GDL 5/42: ESEMPI DI DANNI AL PARQUET CHE COSTITUISCONO USURA NORMALE
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re B./M. - D. del 15 giugno 1998

42. Art. 267a CO

ESEMPI DI DANNI AL PARQUET CHE COSTITUISCONO USURA NORMALE

Piccole scalfitture nel parquet costituiscono usura normale e non determinano responsabilità del conduttore.
In concreto il locatore non ha provato che le fessure createsi tra un listone e l'altro sono state causate da un uso del bene eccedente quello normale.

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re B./M. - D. del 15 giugno 1998

Estratto dai considerandi:

(omissis)

5. Qui giunti, è d'uopo esaminare singolarmente le due poste risarcitorie fatte valere dalla locatrice:

a) Fattura (recte: preventivo) ditta S. (doc. N): fr. 1'949.50

Tale preventivo si riferisce alla lamatura e laccatura del pavimento in parchetto di "tre camere".

Il protocollo 1° ottobre 1996 indica la presenza generica di fessure ("Spälte") nel rivestimento in legno del solo locale camino. Nulla di più è dato sapere su tale difetto; anzi, l'interrogatorio formale dei convenuti (postulato dall'istante), ha dimostrato che il parquet si trovava alla riconsegna nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, Né è mai stato sostenuto o ancor meno provato dalla locatrice che il parchetto fosse stato lamato e laccato prima della presa in consegna dell'appartamento da parte dei convenuti.

Secondo dottrina, piccoli segni nel parchetto costituiscono usura normale (Lachat, op. cit., pag. 526 ad. 5.3). L'istruttoria, tenuto conto che l'onere della prova circa la presenza di difetti eccedenti l'usura normale incombeva alla locatrice (v. consid. 1), non ha permesso di evidenziare che le fessure createsi fra un listello e l'altro del parquet siano da attribuire ad un uso esuberante quello normale. E' fatto notorio per chi possieda un pavimento di questo tipo, che con gli anni si formano delle scanalature, le quali, del resto non possono essere eliminate tramite laccatura e lamatura. Queste ultime operazioni, previste nell'offerta della ditta S. sarebbero state se del caso necessarie per ovviare a graffi e macchie nel parquet. Graffi e macchie di cui non vi è traccia nel protocollo 1. ottobre 1996, ma solo nel rapporto del perito comunale, il quale rapporto - come già in precedenza evidenziato - non costituisce però valida notifica dei difetti in esso riportati, poiché tardivamente intimato ai convenuti.

La spesa preventiva nel doc. N non può pertanto essere riconosciuta a favore dell'istante.