GDL 5/09: SCOPO DEL DEPOSITO CAUZIONALE
Ufficio di conciliazione di Massagno in re S./H. del 26 maggio 1998
09. Art. 257e CO
SCOPO DEL DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale serve a garantire sia le pretese risarcitorie del locatore
per eventuali danni causati dal conduttore nel corso della locazione sia il pagamento
del canone e delle spese accessorie.
Ufficio di conciliazione di Massagno in re S./H. del 26 maggio 1998
Estratto dai considerandi:
- che tra i signori S., in qualità di proprietari ed il signor H., in qualità di conduttore, è stato sottoscritto in data 12 dicembre 1994 un contratto di locazione avente per oggetto l'appartamento al I. piano dello stabile denominato "casa P." in via O. ad Ascona.
La locazione ha avuto inizio il 1° gennaio 1995;
- che in data 17 ottobre 1995, la proprietaria notificava all'inquilino, mediante formulario ufficiale la disdetta del contratto di locazione con effetto al 30 novembre 1995;
- che nel frattempo il convenuto si rendeva irreperibile;
- che in data 14 dicembre 1995, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, adito con istanza del 1. dicembre 1995 dalla signora S., con le comminatorie del caso, pronunciava lo sfratto del signor H. dall'appartamento sito in via O. ad Ascona, e poneva a suo carico le spese e ripetibili ingenerate dal procedimento per un ammontare complessivo di fr. 200.--;
- che nel corso dell'udienza tenutasi in data 19 maggio 1998, l'istante ha confermato che le sue pretese nei confronti del convenuto ammontano a:
- fr. 270.-- anticipi e spese di Pretura
- fr. 960.-- locazione mese di novembre 1995
- fr. 960.-- locazione mese di dicembre 1995
per complessivi fr. 2'190.-- cui vanno aggiunti fr. 100.-- di ripetibili;
- che il deposito di garanzia fornito all'inizio della locazione serve in primis al rimborso al proprietario delle spese da questi sostenute alla fine della locazione per la riparazione dei danni occasionati dall'inquilino. Il proprietario è altresì legittimato ad utilizzare il deposito di garanzia in compensazione delle pigioni scadute (v. Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, pag. 148);
- che nell'evenienza le pretese della proprietaria, ampiamente comprovate, appaiono più che legittime e devono quindi essere accolte;
- che nondimeno il deposito di garanzia ammontante a fr. 1'131.90 serve a malapena a coprire una mensilità scaduta oltre alle spese di Pretura e ripetibili, rimanendo il restante dello scoperto un credito che la proprietaria potrà ulteriormente far valere nei confronti dell'inquilino qualora questi dovesse ritornare.