173.160



 

Regolamento

concernente le promozioni presso l’Istituto delle assicurazioni sociali

(del 12 dicembre 2017)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamato l’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017,

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 1Il presente regolamento, come previsto dall’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (di seguito RDSt), disciplina le promozioni dei collaboratori dell’Istituto delle assicurazioni sociali.

Per le promozioni alle funzioni non contemplate da questo regolamento è applicabile l’art. 54 RDSt.

 

Funzioni

a) Capogruppo

Art. 21La funzione di capogruppo può essere istituita nei casi seguenti:

nell’ambito di unità amministrative con un importante numero di collaboratori, il capogruppo assume il coordinamento di un gruppo (almeno 8 collaboratori);

nell’ambito di attività specialistiche, che richiedono particolari competenze ed esperienza, il capogruppo assume la responsabilità della gestione dell’attività.

2[1]

 

b) Addetto agli assicurati o agli affiliati

3La promozione dalla funzione di III alla funzione di II, o dalla funzione di II alla funzione di I, può avvenire se, cumulativamente, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)il collaboratore ha raggiunto almeno 4 aumenti nella funzione immediatamente inferiore;

b)l’attività svolta (o che verrà svolta dopo il passaggio) è quella prevista dalla descrizione della funzione superiore, che indica le responsabilità accresciute aggiunte, secondo la descrizione della funzione degli uffici interessati;

c)l’atteggiamento, il comportamento, le capacità, le prestazioni e l’autonomia del collaboratore giustificano una promozione alla funzione superiore.

 

Abrogazione

Art. 3Il presente regolamento annulla e sostituisce la risoluzione governativa no. 4816 del 7 novembre 2000.

 

Entrata in vigore

Art. 4Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

 

 

 

Pubblicato nel BU 2017, 444.

 

 


[1]  Cpv. abrogato dal R 19.9.2018; in vigore dal 21.9.2018 - BU 2018, 353.