GDL 4/42: PROROGA DI FORO
II Camera Civile del Tribunale di Appello del 6 dicembre 1996 in re Z. SA/A. SA

42. Art. 274b CO

PROROGA DI FORO

Per principio è possibile prorogare preventivamente il foro all’ambito di eventuali litigi derivanti dalla locazione di locali commerciali.


II Camera Civile del Tribunale di Appello del 6 dicembre 1996 in re Z. SA/A. SA

Estratto dai considerandi:

1. Con modulo ufficiale del Canton Ticino per la notifica della disdetta (art. 266I cpv. 2 CO) del 18 aprile 1996 (doc. G) la A. SA ha posto fine al contratto di sublocazione in essere con la Z. SA e di cui alla convenzione tra le parti del 31 marzo 1992 (doc. A), riguardante i locali occupati dal negozio B. a Bellinzona.

2. La Z. SA ha presentato, il 14 maggio 1996, un’istanza di contestazione della disdetta rispettivamente di protrazione della sublocazione all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona.

L’Ufficio di conciliazione, dopo aver sentito le parti, ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla A. SA Fribourg e fondata su di una proroga di foro a Friborgo contenuta nella convenzione doc. A, e si è dichiarato incompetente a conoscere la vertenza (doc. I).

3. L’istante si è allora rivolta alla Pretura di Bellinzona, nei trenta giorni di cui all’art. 274f cpv. 1 CO, chiedendo l’annullamento della decisione dell’Ufficio di conciliazione ed il rinvio degli atti allo stesso Ufficio per la decisione di merito, subordinatamente l’annullamento della disdetta e, in via ancor più subordinata, la protrazione della locazione.

All’udienza di discussione la convenuta ha sollevato, in ordine, l’incompetenza per ragioni di territorio della Pretura di Bellinzona e si è opposta alle domande di merito dell’istanza.

Le parti hanno chiesto al giudice di voler preliminarmente decidere la questione della competenza e questi, con decisione 18 ottobre 1996, ha ritenuto valida ed operante la proroga di foro contenuta nella convenzione di sublocazione sottoscritta dalle parti ed ha respinto l’istanza per incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria adita.

4. Con tempestivo appello l’istante chiede che, in riforma del primo giudizio, venga accertata, in reiezione della relativa eccezione di controparte, la competenza della Pretura di Bellinzona.

Dei motivi dell’appellante, così come di quelli contrari della parte appellata contenuti nelle osservazioni 25 novembre 1996, si dirà, se del caso, nel seguito dell’esposizione di diritto.

5. L’Ufficio di conciliazione, qualsiasi sia la forma del suo intervento (conciliativo o decisionale), è competente per adottare decisioni preliminari riguardanti la sua competenza territoriale (Higi, Zürcher, Kommentar, ad art. 274a n. 98). Ma dal momento che per l’art. 274f CO non è possibile ricorrere al giudice che se la decisione dell’Ufficio di conciliazione riguarda il merito del litigio ci si deve porre il problema a sapere attraverso quali vie procedurali la parte che non consente con la decisione pregiudiziale dell’Ufficio può far ulteriormente valere le sue ragioni. Alcuni autori ritengono che quando l’autorità di conciliazione non entra in materia, come è accaduto nel caso concreto, la parte soccombente non può far ricorso al giudice ma deve agire secondo le regole della procedura cantonale (SVIT-Kommentar, ad art. 274e n. 12 e 274f n. 6; Rapp, Autorités et procédure en matière de bail à loyer, 8e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1994, pag. 16). Il Tribunale federale ha ritenuto che le parti ad un litigo sulla locazione hanno il diritto di ottenere un giudizio da un tribunale ordinario dotato di pieno potere cognitivo e che ciò deve valere, non solo per le decisioni di merito, ma anche per quelle questioni procedurali che trovano fondamento e sono regolate nel diritto federale (DTF 117 II 241 per quanto riguarda le spese e le ripetibili a carico della parte temeraria; DTF 121 III 266 per quanto riguarda la decisone di non entrata in materia).

Nel nostro ordinamento cantonale non è prevista alcuna autorità di ricorso - diversamente che nel canton Neuchâtel (RJN 1994, 73) ma allo stesso modo come nel canton Zurigo (mp 1991, 198; MRA 1995, 221) - e la cosa ben si spiega con il fatto che l’Ufficio di conciliazione non è un’autorità giudiziaria e le sue decisioni non sono altro che delle proposte di decisione che possono essere accettate ed assumono allora forza di cosa giudicata oppure, per non renderle tali, impongono alla parte che non vi consente l’avvio di una procedura giudiziaria, indipendente da quanto si è sviluppato, in materia di argomentazioni e di prove, avanti all’Ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 404 n. 3).

Ne consegue che l’unica possibilità per rimettere in discussione la problematica relativa alla competenza territoriale decisa dall’Ufficio di conciliazione e che riguarda una questione di diritto federale (art. 274b CO) risiede (per rispettare anche l’esigenza della piena cognizione dell’autorità giudiziaria che nel nostro ordinamento non è mai data, nemmeno nelle procedure a carattere sociale, dalle previste autorità di impugnazione: appello e cassazione civile) nel far ricorso al giudice nel termine di trenta giorni dell’art. 274f CO, così come correttamente ha fatto la qui appellante, con la successiva possibilità di impugnare il giudizio del Pretore (art. 411 CPC).

Altro problema che si potrebbe porre è quello a sapere se il Pretore, qualora accertasse la propria competenza territoriale e quindi di riflesso anche quella dell’Ufficio di conciliazione, può decidere sul merito della lite senza che l’Ufficio abbia constatata la mancata intesa tra le parti o abbia deciso nei casi previsti dalla legge, oppure deve ritornare gli atti all’Ufficio perché provveda alle sue incombenze (come sembra suggerire Higi, op. cit., ad art. 274a n. 99 in fine). La questione può essere lasciata aperta poiché nel caso qui sottoposto a giudizio non si pone dal momento che, come appare dai considerandi che seguono, la decisione di incompetenza territoriale del primo giudice deve essere confermata.

6 L’appellante non nega, a ragione, che sia possibile, per principio, prorogare preventivamente il foro per quel che riguarda eventuali litigi derivanti dalla locazione di locali commerciali (Cocchi, Aspetti procedurali del nuovo diritto di locazione in Rep. 1990, 73). Sostiene invece che il legislatore ticinese, con gli art. 20 e 27 L cantonale di applicazione delle norme federali in materia di locazione e 404 CPC che prevedono, anche per i locali commerciali, il foro del luogo di situazione della cosa locata, ha istituito un foro esclusivo che non è lecito prorogare (art. 22 cpv. 3 CPC). Non torna conto discutere sull’improrogabilità o meno del foro del luogo di situazione dell’immobile secondo le norme procedurali ticinesi poiché tali disposizioni valgono unicamente nei rapporti intracantonali e non possono essere opposte ad una parte al contratto di locazione domiciliata fuori cantone (Higi, op. cit., ad art. 274b n. 34), come in concreto la parte convenuta ed appellata. La proroga convenzionale del foro contenuta nella convenzione doc. A è così valida ed operante nei rapporti contrattuali tra le parti che derivano da quella stessa convenzione.

7. L’appellante ritiene che, in ogni caso, la controparte, facendo uso del modulo ufficiale per la notifica della disdetta valido nel canton Ticino ed indicante gli Uffici di conciliazione ticinesi quali autorità competenti alle quali possono essere indirizzate le contestazioni della disdetta, ha rinunciato a prevalersi della proroga di foro contenuta nella convenzione di sublocazione.

Non è necessario decidere quale formulario cantonale di notifica della disdetta andava utilizzato nel caso di specie poiché la conseguenza dell’utilizzo di un formulario sbagliato o dell’inosservanza dell’indicazione corretta del competente Ufficio di conciliazione risiede nella nullità del provvedimento notificato con quel formulario carente (Higi, op. cit., ad art. 266I n. 24; mp 1991, 176). Non può invece essere, come vorrebbe l’appellante, la dimostrazione della rinuncia al foro prorogato. Infatti per rinunciare, anche in forma tacita, a quella disposizione contrattuale, rispettivamente per rinunciare a sollevare, in giudizio, la relativa eccezione occorre che vi sia incompatibilità assoluta fra il comportamento della parte e la volontà della stessa di insistere nella sua eccezione. Ora un tale atteggiamento va riconosciuto nel fatto che la parte inizia una procedura avanti ad un foro diverso da quello prorogato oppure vi entra in lite senza eccepire l’incompetenza, oppure ancora se dichiara expressis verbis, ancor prima dell’inizio della procedura giudiziaria, di non volersi prevalere del foro prorogato. Il semplice uso di un formulario, che è obbligatorio utilizzare per legge, senza porsi il problema dell’eventuale incongruenza tra le indicazioni prestampate delle autorità di conciliazione competenti e le conseguenze, in materia di competenza territoriale, della clausola contrattuale di proroga non può, in mancanza di altri e diversi indizi, permettere di dedurre che la parte convenuta vi abbia consapevolmente rinunciato; e nemmeno che la controparte, in buona fede, abbia potuto ritenere, ricevendo quella notifica di disdetta, che tale fosse l’interpretazione da darle con riferimento alla questione del foro prorogato. A maggior ragione, in mancanza di una palese volontà in tal senso, nell’ambito di una problematica giuridica di non immediata interpretazione e soluzione.