GDL 4/47: NELLA PROCEDURA DI SFRATTO NON SI PUO’ RIMETTERE IN DISCUSSIONE LA DISDETTA
Pretura del Distretto di Vallemaggia del 21 gennaio 1997 in re B./P.

47. Art. 274g CO

NELLA PROCEDURA DI SFRATTO NON SI PUO’ RIMETTERE IN DISCUSSIONE LA DISDETTA

Nella procedura di sfratto non si può rimettere in discussione la disdetta di cui si chiede l’esecuzione né proporre motivi di protrazione.

Pretura del Distretto di Vallemaggia del 21 gennaio 1997 in re B./P.

Estratto dai considerandi:

- che con sentenza del 13 novembre 1996 cresciuta in forza di cosa giudicata, è stata respinta l’istanza del qui convenuto Luciano P. chiedente l’annullamento della disdetta inoltrata il 17 maggio 1996 per il 30 giugno 1996 dal locatore come pure ogni domanda di protrazione;

- che di conseguenza il locatario non può rimettere in discussione la suddetta disdetta né proporre motivi di protrazione nella presente procedura di sfratto proposto dal locatore (Cocchi/Trezzini CCP annotato n. 12 ad art. 506);

- che essendo definitivamente scaduto il contratto e non essendo avvenuto la consegna delle cose locate, questo Giudice deve ora accogliere l’istanza in esame e accordare lo sfratto giusta l’art. 506 CPC;

- che non può, sua sponte, concedere proroghe di sorta senza l’espresso consenso del proprietario dell’immobile che nel caso in esame ha espressamente concesso un termine massimo di 5 (cinque) giorni al quale occorre attenersi.