GDL 6/10: CONSENSO DEL LOCATORE ALLA SUBLOCAZIONE
Ufficio di conciliazione di Massagno in re N./R. - G. del 2 dicembre 1999
10. Art. 262 CO
CONSENSO DEL LOCATORE ALLA SUBLOCAZIONE
Il consenso del locatore alla sublocazione non soggiace ad alcuna forma e può risultare anche da atti concludenti, ad esempio quando il locatore tollera la sublocazione o quando questi lascia inevasa una domanda di sublocazione.
Ufficio di conciliazione di Massagno in re N./R. - G. del 2 dicembre 1999
Estratto dai considerandi:
1-2Omissis
3.A partire dal dicembre 1998, il signor R. e la signora G. hanno concluso un contratto di sublocazione (doc. G). Tuttavia, contrariamente a quanto previsto dalla legge (art. 262 cpv. 1 CO), il signor R. non ha espressamente chiesto il consenso del locatore (doc. F).
La dottrina precisa che il consenso del locatore alla sublocazione non è sottomesso ad alcuna forma (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 1997, pag. 380; Svit, Schweizerisches Mietrecht Kommentar ad art. 262 CO n. 11; Higi, Zürcher Kommentar, ad art. 262 CO n. 30-31).
L'approvazione può essere data oralmente come pure risultare da atti concludenti. Tale è il caso quando il locatore, informato della sublocazione, la tollera senza addurre proteste o quando lascia senza risposta una domanda di sublocazione (Lachat, ibidem).
Nel concreto caso, il conduttore non ha informato spontaneamente il locatore della presenza della cugina nell'appartamento da lui locato. Egli ha rilevato le generalità della subconduttrice e le condizioni della sublocazione (pigione,…) solo con lo scritto 17 dicembre 1998 (doc. G), in risposta alla richiesta di spiegazioni da parte del locatore (doc. F).
Dopo aver appreso tutti gli elementi inerenti alla sublocazione, il locatore non si è tuttavia opposto alla sublocazione.
Occorre concludere che l'istante ha quindi acconsentito, con atti concludenti (in particolare accettando il pagamento della pigione da parte della signora G.), alla sublocazione sino al 30 giugno 1999, accettando poi la signora G. come nuova inquilina.