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 Regolamento della Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri del 4 ottobre 2011

 

Regolamento

della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri

(del 4 ottobre 2011)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati gli articoli 2 lettera d e 4 della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell’8 giugno 1998 (LALSI),[1]

decreta:

Composizione della Commissione

Art. 1[2]La Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione), organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 5 membri, ma al massimo di 10 membri.

 

Competenze

Art. 2[3]La Commissione, segnatamente:

sostiene e promuove i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione della discriminazione e di lotta al razzismo;

valuta la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli stranieri;

formula proposte volte a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e l’incontro tra le differenti comunità degli stranieri presenti sul territorio cantonale e tra gli indigeni e gli stranieri;

esprime la propria valutazione sulla possibile evoluzione della politica di integrazione;

appoggia il Servizio per l’integrazione degli stranieri nella realizzazione dei suoi obiettivi;

preavvisa, a titolo consultivo, il Programma cantonale di integrazione;

presenzia alle manifestazioni delle principali comunità degli stranieri, come pure alle manifestazioni concernenti l’integrazione, la prevenzione della discriminazione e la lotta al razzismo.

 

Deliberazioni

Art. 31La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta è presente la maggioranza dei membri.

2Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

 

Consulenti esterni

Art. 4La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia.

 

Collisione di interesse

Art. 5Un membro della Commissione non può essere presente al voto su contributi finanziari che riguardano il suo personale interesse e/o quello dell’ente, dell’associazione o della comunità che rappresenta.

 

Presenze

Art. 6Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere destituiti e sostituiti dal Consiglio di Stato.

 

Segretariato

Art. 7[4]Il Servizio per l’integrazione degli stranieri, in collaborazione con il Presidente:

prepara le riunioni, convocate su ordine del Presidente;

redige il verbale e il rapporto annuale;

cura la presentazione formale dei progetti cantonali;

predispone e segue la procedura di ottenimento dei sussidi;

verifica l’attuazione dei progetti sostenuti dalla Confederazione e dal Cantone.

 

Rapporto

Art. 8La Commissione consegna entro fine febbraio al Consiglio di Stato il rapporto annuale sulla sua attività e sulla situazione integrativa in atto.

 

Norme complementari

Art. 9Per il resto, l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

 

Norma abrogativa

Art. 10È abrogato il regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo dell’11 maggio 2004.

 

Entrata in vigore

Art. 11Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.

 

 

Pubblicato nel BU 2011, 507.


[1]  Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 166.

[2]  Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.

[3]  Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.

[4]  Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.