo supremo dell’Istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

2Le competenze dell’Organo supremo sono quelle previste dall’art. 51a cpv. 2 LPP.

 

Capitolo sesto

Controversie e pretese in materia di responsabilità

 

Rimedi giuridici

Art. 201Le controversie in materia di previdenza professionale tra l’Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

2Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

3Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall’intimazione.

4Sono applicabili la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.[4]

 

Responsabilità

Art. 21Le responsabilità degli organi direttivi dell’Istituto di previdenza sono definite dall’art. 52 LPP.

 

Capitolo settimo

Disposizioni transitorie e finali

 

Abrogazione

Art. 22La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata. Rimangono in vigore a tempo indeterminato le disposizioni transitorie di suddetta legge riportate nell’Allegato.

 

Ripresa dell’attività della Cassa pensioni

dei dipendenti dello Stato

Art. 231Con la sua costituzione l’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato prosegue l’attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

2L’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato riprende attivi e passivi della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

 

Norma transitoria In vigore dal

1° gennaio 2013

Art. 241I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

2Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

3Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.

4Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.

5L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle diposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:

a)finanziamento dei datori di lavoro

 

Età di pensionamento

Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI

 

Uomini

Donne

58

5.96

5.256

59

5.216

4.471

60

4.441

3.655

61

3.632

2.802

62

2.788

1.911

63

1.904

0.978

64

0.976

0

 

b)finanziamento degli assicurati

 

Età di pensionamento

Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI

 

Uomini

Donne

58

0.35734

0.33402

59

0.31841

0.28999

60

0.27624

0.24199

61

0.23041

0.18957

62

0.18047

0.13219

63

0.12587

0.06923

64

0.06596

 

6Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della procedura di divorzio modificano l’importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.

7L’importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%.

I tassi di conversione per la capitalizzazione dell’importo garantito di pensione sono i seguenti:

 

Età

Uomini

Donne

 

Vecchiaia

Vedovile

Vecchiaia

Vedovile

60

13.796

3.418

15.008

0.142

61

13.448

3.474

14.692

0.132

62

13.099

3.526

14.375

0.122

63

12.748

3.572

14.053

0.111

64

12.394

3.613

13.731

0.101

65

12.037

3.648

13.403

0.091

66

11.677

3.679

13.072

0.080

67

11.313

3.704

12.734

0.071

68

10.948

3.720

12.388

0.062

69

10.581

3.732

12.037

0.054

70

10.211

3.736

11.677

0.047

 

8Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7.

In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione

 

Età

Uomini

Donne

 

 

(AVS 64 anni)

(AVS 63 anni)

60

4.441

3.655

2.805

61

3.632

2.802

1.912

62

2.788

1.911

0.979

63

1.904

0.978

0.000

64

0.976

0.000

 

65

0.000

 

 

 

9Oltre all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.

10Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi.

L’avere di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto.

11Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto di previdenza, ai sensi dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l’assicurazione indipendentemente dall’attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l’Istituto di previdenza.

12Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.

13La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l’elezione dell’organo supremo.

14L’Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

15Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

 

Entrata in vigore

Art. 25Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore al 1° gennaio 2013.

 

 

 

 

 

Allegato

 

Disposizioni transitorie della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976.

 

Disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1976 e dal 1° novembre 1976

1Con l’entrata in vigore della nuova legge e per i membri assicurati alla Cassa i nuovi stipendi assicurati non possono essere inferiori a quelli validi in precedenza; in caso di aumenti di salario, lo stipendio assicurato resterà tuttavia invariato sino a quando esso supererà l’importo calcolato secondo la nuova legge.

2I diritti acquisiti con le precedenti leggi sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate con l’entrata in vigore della nuova legge. Esse vengono rivalutate secondo i cpv. 6 e 7 del presente articolo.

3Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore sono regolati secondo le nuove norme di legge.

4L’assicurato alla Cassa pensioni al momento dell’entrata in vigore della legge ha diritto, in caso di vecchiaia o invalidità, ad una pensione calcolata secondo le nuove norme di legge ma al minimo al 40% dello stipendio assicurato nei primi 10 anni di assicurazione. La pensione aumenta dell’1% dello stipendio assicurato per ogni anno oltre i 10 anni sino al massimo del 60%.

5Per tutti gli altri eventi coperti secondo i nuovi disposti di legge, le prestazioni della Cassa per i membri assicurati all’entrata in vigore della legge, non possono essere inferiori al:

40% per la vedova;

10% per ogni orfano, massimo 30%;

5% per ogni figlio ammesso al diritto di percepire la rendita completiva AVS/AI, al massimo 25%;

10% per ogni figlio minorenne non ammesso al diritto di percepire la rendita completiva AI, massimo 30%.

6Per le pensioni iniziate prima del 1° gennaio 1973, rivalutate della tredicesima mensilità secondo l’art. 17 della presente legge, i minimi annui sono fissati in:

CHF 900.–per pensionati d’invalidità e vecchiaia;

CHF 160.–per ogni orfano;

CHF 600.–per la vedova;

CHF 320.–per orfani di padre e madre o parenti bisognosi.

7Le pensioni pagate all’entrata in vigore della legge ma iniziate prima del 1° settembre 1964 sono rivalutate come segue:

pensionati sino al 1° gennaio 1955=35%

pensionati dal 2 gennaio 1955 al 1° luglio 1962=12%

pensionati dal 2 luglio 1962 al 1° settembre 1964=  8%

 

Adeguamento delle prestazioni ai pensionati dal 1° luglio 1985

8Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate dell’1% con le seguenti modalità:

a)per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l’adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione in modo uguale a quello del personale in servizio;

b)per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 30 giugno 1985;

c)per le pensioni degli assicurati in base all’art. 4 cpv. 2 e all’art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l’identico adeguamento a quello dei pensionati statali (vedi lett. a).

 

Adeguamento delle prestazioni ai pensionati dal 1° gennaio 1989

9Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate secondo le seguenti modalità:

a)per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 31 dicembre 1988 del 2% e aggiungendo un supplemento fisso calcolato sulla base di un importo di CHF 600.– in modo proporzionale alla percentuale di rendita;

b)per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l’adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione, in modo uguale a quello del personale in servizio;

c)per le pensioni degli assicurati in base all’art. 4 cpv. 2 e all’art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l’identico adeguamento a quello dei pensionati statali secondo la lettera b)

10Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate secondo le seguenti modalità:

a)per le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 31 dicembre 1990 del 3%;

b)per le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l’adeguamento dello stipendio annuo determinante per il calcolo della pensione in modo uguale a quello del personale in servizio;

c)per le pensioni degli assicurati in base all’art. 4 cpv. 2 e all’art. 11 LCP, iniziate dopo il 1° gennaio 1984, con l’identico adeguamento a quello dei pensionati statali secondo la lettera b).

 

Disposizioni in vigore dal 1° novembre 1976

1Gli impiegati non iscritti alla Cassa o iscritti precedentemente all’assicurazione risparmio sono considerati obbligatoriamente membri attivi, con effetto a contare dall’entrata in vigore della legge, se sono soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 4 della presente legge. Per questi nuovi assicurati l’art. 5 concernente la riserva medica non ha effetto se il dipendente ha già superato l’età di 50 anni.

2Per gli impiegati sinora iscritti all’assicurazione risparmio che non possono essere iscritti alla Cassa pensioni in base ai nuovi disposti, restano transitoriamente in vigore le norme concernenti i depositi a risparmio.

3Gli anni pagati all’assicurazione risparmio contano come anzianità di appartenenza alla Cassa pensioni se il premio assicurativo è stato pagato regolarmente su un salario pieno. Il patrimonio dell’assicurazione risparmio è trasferito alla Cassa pensioni.

4Se il contributo all’assicurazione risparmio non è stato pagato regolarmente su un salario completo, la consistenza in deposito a risparmio serve ad acquistare, secondo l’art. 13, cpv. 2 della nuova legge, gli anni di assicurazione alla Cassa pensioni a contare dalla data d’iscrizione all’assicurazione risparmio. Se la riserva matematica è superiore alla consistenza in deposito a risparmio, la data d’iscrizione alla Cassa pensioni è proporzionalmente ritardata.

5Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni all’entrata in vigore della legge secondo le nuove norme, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l’eventuale riscatto di anni di assicurazione. Il termine di un anno è pure valevole per i depositanti che chiedono l’affiliazione secondo l’art. 7 della legge 9 luglio 1963.

 

BU 1985, 71 (18 dicembre 1984) - disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1985

1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l’entrata in vigore delle presenti modificazioni.

2Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore delle presenti modificazioni, sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

3I conti bloccati al 31.12.1984 presso la Banca dello Stato, possono essere liquidati in contanti su richiesta dell’avente diritto, secondo l’art. 7 cpv. 6 della presente legge.

4Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni a partire dall’entrata in vigore della presente modificazione, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l’eventuale acquisto di anni di assicurazione.

 

BU 1985, 302 (10 giugno 1985) - disposizioni in vigore dal 1° luglio 1985

Il datore di lavoro si assume l’onere totale per il finanziamento alla Cassa pensioni dell’aumento determinato dall’entrata in vigore della presente modificazione.

Il finanziamento unico è pari all’1% del salario assicurato annuo al 1° luglio 1985.

 

BU 1987, 323 (19 ottobre 1987) - disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1988

Il capitale depositato presso lo Stato al 31 dicembre 1987 viene diviso in una serie di quote di prestito con interesse annuo del 5%, con scadenze scaglionate e concordate dalla Commissione amministrativa e dal Consiglio di Stato.

 

BU 1991, 150 (13 marzo 1991) - disposizioni in vigore dal 13 marzo 1991

Il diritto previgente resta applicabile se il decesso dell’assicurato o del pensionato è intervenuto prima dell’entrata in vigore della presente modificazione.

 

BU 1995, 79 (20 dicembre 1994) - disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1995

C1.

1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

2Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l’entrata in vigore delle presenti modifiche.

3Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

 

 

 

 

C2.

1Per gli attuali assicurati con una età superiore ai venti anni compiuti, le pensioni di vecchiaia e i supplementi sostitutivi sono calcolati aumentando di 1/3 il periodo di assicurazione conseguito al momento del pensionamento per anzianità; tale periodo non può superare i 40 anni.

2Le pensioni di invalidità e decesso e i relativi supplementi sostitutivi sono calcolati aumentando di 1/3 il periodo di assicurazione possibile a 65 anni; tale periodo non può superare i 40 anni.

3In caso di pensionamento anticipato, per ogni mese di anticipo rispetto al compimento dei 60 anni, il tasso di rendita della pensione di vecchiaia è diminuito di 0,125 punti (1,5% all’anno). La rendita risultante viene inoltre ridotta dello 0,4% per ogni mese di anticipo. Il supplemento sostitutivo delle rendite AVS/AI è ridotto dello 0,20833% per ogni mese di anticipo (1/40 per ogni anno).

4Per le prestazioni di libero passaggio degli attuali assicurati fanno stato le prestazioni assicurate secondo il cpv. 2; il periodo di assicurazione possibile è quello conseguito al momento dell’uscita dalla cassa senza rivalutazione. Tali periodi sono al massimo di 40 anni.

5I prelievi anticipati causano una riduzione proporzionale della nuova durata di assicurazione possibile.

6La quota di coordinamento per il calcolo del loro stipendio assicurato è pari ai 2/3 della rendita semplice massima AVS.

 

C3.

Gli attuali assicurati con meno di venti anni compiuti vengono assicurati secondo le nuove norme. Essi hanno diritto al rimborso dei contributi su un conto bloccato in contanti se l’importo è inferiore ai contributi personali di un anno.

 

C4.

Per i magistrati dell’ordine giudiziario in carica al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge è applicato il vecchio art. 22 cpv. 5 (incremento della percentuale di rendita per collocamenti a riposo oltre i 65 anni), a meno che il nuovo calcolo non risulti più favorevole.

 

C5.

Le condizioni assicurative degli attuali assicurati esterni secondo l’art. 11 restano invariate.

 

C6.

La Commissione amministrativa resta in carica per 6 mesi oltre l’entrata in vigore della presente modifica legislativa; entro tale termine, il Consiglio di Stato organizza l’elezione dei nuovi organi amministrativi.

 

BU 2000, 34 (14 dicembre 1999) - disposizioni in vigore da 1° ottobre 2000

A) 1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

2Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l’entrata in vigore delle presenti modifiche.

3Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

B) 1Per il calcolo dello stipendio determinante a norma degli art. 22 e 23, fa stato la media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti dopo l’entrata in vigore della modifica di legge, e di quello acquisito al 31 dicembre 1999 moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10 anni, ma al minimo il 90% dell’ultimo stipendio assicurato.

2Le convenzioni secondo l’art. 4 cpv. 2 stipulate prima del 1° gennaio 2000 non sono modificate con l’entrata in vigore della presente modifica.

3Le disposizioni in materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni.

4In deroga all’art. 27 cpv. 2 hanno ancora diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari di rendite riconosciute a partire dall’entrata in vigore della presente modifica e la cui moglie ha la seguente età:

nel 200058 anni o più;

nel 200159 anni o più;

nel 200260 anni o più;

nel 200361 anni o più.

Il mese successivo al compimento dei 62 anni il supplemento viene soppresso.

 

 

BU 2004, 488 (9 novembre 2004) - disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2005

1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

2Gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

3A chi ha già compiuto 58 anni al momento dell’entrata in vigore della legge non si applicano le nuove disposizioni concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI. Il finanziamento del supplemento sostitutivo rimane interamente a carico della Cassa.

4Il nuovo articolo 15a concernente l’adeguamento delle pensioni al rincaro si applica anche ai beneficiari di rendita alla data d’entrata in vigore della legge.

5Il supplemento sostitutivo di chi è al beneficio di una rendita alla data d’entrata in vigore della legge ammonta all’85% della rendita massima AVS/AI. Il supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS.

6Il primo stipendio assicurato utile ai fini del calcolo della pensione d’invalidità a norma dell’articolo 25 cpv. 3 e 4 è lo stipendio assicurato al 31.12.2004. Per la media fanno stato gli stipendi assicurati acquisiti dopo l’entrata in vigore della legge e lo stipendio assicurato al 31.12.2004, moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10.

 

 

Pubblicata nel BU 2012, 623.


[1]  Titolo modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.

[2]  Cpv. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.

[3]  Cpv. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 – BU 2021, 259, precedente modifica: BU 2017, 90.

[4]  Cpv. introdotto dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.