GDL 7/30: SFRATTO PER CESSATO COMODATO SORTO PER ACCETTAZIONE TACITA
II Camera Civile del Tribunale d' appello in re S./G. del 29 agosto 2001.
30. artt. 274g e 305 CO
SFRATTO PER CESSATO COMODATO SORTO PER ACCETTAZIONE TACITA
Sorge un contratto di comodato per accettazione tacita ex art. 6 CO allorquando l' aggiudicatario di un immobile propone a chi occupa il bene (ex proprietario o terzo) l' accettazione di un contratto di comodato di durata determinata senza che il destinatario rifiuti la proposta entro un congruo termine. In tal caso l' offerta va considerata oggettivamente vantaggiosa per chi la riceve , visto che vi è occupazione del bene senza valido titolo.
Non avvenendo la riconsegna del bene entro la data indicata , il nuovo proprietario può richiedere lo sfratto.
II Camera Civile del Tribunale d' appello in re S./G. del 29 agosto 2001.
Estratto dai considerandi:
considerato
in fatto:
che il signor S. si è aggiudicato ai pubblici incanti la quota di PPP di 56/1000 del fondo base part. n. XY RFP di Pura , con diritto esclusivo sull' appartamento n. 11 al III. piano del Condominio P. a Pura , trapasso di proprietà iscritto a RF il 24 aprile 2001 (doc. A);
che con lettera 30 aprile 2001 egli , per il tramite del suo legale , ha comunicato alla signora G. , che a suo tempo era stata ospite del precedente proprietario e che a quel momento occupava ancora l' appartamento , l' avvenuto trapasso di proprietà , dicendosi disposto a lasciarle utilizzare l' appartamento in questione a titolo di comodato fino al successivo 20 maggio , data per la quale i locali avrebbero dovuto essergli resi (doc. B);
che con l' istanza in rassegna il signor S. , rilevando come tra le parti fosse venuto in essere un contratto di comodato e che alla scadenza concordata la comodataria non aveva provveduto alla riconsegna dei locali , ha chiesto lo sfratto della signora G. dall' appartamento in questione;
che il Segretario assessore , con la sentenza qui oggetto di impugnativa , ha respinto l' istanza , evidenziando come nel caso di specie non si poteva ammettere l' esistenza tra le parti di un contratto di comodato per atti concludenti in mancanza di reazione da parte dell' occupante dell' immobile , e ciò per il semplice fatto che l' appartamento era stato concesso per un periodo di tempo inferiore ai 2 mesi;
che con l' appello che qui ci occupa l' istante chiede di riformare il primo giudizio nel senso di accogliere l' istanza di sfratto , rilevando come in realtà il contratto di comodato già si era perfezionato con la mancata reazione della convenuta alla proposta contenuta nella lettera 30 aprile 2001;
che la convenuta non ha presentato osservazioni al gravame;
in diritto:
che giusta l' art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto , per qualsiasi motivo , o di comodato , non avvenendo la riconsegna della cosa locata affittata o data in comodato , il locatore può domandare direttamente lo sfratto al pretore con istanza motivata;
che nel caso di specie si tratta in definitiva di stabilire se tra le parti sia venuto in essere o meno un contratto di comodato a tempo determinato , circostanza questa negata dal primo giudice;
che , in base ai principi generali del CO , il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente , in modo espresso o tacito , la loro reciproca volontà (art. 1 CO) , ovvero con l' accettazione della proposta contrattuale , fermo restando che eccezionalmente , quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un' accettazione espressa , esso si considera nondimeno conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta (art. 6 CO);
che , in altre parole , il silenzio ad un' offerta può rappresentare consenso se , in conformità del principio dell' affidamento , l' offerente può in buona fede essere nella convinzione che la controparte reagirebbe in caso di disaccordo , e che questa , da parte sua , è in grado di immaginare che l' offerente consideri il suo silenzio come consenso (Guhl/Merz/Kummer , Das Schweizerische Obligatio-nenrecht , 6. ed. , pag. 116); che tra i casi contemplati dalla dottrina viene annoverato quello in cui l' offerta deve essere considerata oggettivamente vantaggiosa per chi la riceve (Honsell/Vogt/Wiegand , Commentario basilese , n. 12 ad art. 6 CO; Kramer/Schmidlin , Commentario bernese , n. 30 e segg. ad art. 6 CO; Bucher , Schweizerisches Obligationenrecht , Allgemeiner Teil , 2. ed. , pag. 135) , rispettivamente quello in cui la controparte accetta senza riserve la prestazione dell' offerente (Honsell/Vogt/Wiegand , op. cit. , n. 19 ad art. 6 CO; Kramer/Schmidlin , op. cit. , n. 72 e segg. , in particolare n. 74 ad art. 6 CO; Bucher , op. cit. , pag. 136) , ciò che è in particolare il caso allorché l' offerta è finalizzata alla conclusione di un contratto di comodato (cfr. IICCA 1° luglio 1996 in re U./T. in Raccolta di giurisprudenza in materia di locazione , Vol. 3 , 1995-1997 , n. 57); che , nel caso di specie , non avendo la convenuta reagito alla lettera 30 aprile 2001 (doc. B) , con cui l' istante si era detto disposto a lasciarle utilizzare l' appartamento a titolo di comodato fino al successivo 20 maggio , ed avendo essa occupato gratuitamente l' appartamento durante quel periodo , ben si può concludere , in virtù dei principi dottrinali appena esposti , che tra le parti sia effettivamente venuto in essere un contratto di comodato a tempo determinato;
che la mancata riconsegna dei locali alla scadenza del contratto legittima pertanto l' istante a chiedere lo sfratto della controparte , così che , in accoglimento dell' appello , l' istanza deve essere accolta;
che la tassa di giustizia , le spese e le ripetibili di entrambe le sedi
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).