Legge
sugli onorari dei magistrati
(del 14 maggio 1973)
IL GRAN CONSGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 16 giugno 1972 n. 1836 del Consiglio di Stato,
decreta:
Onorario dei magistrati
Art. 1[1]1L’onorario annuo dei magistrati è così stabilito:
1.Giudici del Tribunale di appello:fr. 214’908.00
2.Procuratore generale:fr. 213’242.00
3.Procuratori generali sostituti:fr. 208’244.00
4.Giudici dei provvedimenti coercitivi:fr. 208’244.00
5.Procuratori pubblici:fr. 204’912.00
6.Pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di espropriazione e magistrato dei minorenni: fr. 197’415.00
7.Sostituto magistrato dei minorenni:fr. 166’595.00
8.Pretore aggiunto:fr. 144’938.00.
2Gli stipendi dei magistrati sono adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo in base a quanto previsto agli art. 5 e 44 della LStip.
3È escluso il premio per prestazioni eccezionali dell’art. 18 della LStip.
Art. 1a[2]I magistrati che viaggiano per ragioni di servizio ricevono le indennità previste per i dipendenti dello Stato, con diritto, per l’indennità di viaggio, al costo del biglietto di I. classe in ferrovia e in battello.
Indennità[3]
Art. 2[4]Il Procuratore generale sostituto ha diritto all’onorario del Procuratore generale se supplisce quest’ultimo per un periodo di tempo continuo superiore a un mese.
Indennità ai supplenti
Art. 3[5]1I supplenti del Tribunale di appello, il presidente e il suo supplente non magistrati e i membri e i loro supplenti del Tribunale dei minorenni hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di fr. 400.-- per ogni giornata di lavoro e di fr. 200.-- per ogni mezza giornata.[6].
2Se liberi professionisti, riscuotono una diaria di fr. 800.-- rispettivamente di fr. 400.-- per ogni mezza giornata.
3La trasferta corrisponde al costo del biglietto di ferrovia di Ia classe.
4Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per analogia ai membri del Consiglio di disciplina notarile, delle Commissioni esaminatrici in materia di avvocatura e di notariato, ai membri del Consiglio della magistratura che non ricoprono la carica di magistrato, nonché ai membri della Commissione di esperti indipendenti, preposta all’esame e al preavviso delle candidature per l’elezione dei magistrati di nomina parlamentare. [7]
Compenso ai giudici di pace
Art. 4[8]I Giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti del proprio circolo, secondo i risultati dell’ultimo censimento federale della popolazione:
fino a |
5 000 |
abitanti |
fr. 7 500.- |
5 001 - |
10 000 |
abitanti |
fr. 9 500.- |
10 001 - |
15 000 |
abitanti |
fr. 13 000.- |
15 001 - |
20 000 |
abitanti |
fr. 18 500.- |
oltre |
20 000 |
abitanti |
fr. 23 500.- |
I supplenti dei Giudici di pace nei circoli con una popolazione inferiore ai 10 000 abitanti ricevono un’indennità annua di fr. 1000.-; in quelli da 10 000 a 20 000 abitanti fr. 1900.-; in quelli con oltre 20 000 fr. 2800.-. Il Consiglio di Stato può concedere indennità straordinarie ai supplenti dei Giudici di pace se giustificate dalla particolare intensità e durata dell’attività svolta.
Indennità di rincaro
Art. 4a[9]Ai giudici di pace e ai loro supplenti è accordata ogni anno una indennità di rincaro da calcolare secondo i criteri valevoli per gli impiegati dello Stato e da versare alla fine dell’anno.
Gratificazione per anzianità di carica
Art. 4b[10]A partire dal quindicesimo anno di attività e, successivamente, ogni cinque anni, ai Giudici di pace e ai supplenti dei Giudici di pace può essere accordata una gratificazione pari a un decimo dell’indennità annua.
Assessori giurati di primo grado
e di appello[11]
Art. 5[12]Gli assessori-giurati di primo grado e di appello hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad un’indennità calcolata secondo le disposizioni sulle indennità concernenti le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
Divieto di percepire altri emolumenti
Art. 6Gli onorari stabiliti da questa legge escludono qualsiasi altro emolumento, indennità o partecipazione non prevista da una legge.
Art. 7...[13]
Diritto applicabile
Art. 81Le norme contenute nella legge sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati indicati all’art. 1 in quanto riguardano:[14]
a)l’orario d’ufficio, le assenze per malattie, infortunio, servizio militare e la corrisponsione dal relativo stipendio;
b)le indennità per i figli e le indennità ai superstiti;[15]
c)l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali;
d)le modalità di pagamento dell’onorario.
2L’epoca della nomina, la durata della carica, le attribuzioni, nonché le norme disciplinari applicabili ai magistrati, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti speciali.
Art. 9Nel corso dell’anno civile i magistrati hanno diritto a un mese di vacanza. Le modalità per la distribuzione delle vacanze sono fissate d’accordo con il Dipartimento di giustizia, per i magistrati dell’ordine civile e penale, ritenuto che abbiano luogo durante le ferie.
Attribuzione di nuovi compiti
Art. 10I magistrati non hanno diritto a indennità particolari a causa delle modificazioni delle funzioni o degli oneri introdotti in forma di legge.
Indennità di uscita per mancata rielezione
Art. 10a[16]1In caso di mancata rielezione, il magistrato ha diritto ad un’indennità di uscita.
2L’indennità corrisponde a tante volte l’ultimo onorario mensile quanti sono gli anni interi di funzione prestata.[17]
3Se la durata in carica è di almeno 15 anni e il magistrato ha compiuto 45 anni, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, questi ha diritto ad una rendita corrispondente al 2% dell’onorario assicurato presso l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino per ogni anno di funzione prestata, ritenuto un massimo del 60%. La rendita è aumentata del supplemento figli corrispondente al 10% della pensione d’invalidità, e del supplemento sostitutivo AVS/AI corrispondente all’80% della rendita AVS massima, conformemente al regolamento di previdenza dell’Istituto.
4Le prestazioni complessive previste dal cpv. 3 sono versate sino al compimento dei 60 anni.
Norme abrogative
Art. 11La presente legge abroga quella del 9 novembre 1954 sugli onorari dei magistrati dell’Ordine giudiziario e ogni altra disposizione incompatibile.
Art. 11a…[18]
Entrata in vigore
Art. 12Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1972.
Pubblicata nel BU 1973, 101.
[1] Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 90; precedenti modifiche: BU 1973, 105; BU 1986, 10; BU 1987, 376; BU 1991, 216; BU 1992, 349; BU 2000, 282; BU 2002, 128; BU 2006, 280; BU 2007, 12; BU 2010, 252; BU 2010, 318.
[2] Numero dell’art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto dalla L 24.11.1987 - BU 1987, 376.
[3] Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.
[4] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.
[5] Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 285.
[6] Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 333; precedente modifica: BU 2007, 12.
[7] Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall’8.11.2002 - BU 2002, 374.
[8] Art. modificato dalla L 9.3.1987; in vigore dal 1.1 1987 - BU 1987, 105; precedente modifica: BU 1975, 87.
[9] Numero dell’art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto dalla L 24.2.1975 - BU 1975, 87.
[10] Numero dell’art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto dalla L 9.3.1987 - BU 1987, 105.
[11] Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72.
[12] Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72; precedenti modifiche: BU 2010, 252 e 532.
[13] Art. abrogato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 252.
[14] Frase modificata dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
[15] Lett. modificata dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177; precedenti modifiche: BU 1987, 376; 1995, 237 e 297.
[16] Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 636; precedente modifica: BU 1995, 237 e 297.
[17] Cpv. modificato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 177.
[18] Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1991, 216; BU 1995, 237.