GDL 7/18: NESSUN OBBLIGO DI RITINTEGGIO SE LO STESSO SI RENDE NECESSARIO PER LA
PRESENZA DI UMIDITÀ O A CAUSA DI USURA
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re F./S. del 6 agosto 2001
18. art. 267a CO
NESSUN OBBLIGO DI RITINTEGGIO SE LO STESSO SI RENDE NECESSARIO PER LA PRESENZA DI UMIDITÀ O A CAUSA DI USURA
La conduttrice non deve assumersi né contribuire alle spese di ritinteggio , malgrado la presenza di fori di grandi dimensioni mal otturati , qualora le pareti avrebbero in ogni caso dovuto essere ridipinte a causa della presenza di umidità , o a causa di normale usura , essendo trascorso un decennio dall' ultimo tinteggio.
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re F./S. del 6 agosto 2001
Estratto dai considerandi:
1-4.Omissis
5.La convenuta sostiene che non le può essere imposto il versamento di un risarcimento per il ritinteggio dell' appartamento siccome , a suo dire , questo le era stato consegnato non tinteggiato e poiché i danni sarebbero stati causati da normale usura.
Diversamente dal previgente diritto , in applicazione del principio generale di cui all' art. 8 CC incombe ora al locatore che fa valere una pretesa per risarcimento di danni causati dal conduttore l' onere di provare l' esistenza e l' entità dei danni , ossia anche l' onere di provare che il danno è stato causato dall' inquilino nel corso della locazione (Higi , Commentario zurighese , n. 19 ad art. 256a-256b CO e n. 119 ad art. 267 CO; Svit , Schweizerisches Mietrecht , 2. ed. , Zurigo 1998 , n. 30-32 ad art. 267-267a CO). Non vige dunque più la presunzione che l' appartamento sia stato consegnato in buono stato.
Nel nostro caso , al momento della consegna dell' appartamento all' inquilina non fu steso alcun verbale , il quale pur non avendo una valenza probatoria superiore rispetto ad altri mezzi di prova (Higi , op. cit. , n. 19 ad art. 256a-256b CO) avrebbe comunque potuto costituire un valido elemento a comprova della tesi dell' istante.
L' unico indizio della presenza di danni causati dall' inquilina reperibile negli atti di causa è il fatto che il perito abbia attribuito la necessità del ritinteggio di alcune pareti alla presenza di fori di grandi dimensioni , anche di 4 o 5 cm , mal otturati poiché l' otturazione era evidentemente differente dal resto della tinta della parete (deposizione perito comunale , verbali pag. 5). È ragionevole supporre che quei fori non erano presenti al momento della consegna dell' appartamento , anche perché mal si comprende altrimenti per quale motivo la convenuta avrebbe provveduto alla loro otturazione.
Vero è però pure che anche il perito , sia nel verbale di constatazione , sia in occasione della sua audizione , ha rilevato che in parte il ritinteggio si imponeva a causa della presenza di umidità , ossia per motivi non imputabili all' inquilina (v. doc. E: "locale soggiorno": parti di intonaco danneggiato dall' umidità; "camera piccola" parti di intonaco danneggiate dall' umidità) e vero è pure che non è dato sapere da quanti anni non fosse stato eseguito un ritinteggio.
Tenuto conto del fatto che le pareti avrebbero comunque dovuto essere ritinteggiate per la presenza di umidità e considerato che il perito ha ritenuto che per alcune pareti il ritinteggio si imponesse senza tuttavia indicare come causa le maldestre otturazioni dei fori praticati dall' inquilina o altre cause a lei imputabili - così che v' è da presumere che in effetti il ritinteggio s' imponeva per la normale usura , ossia per il fatto che era trascorso un decennio dall' ultimo tinteggio - si deve concludere che il costo di riparazione di questo difetto non può essere accollato alla conduttrice , in applicazione del principio secondo cui il conduttore non è tenuto a risarcire eventuali danni quando questi sarebbero stati eliminati nell' ambito di un lavoro di rinnovamento , in caso di ritinteggio , che comunque avrebbe dovuto essere effettuato (v. Higi , op. cit. , n. 119 ad art. 267 CO).