173.180

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Regolamento

concernente la formazione continua degli impiegati[1]

(del 29 aprile 2003)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

Richiamata la Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, in particolare gli articoli 49, 50, 54 e 55,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1[2]Questo regolamento disciplina gli interventi dello Stato a favore della formazione continua dei propri impiegati.

 

Obiettivi

a) in generale

Art. 2[3]1La formazione continua ha lo scopo di contribuire a migliorare la capacità degli impiegati di rispondere in modo professionale alle esigenze richieste dalla funzione.

2Nella formazione l’obiettivo primario è il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze professionali e delle competenze necessarie per svolgere i compiti affidati in modo efficiente ed efficace.

 

b) in particolare

Art. 3[4]1La formazione dei funzionari dirigenti mira allo sviluppo delle capacità di gestione, conduzione e organizzazione delle proprie unità amministrative.

2La formazione e l’introduzione degli impiegati neoassunti è primariamente responsabilità dei funzionari dirigenti i quali devono favorire il loro inserimento professionale mettendo l’accento sui compiti, le competenze, le responsabilità e l’atteggiamento richiesto nella relazione con gli utenti e i colleghi.

3Per i funzionari dirigenti di nuova nomina è previsto un percorso formativo obbligatorio.[5]

 

Art. 4[6]

 

Competenze

a) degli impiegati

Art. 5Il perfezionamento professionale è compito di ogni dipendente ed in particolare di ogni funzionario dirigente.

 

b) della Sezione delle risorse umane[7]

Art. 6[8]La Sezione delle risorse umane è competente per:

a)l’analisi dei bisogni nel campo del perfezionamento e dello  sviluppo professionale, assicurando direttamente o per il tramite di altri enti l’organizzazione e l’erogazione di interventi formativi generali o specificamente  richiesti dalle singole unità amministrative;

b);

c)l’organizzazione e l’erogazione di interventi formativi e di sviluppo specifici richiesti dalle singole unità amministrative;

d)la consulenza e l’assistenza alle singole unità amministrative per ogni questione inerente alla formazione e allo sviluppo manageriale;

e)la valutazione delle offerte del mercato, il loro grado di rispondenza e le possibili opportunità per le necessità dell’amministrazione cantonale.

 

Art. 7[9]

 

Formazione con partecipazione finanziaria del datore

di lavoro

a) per esigenze della funzione[10]

Art. 8[11]1Per esigenze della funzione la Sezione delle risorse umane può considerare obbligatorio un percorso formativo.

2In questo caso è concesso il congedo pagato e sono riconosciute le tasse di iscrizione o frequenza. È applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti  dello Stato del 27 settembre 2011.

3Il capoverso 2 si applica anche alle attività di formazione necessarie per il mantenimento di un titolo professionale (ad esempio, il titolo FMH).

 

b) concordata

Art. 9[12]1Su richiesta dell'impiegato può esser concesso congedo pagato e possono essere rimborsate eventuali tasse d’iscrizione o frequenza se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente:

a)esiste un interesse diretto per l’Amministrazione, nel senso che l’esercizio della funzione ne trae un evidente e significativo vantaggio;

b)le condizioni di servizio lo permettono;

c)l’impiegato dimostra impegno nello svolgimento delle proprie mansioni.

2La partecipazione alle spese e in tempo viene concordata di volta in volta con l’impiegato.

3Se la richiesta di congedo concerne la frequentazione di percorsi formativi quali CAS (Certificate of Advanced Studies), DAS (Diploma of Advanced Studies), MAS (Master of Advanced Studies) o equivalenti, viene concesso il congedo pagato e vengono riconosciute le tasse di iscrizione o frequenza se, oltre all’adempimento dei presupposti, indicati al cpv. 1 lett. a), b) e c), la richiesta si inserisce all’interno di un piano di sviluppo professionale concordato in forma scritta tra il richiedente e il rispettivo funzionario dirigente.

 

c) procedura

Art. 10[13]1I congedi pagati sono decisi:

a)fino a 5 giorni, dal funzionario dirigente;

b)oltre 5 giorni, dal Direttore della divisione o dal Segretario generale, sentito il funzionario dirigente del richiedente;

c)oltre 20 giorni, dal Coordinatore dipartimentale o dal Segretario generale su proposta del competente direttore di divisione, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti;

d)richieste concernenti  percorsi formativi quali CAS (Certificate of Advanced Studies), DAS (Diploma of Advanced Studies), MAS (Master of Advanced Studies) o equivalenti richiedono il preavviso favorevole dell’Ufficio dello sviluppo manageriale (USM).

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4Qualsiasi richiesta di congedo pagato per formazione viene formulata compilando l’apposito formulario elettronico.

 

 

 

 

Formazione senza partecipazione finanziaria

del datore di lavoro

a) in generale

Art. 111I funzionari dirigenti possono autorizzare la partecipazione a corsi facoltativi di formazione e perfezionamento durante l’orario di lavoro con congedo non pagato se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente:

a)esiste un interesse per l’Amministrazione;

b)le condizioni di servizio lo permettono, segnatamente per quanto concerne la sostituzione interna o la supplenza;

c)l’impiegato dimostra impegno nello svolgimento delle proprie mansioni.

2Per questi congedi non è riconosciuta alcuna partecipazione alle spese di ogni genere.

3Qualsiasi richiesta di congedo non pagato per formazione viene formulata compilando l’apposito formulario elettronico.[14]

 

b) esami e soggiorni linguistici

Art. 12[15]Per la preparazione e lo svolgimento di esami ai fini dell’ottenimento di diplomi non richiesti per l’esercizio della funzione svolta e per i soggiorni linguistici può essere concesso congedo non pagato senza alcuna partecipazione alle spese di ogni genere.

 

c) procedura

Art. 13[16]1I congedi non pagati sono decisi:

a)fino a 1 mese dal funzionario dirigente;

b)oltre 1 mese, dal Direttore della divisione o dal Segretario generale, sentito il funzionario dirigente del richiedente;

c)

2Copia della decisione di autorizzazione è trasmessa dal richiedente all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni e all’Area della gestione amministrativa.

 

Casi particolari

Art. 141La partecipazione a congressi, simposi e giornate di studio, se autorizzata, è considerata missione d’ufficio.[17]

2La decisione è di competenza del funzionario dirigente.

 

Attività professionale esterna

Art. 15[18]1Con i periodi di attività professionale esterna all’Amministrazione cantonale si promuove lo scambio di esperienze professionali e si favorisce la valorizzazione del potenziale dei dipendenti.

2Se è dimostrato l’interesse diretto dell’Amministrazione e se l’attività svolta non costituisce pregiudizio per lo Stato, è riconosciuta quale attività professionale esterna il lavoro svolto a tempo pieno o parziale per un periodo variabile tra i 6 e i 18 mesi.

3Le modalità vengono decise di volta in volta dal Consiglio di Stato, su proposta del funzionario dirigente almeno a livello di Divisione (o Segreteria generale), sentita la Sezione delle risorse umane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricupero delle spese e dei giorni di congedo

a) principio[19]

Art. 16[20]1In caso di dimissioni come da art. 58 lett. b) LORD, o di disdetta come da art. 60 cpv. 1 lett. c ), d), e), f), g) e cpv. 4 LORD, prima della scadenza di un termine di 3 anni dalla fine di un corso, la Sezione delle risorse umane chiede il rimborso di parte delle spese e dei giorni di congedo concessi.

2Se il congedo è stato concesso per il conseguimento di una certificazione, il termine decorre a partire dall’ottenimento della stessa.

3Non è richiesto alcun rimborso nei casi di cui all’art. 8 del presente regolamento.

 

b) calcolo

Art. 17[21]1L’ammontare del rimborso dei giorni di congedo e delle spese è espresso percentualmente ed è in funzione della durata del rapporto d’impiego, così calcolato a partire dalla fine del corso o dall’ottenimento della certificazione:

a)fino a 12 mesi, il 100%;

b)da 12 mesi e 1 giorno fino a 24 mesi, il 60%;

c)da 24 mesi e 1 giorno fino a 36 mesi, il 30%.

2L’Ufficio stipendi e assicurazioni, su segnalazione dell’Area della gestione amministrativa è responsabile del ricupero del rimborso.

 

Entrata in vigore

Art. 181Questo Regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Esso entra in vigore con effetto immediato[22] e abroga il Regolamento concernente la formazione permanente degli impiegati del 23 dicembre 1996.

 

 

 

Norma transitoria

Nei casi in cui la dichiarazione d’impegno al rimborso dei costi di formazione sia antecedente l’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme più favorevoli al dipendente.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2003, 163.

 

 


[1]  Titolo modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

[2]  Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

[3]  Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

[4]  Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

[5]  Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182.

[6]  Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011, 611.

[7]  Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182.

[8]  Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011, 611.

[9]  Art. abrogato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011, 611.

[10]  Nota marginale modificata dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

[11]  Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011, 611.

[12]  Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2012, 563.

[13]  Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2013, 296.

[14]  Cpv. introdotto dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182.

[15]  Art. modificato dal R 28.11.2012; in vigore dal 30.11.2012 - BU 2012, 563.

[16]  Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2013, 296.

[17]  Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2011, 611.

[18]  Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedente modifica: BU 2013, 296.

[19]  Nota marginale modificata dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 611.

[20]  Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedenti modifiche: BU 2011, 611; BU 2012, 563.

[21]  Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 182; precedenti modifiche: BU 2011, 611; BU 2012, 563.

[22]  Entrata in vigore: 2 maggio 2003 - BU 2003, 163.