GDL 9/22:
Quid in caso di separazione di fatto dei conduttori?
Ufficio di conciliazione in re J. e J. / M. del 20 marzo 2003
22. Artt. 266m cpv. 1 e 266o CO
Quid in caso di separazione di fatto dei conduttori?
La separazione di fatto tra conduttori coniugati, la sospensione giudiziaria della vita in comune o l'istanza di divorzio non modificano il carattere di abitazione familiare.
E' nulla la disdetta notificata ad un solo conduttore, ancorché vi sia una separazione in corso.
Ufficio di conciliazione in re J. e J. / M. del 20 marzo 2003
Estratto dai considerandi
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 266n del Codice delle obbligazioni (in seguito CO), se la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, la disdetta data dal locatore deve essere notificata separatamente al conduttore ed al suo coniuge, pena la nullità della disdetta (art. 266o CO);
Preso atto che per abitazione familiare è da intendere gli spazi adibiti ad abitazione principale delle persone sposate. La separazione di fatto, la sospensione giudiziaria della vita in comune o l'istanza di divorzio non privano l'ente locato di questo carattere; va ricordato che è in queste situazioni di crisi che la protezione legale è maggiormente utile (Grossen, La protection du logement de la famille, Fribourg 1977, pag. 103; Tercier Pierre, Les contraux spéciaux, pt. n. 1820, pag. 225);
Rilevato che, nella presente fattispecie, l'ente locato è adibito ad abitazione familiare ai sensi dell'art. 266m e segg. CO. Va inoltre rilevato che i conduttori sono ancora sposati sebbene vi sia una separazione in corso;
Ritenuto che i locatori non hanno provveduto a notificare la disdetta separatamente ai due coniugi come previsto dall'art. 266n CO; la stessa deve essere pertanto dichiarata nulla.