GDL 8/20: QUID SE IL MATRIMONIO NON E' STATO REGISTRATO IN SVIZZERA?
II Camera civile del Tribunale di appello in re A. / S. SA del 1° luglio 2002

20. art. 266n CO

QUID SE IL MATRIMONIO NON E' STATO REGISTRATO IN SVIZZERA?

Poiché l' iscrizione nel registro dei matrimoni svizzero di un matrimonio contratto all' estero riveste mero carattere dichiarativo , gli effetti e le conseguenze giuridiche del medesimo intervengono con la sua celebrazione.

Di conseguenza , l' appartamento abitato da una coppia coniugata costituisce un' abitazione familiare ancorché il matrimonio non fosse ancora riconosciuto in Svizzera al momento della notifica della messa in mora con comminatoria di disdetta e susseguente disdetta , entrambe nulle perché non notificate separatamente ai due coniugi.

II Camera civile del Tribunale di appello in re A. / S. SA del 1° luglio 2002

Estratto dai considerandi:

In fatto ed in diritto:

1.Il signor M.A. , cittadino egiziano , ha locato un appartamento ed un parcheggio-auto , dal giugno 1997 , nello stabile della S. SA , in via G. a Paradiso.

In ritardo con il pagamento della pigione per i mesi di febbraio e marzo 2001 , il conduttore è stato diffidato giusta l' art. 257d CO e , scaduto infruttuoso il termine di pagamento assegnatogli , la locatrice gli ha notificato , il 30 aprile 2001 , la disdetta per mora.

2.La contestazione della disdetta avanti all' Ufficio di conciliazione che l' ha ritenuta valida e avanti al Pretore che , invece , l' ha dichiarata nulla riguarda , per quanto qui interessa trattandosi dell' unico argomento riproposto in appello , la mancata separata notifica al coniuge del conduttore della messa in mora per il pagamento della pigione e della successiva disdetta come , invece , impone l' art. 266n CO quando la cosa locata è adibita ad abitazione famigliare. In particolare il Pretore ha ritenuto che il fatto che il matrimonio egiziano del conduttore con la signora con la quale convive nell' appartamento non fosse stato riconosciuto in Svizzera non fosse d' ostacolo a ritenere quale abitazione famigliare l' appartamento da loro occupato e , accertata la mancata separata notifica alla signora , ha annullato la disdetta e , conseguentemente , respinto l' istanza di sfratto.

3.Con l' appello , la locatrice ritiene che per abitazione famigliare sia da intendersi l' appartamento che serve da domicilio a persone coniugate , escludendo il concubinato o forme di vita comune analoga , e tali non lo possono essere delle persone sposate all' estero ed il cui matrimonio non è riconosciuto , secondo le regole del diritto internazionale privato , in Svizzera. Ritiene quindi che il conduttore non possa beneficiare dei riguardi riservati all' abitazione famigliare e che la disdetta , anche se non notificata alla signora , sia valida ed operante.

4.L' appello è respinto.

Dagli atti di causa e dai successivi accertamenti ordinati da questa Camera risulta che l' Ufficio controllo abitanti di Paradiso ha , il 6 giugno 2002 , comunicato che il convenuto “convive con la signora

M. ed i loro figli…” e che “il loro matrimonio avvenuto in Egitto non è stato riconosciuto in Svizzera” mentre , il 13 giugno 2002 , ha precisato che “…per il matrimonio contratto in data 15 ,1 ,1988 al Cairo (Egitto) dai signori A. è stata ordinata la trascrizione nei registri dello stato civile del Comune X in data 4 dicembre 2001. I signori A sono dunque coniugati a tutti gli effetti”.

Il riconoscimento in Svizzera del matrimonio contratto in Egitto significa che quest' ultimo era valido (art. 45 LDIP) e , l' iscrizione nel registro dei matrimoni svizzero non essendo costitutiva ma solo dichiarativa (Commentario bernese , ad art. 117 CC n. 129) , effetti e conseguenze giuridiche del matrimonio sono operanti dal momento della sua celebrazione che , nel caso concreto , risale al 1988.

Di conseguenza l' appartamento in questione , occupato da persone validamente sposate , rappresenta la loro abitazione famigliare (come del resto risulta espressamente dal contratto di locazione –doc. A dell' incarto dell' Ufficio di conciliazione – che indica come l' ente locato sia adibito ad abitazione famigliare) con la necessità , per la notifica della messa in mora con comminatoria di disdetta

e della disdetta stessa , di seguire le formalità previste dall' art. 266n CO. Mancando , com' è pacificamente ammesso , la notifica separata al coniuge sia della messa in mora sia della disdetta quest' ultima è nulla , la locazione non è cessata e lo sfratto improponibile.