GDL 6/15: DISDETTA DEL CONDUTTORE: VALIDITA'
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano in re S.SA/A. e M. R. dell’ 11 agosto 1999

15. Art. 266m CO

DISDETTA DEL CONDUTTORE: VALIDITA'

La disdetta data dal conduttore di locali adibiti ad abitazione coniugale deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi, pena la sua nullità.

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano in re S.SA/A. e M. R. dell’ 11 agosto 1999

Estratto dai considerandi:

In diritto:

Nelle locazioni a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta ordinaria osservando i termini legali di preavviso e le scadenze di disdetta legali, sempreché non abbiano pattuito contrattualmente un termine di preavviso più lungo o un'altra scadenza di disdetta (cfr. art. 266a cpv. 1 CO).

È possibile derogare alle scadenze contrattuali nel caso in cui venga accertata l'esistenza di motivi gravi ex art. 266g CO, osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi. In applicazione dell'art. 266c CO tale termine è di 3 mesi.

Nella fattispecie in esame la parte conduttrice non menziona motivi gravi che potrebbero eventualmente giustificare una disdetta anticipata. Ne segue dunque che non vi sono motivazioni da analizzare a giustificazione di un'eventuale disdetta straordinaria ai sensi dell'art. 266g CO.

Resta dunque da stabilire se la scadenza e i termini di disdetta ordinaria sono stati adempiuti. In sostanza né uno né l'altro sono stati rispettati poiché il termine di tre mesi e la scadenza del 30 aprile non sono stati rispettati dai conduttori che invece hanno notificato una disdetta per il 31 luglio 1999.

Ne consegue che in concreto il contratto di locazione esplica i suoi effetti comunque sino alla prossima scadenza contrattuale e cioè sino al 30 aprile 2000, a condizione che anche la moglie del sig. R. ratifichi la disdetta 18 giugno 1999 controfirmando la stessa in calce e rinviandola al locatore (cfr. Lachat, Le nouveau droit du bail, Losanna 1997, pag. 408 e segg.).

Infatti "selon l'art. 266a cpv. 2, le congé qui ne respecte pas l'échéance ou le délai de résiliation n'est pas frappé de nullité; il est valable pour le prochain terme pertinent" (cfr. Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, pag. 224 n. 1815).

Considerate dunque l'inesistenza dei motivi gravi e l'intempestività della disdetta, i conduttori saranno tenuti a pagare le pigioni sino al 30 aprile 2000, a condizione che la moglie del conduttore M. R. controfirmi per accettazione la disdetta e che la stessa venga rinviata al locatore almeno tre mesi prima del 30 aprile 2000.