GDL 8/09: PROVA DEL DANNO
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re D. / S. SA del 5 settembre 2002
9. artt. 259e e 42 cpv 2 CO
PROVA DEL DANNO
L' art. 42 cpv. 2 CO è un disposto d' eccezione , che trova applicazione soltanto ove il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare , per mancanza di prove sull' entità del pregiudizio o per impossibilità di esigere ragionevolmente l' assunzione delle prove necessarie.
In mancanza dei giustificativi d' acquisto dei beni mobili asseritamente danneggiati , si può esigere che la parte postulante l' indennizzo faccia valutare , anche sommariamente , il loro valore , se del caso dalla ditta venditrice.
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re D. / S. SA del 5 settembre 2002
Estratto dai considerandi:
In diritto:
1-4.Omissis
5.Risarcimento danni
5.1.L' art. 259e CO sancisce l' obbligo del locatore di risarcire i danni cagionati da un difetto della cosa al conduttore , qualora a questi non possa venir imputata colpa alcuna.
Questa disposizione fa riferimento alla disciplina della parte generale di cui agli artt. 97 e segg. CO (cfr. Tercier , Les contrats spéciaux , pag. 205 , n. 1638). Incombe dunque al conduttore l' onere di sostanziare il danno e di provare l' esistenza di un nesso causale tra il difetto della cosa locata ed il pregiudizio insorto (cfr. Svit , Schweizerisches Mietrecht. 2. ed. , Zurigo 1998 , ad art. 259e CO n. 14; Lachat , Le bail à loyer , Losanna 1997 , pag. 171 , n. 4.2).
All' inquilino spetta però l' obbligo di avvisare tempestivamente il locatore della presenza del difetto (cfr. art. 257g CO e Tercier , op. cit. , pag. 210 , n. 1683); locatore che , se dimostra l' inesistenza di tale avviso , sarà liberato dall' obbligo di risarcire i danni (cfr. Lachat , op. cit. , pag. 172 , n. 4.4; Svit , op. cit. , ad art. 259e CO n. 21).
5.2.Fr. 5' 970.-- per danni alla mobilia
Pretendere l' ammissione di tale posta risarcitoria sulla scorta della scarna e generica dichiarazione della ditta X. SA di Locarno (doc. BB) , nonché in applicazione dell' art. 42 cpv. 2 CO , non è conferente.
L' art. 42 cpv. 2 CO è un disposto d' eccezione , applicabile unicamente qualora il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare , per mancanza di prove sull' entità esatta del pregiudizio o per impossibilità di esigere ragionevolmente l' assunzione delle prove necessarie (Rep. 1988 , 274).
Nella fattispecie , non si vede per quale ragione , sapendo inoltre della mancanza dei giustificativi di acquisto dei mobili assertamente deteriorati , già nel novembre 2001 l' istante non abbia proceduto a far valutare - foss' anche sommariamente - il loro valore , se del caso dalla stessa ditta X. SA. Né si può certo affermare che una valutazione peritale di siffatto genere , svolta in procedura giudiziaria , avrebbe comportato costi esorbitanti , sproporzionati rispetto al valore di causa e non ragionevolmente assumibili da parte dell' istante che , va ricordato , avanza(va) pur sempre una pretesa in risarcimento di oltre fr. 10' 000.--. La spesa di alcune centinaia di franchi per il visionamento dei quattro mobili da parte di un esperto non poteva e non può definirsi sproporzionata e impretendibile.
A ciò si aggiunga:
che non è provato il nesso di causalità fra l' asserito danno ai mobili e il difetto dell' ente locato.
Poco credibile appare l' inservibilità e irreparabilità totale dell' armadio , della cassettiera e della specchiera alla luce del difetto di umidità e muffa alle pareti , attestato in base alla documentazione fotografica agli atti. Tanto più se si pensa che l' insorgenza del difetto all' ente locato va fatta risalire , per stessa ammissione dell' istante che chiede la riduzione della pigione solo da ottobre 2000 , ad un mese prima della constatazione (5 novembre 2001) da parte della ditta venditrice (cfr. doc. BB).
Nuovamente , non risulta credibile che in un solo mese i mobili si siano deteriorati al punto da renderli inutilizzabili;
-che la ditta in questione parla del deterioramento del divano ma non della sua irreparabilità;
che comunque un eventuale risarcimento potrebbe riguardare unicamente il valore che i beni mobili presentavano al momento del loro deterioramento , dedotto quindi il deprezzamento.
Non è neppure dato a sapere con precisione quando gli stessi fossero stati acquistati. In siffatto incerto corollario , ben avrebbe dovuto e potuto l' istante insistere nell' allestimento di una valutazione peritale e di un' ispezione degli oggetti (come inizialmente postulato in sede di contraddittorio). Ne consegue la reiezione di questa pretesa , mancando la prova del danno e la sua quantificazione.
5.3.Fr. 2' 370.-- per spese di lavanderia
Possono valere , in buona parte , le considerazioni appena esposte riguardo alla mobilia.
Non sarebbe anzitutto stato particolarmente oneroso far ispezionare dal Giudice il vestiario elencato nel doc. S , rispettivamente far allestire un breve referto peritale che potesse anche chiarire la portata dell' asserito danno , atteso come non traspaia dagli atti che - a tutt' oggi - il lavaggio dei capi d' abbigliamento sia stato effettuato (manca una fattura nelle tavole processuali; v. anche teste S. , verbali pag. 27). Risulta difficile ipotizzare un tale deterioramento degli abiti risalente già all' ottobre 2000 (v. dichiarazione doc. T) , se si considera che l' istante ha , in pratica , lamentato e provato i problemi di muffa e umidità proprio solo a partire da quel mese.
Il tutto senza contare che il teste S. ha ad ogni buon conto osservato che , a parte le giacche , i pantaloni e le gonne (che avrebbero necessitato di una pulizia chimica) la rimanenza degli abiti avrebbe potuto essere lavata direttamente dall' istante con una semplice macchina da lavare (verbali pag. 27). Per cui il danno sarebbe al più quantificabile in fr. 840.-- (fr. 300.-- + fr. 370.-- + fr. 170.-- , cfr. doc. S); e anche per questi abiti il teste S. ha parlato di "pulizia preferibilmente chimica" , per un semplice problema di successiva stiratura dei capi , ciò che non può far ritenere giustificato l' accollo alla convenuta delle relative spese.
In mancanza di una prova certa , che senz' altro l' istante avrebbe potuto fornire , anche questa pretesa non può essere ammessa.
5.4.Fr. 800.-- per pernottamento in albergo
L' istante sostiene che a seguito del "disagio subito a causa dell' esondazione" del Lago Maggiore , con difficoltà di accesso allo stabile (v. conclusioni istante , pag. 8 ad 6) , egli ha , unitamente alla moglie , "optato per il trasferimento per 10 notti in una pensione".
Va in proposito evidenziato che le spese di pernottamento sono di per sé riconosciute quale pregiudizio conseguente ad un difetto , allorquando l' inquilino e la sua famiglia sono costretti ad abbandonare l' ente locato (v. Lachat , op. cit. pag. 171 , n. 4.2).
In concreto , come già accennato nella sentenza 11 settembre 2001 del Pretore di Locarno-Città e come in seguito confermato in istruttoria , non vi sono elementi che facciano ritenere l' impossibilità per il conduttore e per la moglie di continuare ad abitare nell' appartamento durante i 10 giorni dell' esondazione. Malgrado gli evidenti disagi , varie testimonianze hanno confermato la piena funzionalità degli appartamenti (quelli ubicati oltre il piano terreno). Del resto è l' istante medesimo a parlare (v. conclusioni , pag. 8 ad 6) di "accesso allo stabile molto disagevole" ma non del tutto impossibile. Agli inquilini è in effetti sempre stato garantito , oltre che l' accesso , anche il funzionamento dei servizi igienici , dell' elettricità , del riscaldamento e dell' acqua calda (teste Z. , verbali pag. 11 e doc. 1).
Non si può quindi affermare che l' istante e la moglie (al sesto mese di gravidanza , essendo la figlia nata il 22 gennaio 2001) abbiano avuto la necessità assoluta di pernottare altrove durante i 10 giorni di esondazione fra il 16 e 25 ottobre 2000.
Al ché , neppure la pretesa di fr. 800.-- può essere ammessa.
Va di transenna rilevato che il rimborso da parte della locatrice a tutti gli inquilini della pigione relativa ai citati 10 giorni , è da qualificare come gesto atto a compensare non già l' impossibilità di utilizzo dell' ente locato , bensì i disagi e gli inconvenienti scaturiti (v. doc. 4 , in cui si parla di "esonero dal pagamento dell' affitto per i disagi subiti").