GDL 7/05: RIPARTO DEL CONSUMO DELL' ACQUA
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re V./V. del 27 agosto 2001.
5. art. 257a CO
RIPARTO DEL CONSUMO DELL' ACQUA
A livello cantonale non sussiste un obbligo di posare i contatori per il consumo di acqua potabile.
Ben si attua , in assenza di singoli contatori , la suddivisione delle spese per il consumo di acqua (potabile e industriale) in rapporto alle superfici degli spazi locati.
Si giustifica una suddivisione differenziata tra abitazioni e locali commerciali soltanto se le superfici commerciali presentano consumi di gran lunga superiori.
Nel caso di abitazioni e uffici , il riparto va effettuato in rapporto alle superfici locate.
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re V./V. del 27 agosto 2001.
Estratto dai considerandi:
1-6.Omissis
7.Rimane , da ultimo , la verifica delle spese legate al consumo di acqua fredda (potabile e industriale).
Contestato non è l' ammontare dell' importo complessivamente fatturato (peraltro dimostrato dalle fatture dell' Azienda acqua potabile di Locarno , cfr. doc. II° rich.) , quanto piuttosto la ripartizione fatta dall' amministrazione , che non tiene conto , a dire del convenuto , del maggior consumo che vi sarebbe nei locali abitativi , rispetto agli uffici.
Preliminarmente si osserva che , a livello di legislazione edilizia cantonale o altra normativa ticinese , non risulta sussistere un obbligo di posa di contatori individuali per il consumo di acqua potabile (Lachat/Stoll , Das neue Mietrecht , allegato X).
Peraltro va rilevato che per questo genere di costo , come per la maggior parte degli altri , la locatrice effettua - senza che si possa rimproverarle un errore o un abuso - una ripartizione tra i vari conduttori in base alla superficie degli spazi locali. Tale riparto , che è , invero , fra quelli contrattualmente ammessi e del tutto usuale (v. doc. A , cifra 12.3) , permette una suddivisione praticabile , ragionevole e oggettiva fra i conduttori (Lachat , op. cit. , pag. 229 e segg. , in particolare n. 6.4 , riferito alle spese di riscaldamento e acqua calda ma applicabile anche ad altre spese accessorie , v. n. 6.1; Püntener , Die Nebenkosten im system des BMM , in mp 1989 , p. 137 e 138). Occorre osservare che per l' anno 1996-1997 , la totalità del consumo d' acqua è stata suddivisa secondo il citato criterio , mentre per i due anni successivi , tale consumo (con le relative tasse di canalizzazione) , è stato dapprima diviso fra acqua potabile e acqua industriale e poi ripartito in base alla superficie abitabile (acqua potabile) o sulla scorta di criteri sempre legati alla superficie ma di più difficile interpretazione (v. teste D. , p. 10). Nulla , in ciò , traspare di anomalo o incorretto.
Del resto , il convenuto si duole unicamente delle spese relative all' acqua potabile (v. conclusioni , p. 3) e non di quelle inerenti l' acqua industriale.
Il conduttore sostiene peraltro che , tenendo conto di un' equa proporzione tra consumo ad uso domestico e consumo da parte degli uffici , si giustifichi un' attribuzione ai "residenti" , in misura del 70% , delle spese per il consumo di acqua potabile , il rimanente 30% andando a carico dei locatori degli uffici.
A mente di questo Giudice , non vi sono però validi motivi per scostarsi dal riparto operato dall' istante.
Non si può in realtà parlare , nel confronto fra abitazioni e uffici , di un consumo a tal punto differente da giustificare la rinuncia al criterio adottato. È solo allorquando , palesemente , vi sono superfici commerciali che denotato consumi altamente superiori (salone da parrucchiere , ad. es. , v. Püntener , op. cit. , pag. 141) , che occorre esaminare la possibilità di un differente conteggio (v. Lachat/Stoll , op. cit. , n. 7.7. a pag. 162). Altrimenti ne andrebbe della praticabilità del sistema , potendo ogni locatario addurre ragioni personali per le quali il riparto sarebbe a suo dire arbitrario e scorretto (presenza limitata ad alcuni mesi all' anno , numero di occupanti degli appartamenti e degli uffici; v. Püntener , op. cit. , loc. cit. , n. 19 a pag. 1441). Il criterio adottato dall' istante , pur ammettendo che l' ideale sarebbe costituito dalla presenza di contatori individuali , è senz' altro tutelabile , poiché di facile verifica , non arbitrario e meglio garante degli interessi delle parti contrattuali (il conduttore , firmando il contratto doc. A , ha ratificato anche la clausola cifra 12.3 , relativa al riparto dei costi accessori).